Circolare n.10 – Ottobre 2020

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

SUPER BONUS 110%

Cosa accade nel caso di sconto parziale applicato dal fornitore esecutore dell’intervento

Nell’attesa che venga resa operativa dal 15 ottobre 2020 la piattaforma per la comunicazione telematica dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di 110% sia aggiornando le faq sia rispondendo ad alcune istanze di interpello. Nello specifico, la risposta n. 325 chiarisce che i fornitori possono esporre in fattura il contributo sotto forma di sconto pari a un importo parziale (cioè inferiore al corrispettivo dovuto), rientrando tale intesa con il committente nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali. Il fornitore che applica uno sconto parziale acquisirà un credito di imposta calcolato sull’importo dello sconto applicato mentre il committente potrà fare valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico (o, in alternativa, cedere tale credito ad altri soggetti). È stata emanata anche la corposa risoluzione n. 60 del 28/09/2020 che riepiloga i limiti di spesa per alcune tipologie di interventi agevolabili.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 325, 09/09/2020)

FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28 febbraio 2021

L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è prorogata al 28 febbraio 2021. Nell’ottica di efficientamento delle procedure, è prevista una nuova funzionalità: agli operatori Iva che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (Sdi), è offerta la possibilità di ottenere un report di quadratura delle fatture e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e l’operatore (sia ricevente, sia trasmittente). Attraverso tale funzionalità, gli stessi soggetti potranno anche richiedere il reinoltro delle fatture e delle notifiche non recapitate. (Ag.Entrate, provvedimento n. 311557, 23/09/2020)

SPLIT PAYMENT

Recupero dell’Iva erroneamente pagata dall’ente pubblico in applicazione dello split payment

L’ente pubblico che ha erroneamente duplicato il versamento dell’Iva consente la richiesta di emissione di una nota di accredito ai sensi dell’articolo 26 al fornitore. La modalità corretta con cui recuperare l’Iva versata in eccesso all’erario da parte dell’ente pubblico consiste nello scomputo dell’importo versato in eccesso dai versamenti dell’imposta (nell’ambito della propria sfera istituzionale) che dovranno essere effettuati in futuro in regime di scissione dei pagamenti.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 378, 18/09/2020)

IMU: FABBRICATI CATEGORIA D

Nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte comunali dei fabbricati D non iscritti al Catasto

I coefficienti moltiplicatori per il calcolo Imu e Tasi del periodo di imposta 2020 riguardano i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per tali fabbricati, infatti, la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito decreto tenuto conto dei dati Istat in merito al costo di costruzione dei capannoni.

(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 10/06/2020, G.U. n. 228 del 14/09/2020)

NUOVA SABATINI

Erogazione del contributo in conto interessi in unica soluzione per finanziamenti fino a 200.000 euro

L’articolo 39, comma 1, D.L. 76/2020 ha innalzato l’importo del finanziamento a fronte del quale il contributo pubblico viene erogato all’impresa beneficiaria in unica soluzione, da 100.000 euro a 200.000 euro. In relazione alle domande di agevolazione presentate alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020 per investimenti inferiori o uguali a 200.000 euro, il contributo in conto interessi sarà erogato dal Mise alla pmi beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla precedente disciplina. Conseguentemente, è stato modificato il testo della circolare direttoriale n. 14036/2017.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 239062, 22/09/2020)

BONUS LIBRERIE

Entro il 23 ottobre 2020 vanno presentate le domande per il riconoscimento del credito di imposta

L’agevolazione a favore dei rivenditori al dettaglio di libri nuovi e usati è parametrata a specifiche voci (Imu, Tasi, Tari, Imposta pubblicità, Tosap, spese per locazione, rate di mutuo, contributi personale dipendente) ed il credito di imposta spettante è rapportato al fatturato annuo della libreria, con un tetto massimo fruibile pari a 20.000 euro per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali ovvero a 10.000 euro per gli altri esercenti.

È già operativa la piattaforma, al link https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/, attraverso la quale è possibile presentare in via telematica l’istanza per le spese sostenute nell’esercizio 2019. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 23 ottobre 2020. Entro i 30 giorni successivi al termine ultimo per presentare le domande il Ministero per i beni e le attività culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante.

(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, avviso, 23/09/2020)

CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO

Assegnazione di un contributo per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator

In attuazione del D.M. 12 agosto 2020 possono accedere al fondo previsto dall’articolo 182, D.L. 34/2020 gli esercenti attività di impresa con attività prevalente identificata dai codici Ateco 79.11 o 79.12. L’ammontare del contributo è determinato mediante l’applicazione di una percentuale alla differenza tra l’ammontare dei ricavi conseguiti tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e quelli conseguiti nello stesso arco temporale relativo al 2019. L’istanza telematica va presentata mediante la piattaforma disponibile al link https://sportelloincentivi.beniculturali.it/ entro le ore 17.00 del 9 ottobre 2020. (Min.per i beni e le attività culturali e per il turismo, avviso, 15/09/2020)

ADEGUAMENTO STATUTI DEI NUOVI ETS: AUSPICABILE LA PROROGA DEL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2020

Come è noto, ai commi 1 e 2 dell’art.35 del cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”, il Legislatore ha disposto l’ennesima proroga al prossimo 31 ottobre 2020 del precedente termine del 30 giugno 2020 per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato (Odv), delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore. È bene ricordare, tuttavia, che detto termine (quello dell’imminente 31 ottobre) consente ai soggetti interessati di effettuare la modifica degli statuti con la cosiddetta modalità “semplificata”, permettendo di agire secondo le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria). Oltre detto termine, tuttavia, nulla è perduto in quanto le modifiche statutarie, seppur adottate necessariamente con le maggