Circolare n.11 – Novembre 2020

CIRCOLARE N. 11: NOVITA’ NOVEMBRE 2020

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Adeguato il tracciato del Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione delle spese mediche e veterinarie

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al STS effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione. Le spese sostenute nel 2020 vanno inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria indicando anche:

  • il tipo di documento fiscale;
  • l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (ad esempio esente);
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (Min.dell’economia e delle finanze, decreto 19/10/2020, G.U. n. 270 del 29/10/2020)

SPLIT PAYMENT

Pubblicati gli elenchi validi per il 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione dell’articolo 17ter, D.P.R. 633/1972

Sono stati pubblicati gli elenchi validi per il 2021 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina iva dello split payment. Il Dipartimento delle Finanze ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle

Pubbliche Amministrazioni (disponibile al link www.indicepa.gov.it).

Il ministero segnala che, con

 

 

 

 

 

l’eccezione delle società quotate sul Ftse Mib della Borsa italiana, i soggetti interessati possono

segnalare eventuali

 

mancate o errate inclusioni utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul

portale.

(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, 20/10/2020)

RATING LEGALITÀ

Dal 20 ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento attuativo

Il WebRating è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all’AGCM tutti i dati necessari per ottenere il rating (piattaforma disponibile al link https://www.agcm.it/servizi/webrating). Per presentare le richieste di attribuzione e rinnovo del rating di legalità è indispensabile avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata e il dispositivo di firma digitale del rappresentante legale dell’impresa. Tra le modifiche approvate dal nuovo regolamento c’è l’estensione dell’ambito applicativo dell’istituto anche ai soggetti iscritti soltanto al REA e la rilevanza ai fini dell’attribuzione del rating degli amministratori della società controllante o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, delibera n. 28361 del 28/07/2020, G.U. n. 259 del 19/10/2020)

ORGANI DI CONTROLLO

Possibile la revoca della nomina avvenuta entro l’approvazione del bilancio 2019?

La nomina dell’organo di controllo a seguito del superamento dei limiti ai sensi dell’articolo 2477, cod. civ. viene differita dall’articolo 51-bis, D.L. 34/2020 al termine di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021. In dottrina si è sviluppato un dibattito sulla sorte degli organi di controllo nominati entro il 28 giugno 2020 (termine di approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019), essendo stata la normativa inerente la proroga del termine per la nomina pubblicata in Gazzetta ufficiale successivamente. L’Interrogazione parlamentare chiarisce che chi non ha provveduto ad adeguarsi entro il 28 giugno 2020 è da considerarsi rimesso in termini. Avere, invece, provveduto anticipatamente in linea con la disposizione normativa previgente non sembra possa interpretarsi come fattispecie che fa venire meno l’obbligo medio tempore. Sul tema è stato pubblicato anche il documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti del 15 ottobre 2020.

(Ministero dell’economia e delle finanze, risposta a interrogazione parlamentare n.n3-01842, 15/10/2020)

SPESE SANITARIE

Detraibile la spesa pagata con carta di credito o debito del familiare

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento della spesa sanitaria con la carta di credito o debito del familiare rispetta il requisito della tracciabilità e, pertanto, l’intestatario del documento di spesa può portare in detrazione la stessa. È indispensabile, comunque, che l’onere sia stato sostenuto ed effettivamente rimasto a carico del contribuente e la prova di tale presupposto è data dalla fattura (ricevuta o documento commerciale) intestata al contribuente che detrae la spesa. Fanno eccezione a tale regola e possono essere pagati in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 484, 19/10/2020)

CENTRALE RISCHI

Aggiornamento della guida pubblicata sul sito della Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati sui debiti delle famiglie e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario. Banche, società finanziarie ed altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l’invio di informazioni mensili. Nella guida aggiornata disponibile al link https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/guida-centrale-rischi.pdf sono presenti la tipologia di informazioni che devono essere dichiarate alla CR, con alcune domande e risposte che chiariscono alcuni aspetti operativi, e le modalità con cui si possono compilare i moduli disponibili e inviare per posta o via pec a una filiale della Banca d’Italia per avere accesso ai dati stessi. (Banca d’Italia, guida La Centrale dei Rischi in parole semplici, ottobre 2020)

 

IN GAZZETTA IL D.L. RISTORI

Il D.L. 137/2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. Decreto Ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall’articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1. È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori

 

siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.

Ai fini del contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019.

Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.

Il predetto spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all’allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo.

Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione della domanda. L’ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:

  1. per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso;
  2. per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valoro dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall’articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020.

Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell’allegato 1.

Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.

I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall’allegato 1 ai seguenti importi:

  • persone fisiche 1.000 euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro.

Infine, viene abrogato l’articolo 25-bis, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.

Articolo 3

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l’anno 2020, pari a 50 milioni di euro.

Articolo 4

Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa

Modificando quanto previsto dall’articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.

Articolo 5

Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura Vengono incrementati i seguenti fondi:

 
  • fondo ex articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 100 milioni di euro;
  • fondo ex articolo 182, D.L. 34/2020 di 400 milioni di euro; e
  • fondo ex articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 50 milioni di euro.

Articolo 6

Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali

Modificando il comma 1 dell’articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

Implementando il successivo comma 3, viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.

Articolo 7

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Vengono riconosciuti in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura ulteriori 100 milioni di euro.

Con decreto Mipaaf, saranno definiti platea e modalità di fruizione.

Articolo 8

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28, D.L.

34/2020.

Articolo 9

Cancellazione seconda rata Imu

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all’allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.

Articolo 10

Proroga presentazione modello 770

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l’anno 2019.

Articolo 12, commi da 1 a

7

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

L’articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

Le 6 settimane spettano:

ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, decorso il periodo autorizzato; ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la

 

chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  1. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai fini dell’accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l’aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (questo determinerebbe la necessità di presentare entro il 30 novembre domande relative a sospensioni verificatesi dal 16 novembre 2020). In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 7 dell’articolo 12 prevede inoltre che la scadenza dei termini di invio e delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Articolo 12, commi 9 – 10

Divieto di licenziamento

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Le deroghe previste di fatto coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione

 

definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 12, commi 14, 15 e 16

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.

Per la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 13

Sospensione versamenti previdenziali

Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Articolo 14

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

L’articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,

 

ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  1. un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;
  2. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15, D.L. 137/2020;
  3. possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L.

34/2020.

La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Articolo 15

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l’indennità una tantum pari a 1.000 euro.

Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, al 29 ottobre 2020.
  • lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio

2019 e il 29 ottobre 2020;

  1. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  2. incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione.

Sempre un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1.000 euro.

La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

Articolo 16

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Medesimo esonero è riconosciuto anche agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Resta ferma per l’esonero l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero viene riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/18 della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Articolo 17

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di

 

collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020.

Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.

Articolo 27

Misure urgenti per il processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

 

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2020

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2020. L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2019;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico. Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2020. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2020. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Rinvio secondo acconto soggetti Isa

L’articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta 2020. Tale rinvio non è però generalizzato in quanto viene concesso esclusivamente ai soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa),
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Tale proroga opera anche per contribuenti forfettari e minimi, soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa (a parte quella dimensionale di cui si è detto), soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare. Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

Visto di conformità

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n.

18/E/2011.

Esenzione prima rata di acconto Irap

Occorre rammentare una recente interpretazione fornita circa la disposizione (contenuta nel D.L. 34/2020) che ha esonerato i contribuenti dal versamento della prima rata di acconto Irap. Attraverso la circolare n. 27/E/2020 l’Agenzia ha precisato che dall’imposta dovuta per il 2020, che emergerà dalla dichiarazione Irap 2021, andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (ovvero entro il 30 aprile 2021 al verificarsi delle condizioni prima precisate), anche la prima rata, pur se non versata. Nella circolare richiamata viene precisato che a tal fine va utilizzato il metodo storico, sempre che, con l’applicazione di questo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020. Ad esempio, un contribuente Isa con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 ha una rata teorica di acconto 2020 di 500 (non versata a giugno in forza dell’esenzione); dovrà invece regolarmente versare una quota di 500 in sede di secondo acconto. A questo punto gli scenari sono diversi a seconda del fatto che l’imposta complessivamente dovuta sul 2020 si superiore o inferiore a quella dovuta per il 2019:

  • qualora fosse pari, ad esempio, a 1.200, si dovrebbe versare a saldo l’importo di 200 (1.000 –

500 virtuali di primo acconto – 500 versati in secondo acconto);

  • qualora invece fosse pari a 800, occorrerebbe operare un ricalcolo. L’esenzione del primo acconto sarebbe ricalcolata sul 50% di 800, quindi sarebbe pari a 400. A questo punto a saldo vi sarebbe un credito di 100 (800 di imposta dovuta – 400 di acconto virtuale ricalcolato – 500 secondo acconto effettivamente versato).

 

SALDO IMU 2020

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni. Dal 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata fusa nell’Imu, che ora presenta un’aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come negli anni passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto massimo del 1,06%).

Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Esenzioni Covid

Si coglie l’occasione per rammentare alcune previsioni che sono state recentemente introdotte per esentare dal versamento del tributo gli immobili nei quali vengono esercitate alcune attività che più di altre hanno subito gli effetti della crisi legata alla pandemia Covid-19. Con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020), il legislatore aveva introdotto una prima una prima ipotesi di sostegno al settore turistico prevedendo l’esonero dal versamento della rata di acconto dell’Imu relativa al periodo d’imposta 2020. Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020 convertito con la L. 126/2020), il Legislatore interviene nuovamente in tal senso, introducendo una disposizione finalizzata a dare respiro alle imprese del settore turistico e dello spettacolo. Infatti, attraverso l’articolo 78, D.L. 104/20:

  • è stata estesa al saldo 2020 l’esenzione dal versamento dell’Imu già prevista dal D.L. 34/2020 in relazione all’acconto,
  • è stato introdotto per il saldo anche l’esonero per il settore dello spettacolo.

L’articolo 9, Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto per l’anno 2020 l’esonero dal versamento a saldo 2020 della seconda rata Imu (rimane quindi dovuta la prima in scadenza lo scorso 16 giugno, con le regole applicabili a tale versamento) con riferimento agli immobili e alle relative pertinenze, in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso (ossia le attività che sono state più colpite dalla serrata disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020). L’elenco è piuttosto ampio, ma evidentemente le attività che spiccano sono quelle della ristorazione, palestre e altri centri sportivi, cinema e altri locali di intrattenimento. I benefici sono limitati ai possessori degli immobili nei quali sono esercitate le attività (quindi non spetta alcun beneficio se l’immobile è dato in locazione, affitto o comodato).

Versamenti

L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo). L’acconto 2020 è stato versato sulla base di una regola transitoria (50% dell’imposta dovuta nel 2019), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2020, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2019).

 

Scadenza

Parametri di calcolo

Acconto 2020

16 giugno 2020

50% imposta versata l’anno precedente

Saldo 2020

16 dicembre 2020

Aliquote anno in corso

(se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell’Imu.

Codice tributo Imu

Immobile

Destinatario versamento

3912

Abitazione principale e pertinenze

Comune

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati

Comune

3925

Fabbricati D

Stato

3930

Fabbricati D (incremento)

Comune

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento. Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al

1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

  • il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
  • l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;  il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).

A seguito della soppressione della Tasi gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento in relazione a tali immobili, con riferimento alle imposte considerate.

Gli immobili interessati

L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

Imu

 

Fabbricati

 

Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati

No (solo A/1, A/8, A/9)

 

Fabbricati rurali

Si

 

Aree fabbricabili

 

Terreni agricoli

  • Fabbricati

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale

Moltiplicatore

A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7

160

B

140

C/3 – C/4 – C/5

140

A/10 e D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

Dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu, applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento (lo scorso anno erano comunque già imponibili ai fini Tasi). È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%. È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

  • Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

  • quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
  • terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A, L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
  • per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
  • i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

 

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:

  • opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle società a responsabilità limitata un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la “grande trasparenza”, dove i soci sono altre società di capitali, così come la “piccola trasparenza”, dove i soci sono persone fisiche. L’opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi possono essere comunicate l’esercizio dell’opzione, la revoca dell’opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
  • opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un’unica base imponibile in capo al consolidato. L’opzione è vincolante per 3 esercizi;
  • opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L’opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
  • opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“patent box”). L’opzione ha durata pari a 5 esercizi, è irrevocabile ed è rinnovabile;
  • opzione per l’applicazione dell’Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un’opzione che riguarda l’Irap, l’opzione (o la revoca) non avviene nell’ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale. L’opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzioni in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l’esercizio dell’opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l’opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); le regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Ciò significa, ad esempio, che la società in nome collettivo in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l’Irap con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2020, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2019, che viene inviato telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2020. Successivamente, l’articolo 7-quater, comma 27, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;  della tonnage tax.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l’opzione non venga espressamente revocata. Per quanto riguarda, invece, l’opzione per il regime del patent box, l’articolo 4, comma 1, D.L. 34/2019 ha previsto la possibilità di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, di determinare il reddito agevolabile direttamente nel modello dichiarativo relativo al periodo in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi di imposta successivi.

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213/2015 dell’Agenzia delle entrate denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi (come chiarito dalle istruzioni ministeriali al modello aggiornate):

  • dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
  • dalla consolidante entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo, entro 30 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di revoca, ovvero entro 30 giorni dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
  • dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale ovvero entro il periodo di imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione;
  • dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o in altri casi specifici, esercita l’opzione per uno dei regimi della tonnage tax, del consolidato, della trasparenza fiscale o per la determinazione dell’Irap con le regole contabili, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020

L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

  • dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Trattasi di un intervento strutturale, che non interessa solo il periodo di imposta 2018, anno di introduzione, ma anche il 2019 e i periodi di imposta seguenti.

Si sottolinea che la modifica introdotta dal “Decreto Crescita” non interessa le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998.

L’ampliamento dei termini produce effetti per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni già predisposte.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 per integrazione dichiarazioni In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 novembre 2020 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2020, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2019 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2019, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 30 novembre 2020 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2017, potrà presentare il modello Redditi PF 2018 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.

Si ricorda che in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016 è possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998: secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2019, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 30 novembre 2020.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS” PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 novembre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24. La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell’istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”,

sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “Contribuente”, sono indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas

  • Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
  • Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

Enea

comunicazione di fine lavori

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.

L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:

  • comunicazioni omesse;
  • comunicazioni annullate;
  • comunicazioni compilate on line ma non inviate

Si ricorda che in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al bonus mobili, ultimati a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere trasmessa telematicamente all’Enea un’apposita comunicazione ex articolo 16, comma 2-bis, D.L. 63/2013, qualora e soltanto se da detti interventi derivi un risparmio energetico. Con riferimento a tale tipologia di comunicazione l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 46/E/2019, ha chiarito che in caso di omessa trasmissione, seppur trattasi di comunicazione obbligatoria per il contribuente, non si determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:

  • è già stata pagata l’imposta di registro;
  • non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì verso altro soggetto.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi. Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

Liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”. In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

  • ha confermato che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
  • ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione IVA annuale.

Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis).

In pratica quindi viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

 

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

Il D.L. 129/2020 pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 ha prorogato dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021. L’Agenzia delle entrate Riscossione ha prontamente aggiornato le faq pubblicate al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/.

È stato esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in casa di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020. Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 31 gennaio 2021, senza possibilità di ulteriore rateizzazione. Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R.

Il D.L. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” che rimane fissata al 10 dicembre 2020. In caso di versamento effettuato oltre il 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

602/1973). N.B.

 

SUPERBONUS 110%: OPERATIVA LA PIATTAFORMA PER L’OPZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA O DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Con le novità normative introdotte in sede di conversione del “Decreto Agosto”, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei 2 decreti del Ministero dello sviluppo economico già annunciati a inizio agosto (“Decreto Asseverazioni” e “Decreto Requisiti”) e la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 326047 del 12 ottobre 2020, che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione dell’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione (apportando lievi modifiche al modello e alle istruzioni), si sono delineati tutti gli adempimenti che aprono le porte alla fruizione della detrazione del 110%: dal 15 ottobre 2020 è possibile inviare telematicamente l’opzione.

Il modello per la comunicazione del contributo sotto forma di sconto o della cessione del credito

Il modello approvato dal provvedimento n. 283847/2020, lievemente modificato dal provvedimento n. 326047/2020, permette la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito per gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il modello può essere utilizzato per comunicare l’opzione a seguito di diverse tipologie di interventi edilizi:

  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, che danno diritto alla fruizione delle detrazioni “ordinarie” conseguenti al sostenimento di spese nelle annualità 2020 e 2021;
  • per gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, quali quelli di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno determinato l’opzione per il contributo sotto forma di sconto ovvero la cessione del credito di imposta. Il modello per la comunicazione dell’opzione è composto dal frontespizio e da 4 quadri. Nel frontespizio sono presenti le sezioni Visto di conformità, Asseverazione efficienza energetica, Asseverazione rischio sismico che vanno compilate nel caso siano normativamente obbligatori.

Sono previste specificità per quanto riguarda l’obbligo di presentazione telematica del modello:

  • per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  • per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che danno diritto al Superbonus del 110% la comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici la comunicazione è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.
  • per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici che danno diritto al superbonus del 110% la comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore di condominio (in questo secondo caso, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato). Se la comunicazione viene inviata dall’amministratore di condominio, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Nel quadro A deve essere indicata la tipologia dell’intervento individuabile in uno dei 27 codici intervento approvati dal provvedimento n. 283847/2020 riportati nelle istruzioni per la compilazione. In particolare, la casella Intervento superbonus deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato sia un intervento trainato eseguito congiuntamente a uno degli interventi trainanti ovvero sia un intervento antisismico ammesso al superbonus in zona sismica 1, 2 o 3. Con riferimento all’intervento selezionato devono essere, inoltre, indicati l’importo complessivo della spesa sostenuta e l’anno di sostenimento. Se l’opzione è esercitata in relazione ad uno stato di avanzamento lavori, deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo Sal (e, nel caso di Sal successivi, il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione). Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.

Il quadro C è composto da 2 sezioni:

  • nella sezione I Beneficiario deve essere indicata l’opzione esercitata, l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto;
  • nella sezione II Soggetti beneficiari devono essere indicati per ogni beneficiario il codice fiscale, la tipologia di opzione, l’ammontare della spesa sostenuta e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

Il quadro D va compilato solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/fornitori e deve riportare il codice fiscale a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, l’ammontare oggetto di comunicazione e la tipologia del cessionario.

Il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica

Nell’attesa che l’Agenzia delle entrate pubblichi le proprie linee guida operative al fine dell’apposizione del visto di conformità, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato lo scorso 21 ottobre 2020 un primo documento interpretativo denominato “check list” in cui sono evidenziate le tipologie di controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per il contributo sotto forma di sconto o di opzione per la cessione del credito di imposta. Sono allegate alle check list alcune tabelle che riepilogano le caratteristiche degli interventi trainanti e trainati con i rispettivi limiti di spesa per quanto riguarda gli interventi per l’efficienza energetica e per quanto riguarda gli interventi per la riduzione del rischio sismico.

Il nuovo portale ENEA

Si segnala alla gentile Clientela che dal 28 ottobre 2020 è operativo anche il nuovo portale ENEA per il caricamento, la modifica e la consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono del superbonus 110%. Il portale è disponibile al link https://detrazionifiscali.enea.it/. L’ENEA ha pubblicato anche delle faq aggiornate condivise dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia delle entrate disponibili al link

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faqsuperbonus-110.html

 

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: SONO INTEGRABILI LE INDICAZIONI IN FATTURA

Con due risposte a interpello di tenore analogo – n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020 – l’Agenzia delle entrate interviene in tema di credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Il chiarimento riguarda gli oneri documentali da rispettare per il riconoscimento dell’agevolazione: la mancata indicazione in fattura degli estremi della norma istitutiva provoca la revoca dell’agevolazione. Il contribuente può provvedere a sanare tale mancanza annotando questo dato sul documento (cartaceo o elettronico).

Il credito d’imposta

Con l’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:

  1. investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria

4.0”:

    1. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    2. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
  1. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
    1. 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
  2. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
    1. 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest’ultimo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

La documentazione comprovante l’acquisto

Per beneficiare dell’agevolazione è previsto uno specifico adempimento documentale. Il comma 195 dispone infatti che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”. In merito all’interpretazione di tale disposizione si era posto il dubbio riguardante le conseguenze di una mancata indicazione in fattura del riferimento normativo: questo conduce a una revoca dell’agevolazione ovvero solo ad una sanzione amministrativa per aver reso maggiormente difficoltosa la verifica? Sul punto l’Agenzia delle entrate si è espressa nella direzione della prima tesi. Assumendo una posizione analoga a quella prevista per l’applicazione dell’agevolazione Sabatini, si afferma che la fattura priva del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate indica anche le modalità per regolarizzare il documento e confermare quindi l’agevolazione, distinguendo tra:

  • fatture emesse in formato cartaceo: in questo caso il riferimento può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • fatture emesse in formato elettronico: in questo caso il beneficiario, in alternativa, può:
    • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
    • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E/2019. Tale documento può essere inviato allo SdI (circolare n. 13/E/2018) al fine di ridurre gli oneri di conservazione.

Tale regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

 

IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.

A distanza di quasi due mesi dalla sua emanazione, è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 262 del 22 ottobre 2020) del Decreto n. 132 del 24 agosto 2020 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha fissato le regole in tema di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della P.A:. A tal proposito va ricordato che l’articolo 15-bis, D.L. 119/2018, modificando l’articolo 1, comma 213, L. 244/2007 (Finanziaria per l’anno 2008), aveva previsto che fossero definite le cause di rifiuto delle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A.. Ciò al fine di uniformare questa disciplina con quella prevista nel caso di fatturazione elettronica tra privati nella quale attualmente non è ammessa alcuna possibilità di rifiuto della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. È quindi con il richiamato D.M. 132/2020, che aggiunge un nuovo articolo 2-bis, D.M. 55/2013, che vengono individuati tassativamente i casi nei quali la Pubblica Amministrazione può rifiutare la fattura elettronica ricevuta, rifiuto che la stessa P.A. deve obbligatoriamente comunicare al cedente/prestatore riportando i casi previsti dal citato articolo 2bis, con le modalità individuate nel § 4.5 dell’allegato B al recente decreto ed entro il termine ivi indicato.

Cause tassative di rifiuto delle FE da parte della P.A.

Rif. normativo

Fattispecie che legittima il rifiuto

Lettera A) comma

1 articolo 2-bis

fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione

Lettera B) comma

1 articolo 2-bis

omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2

Lettera C) comma

1 articolo 2-bis

Omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al D.M. Salute 21 dicembre 2009 (G.U. 17/2010) da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015

Lettera D) comma

1 articolo 2-bis

Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del D.M. Mef/Salute 20 dicembre 2017 (G.U. 302/2017), attuativo del comma 2, articolo 29, D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017, nonché secondo le modalità indicate

 

nella circolare Mef/Salute 2/2018

Lettera E) comma

1 articolo 2-bis

Omessa o errata indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali

Comma 2, articolo

2-bis

Le P.A. non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26, D.P.R. 633/1972 (note di credito)

Si segnala, infine, che le disposizioni contenute nel recente D.M. 132/2020 entreranno in vigore dal prossimo 6 novembre 2020.

 

GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE CON AGENTI

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell’Enasarco, forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla mutua dei commercianti. Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull’azienda mandante e per la restante parte sull’agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all’Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate. Per l’anno 2020 l’aliquota era del 17,00%; eventuali incrementi possono essere stabiliti dalla normativa di riferimento. Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l’anno 2020 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella (la variazione è connessa alle oscillazioni Istat).

 

Minimali e Massimali Enasar

co 2020

 

plurimandatari

monomandatari

Minimale

431,00 euro

861,00 euro

Massimale

25.682 euro

38.523 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall’emissione della fattura da parte dell’agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere ad una quadratura tra i contributi a carico dell’azienda e le provvigioni di competenza. In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo Previdenza:

è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio – 20 agosto – 20 novembre – 20 febbraio dell’anno successivo).

Contributo fondo Assistenza:

è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al Fondo di Previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia

 

o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale.

Contributo fondo FIRR:

le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l’azienda costi d’esercizio. L’obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all’agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d’acconto del 20% da versare con codice 1040.

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell’anno. In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

  • quello della competenza;
  • quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell’esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell’esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell’anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni. Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

  • il costo per dette provvigioni;
  • il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31/12/2020

Diversi

a

Diversi

 

1.170

Provvigioni su vendite (Ce)

 

 

1.000

 

Contributi Enasarco (Ce)

 

 

85

 

Crediti Enasarco per anticipo

(Sp)

 

 

85

 

 

A

Fatture da ricevere

 

1.000

 

a

Debiti verso Enasarco

 

170

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l’importo che l’azienda versa per conto dell’agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative. Tale impostazione tiene conto dell’insorgenza dell’obbligo alla data del 31-12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza. Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l’anticipo che la casa mandante effettua all’Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull’agente di commercio.

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di “liquidazione” dell’agente di commercio, sempre rapportata all’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno. L’importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario. Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote FIRR

monomandatari

plurimandatari

4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno

4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e

18.600,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e

9.300,00 euro/anno

1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno

1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni:

  • 1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni;
  • 2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni;
  • 3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni;  4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni.

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

  • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente: nell’esempio 13.500,00;
  • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario): nell’esempio plurimandatario;
  • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): nell’esempio 12 mesi. Calcolo: (6.200 * 4%) + (3.100 * 2%) + (4.200 * 1%) = 352,00

31/12

Contributi FIRR (Ce)

a

Debiti verso Enasarco per FIRR

 

352

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall’azienda entro il 31 di marzo del successivo anno. Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l’agente nel corso dell’anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all’agente dalla casa mandante, senza il filtro dell’Enasarco.

L’indennità suppletiva di clientela

All’agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela. Se, nel corso del proprio rapporto, l’agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell’azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell’agente ed in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all’accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull’azienda nell’eventualità suddetta. L’indennità, in particolare, è dovuta:

  • in caso di contratto a tempo indeterminato,
  • solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’agente (Oic 19);
  • in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l’agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di: invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell’età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l’amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento. In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l’azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l’indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale. Le misure dell’indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

   

Indennità suppletiva di clientela

   

Base imponibile di riferimento

Aliquota

Periodo

Aziende commerciali

Aziende industriali e Confapi

3%

dal 1° al

3° anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

3%,5

dal 4° al

6° anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di € 45.000 l’anno

4%

dal 7°

anno

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese

Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di € 45.000 l’anno

A livello contabile, l’accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)

a

Fondo ISC Agenti (SP)

 

352

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l’erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell’incarico. In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione ad una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 15 DICEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 novembre al 15 dicembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 16 consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche novembre

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il

 

mese di ottobre (codice tributo 6010) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la nona e ultima rata utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Scade oggi il termine per la redazione e asseverazione della perizia necessaria alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020. Sempre oggi scade anche il termine per il versamento della relativa imposta sostitutiva.

18

novembre

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero

 

effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 19 ottobre.

20

novembre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25

novembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

30

novembre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2020.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre. Redditi 2020

Scade oggi il termine per l’invio del modello Redditi 2020 relativo ai redditi 2019.

Remissione in bonis

Scade oggi, per chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, il termine per la “remissione in bonis”, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

Comunicazione LIPE – 3° trimestre 2020

Scade oggi il termine per presentare il LIPE relativo alle liquidazioni del terzo trimestre 2020.

Secondo acconto

Scade oggi il termine di versamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irap, Irpef e delle altre imposte da dichiarazione dei redditi. Estromissione 2020

Scade oggi il termine della 1ª rata dell’imposta sostitutiva pari al 60% delle imposte sostitutive dovute per la estromissione 2020.

10

dicembre

Modello 770/2020

Scade oggi il termine, così rinviato, per l’invio telematico del modello 770/2020 relativo all’anno 2019.

15

dicembre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

 

Deruta (PG), 16 Novembre 2020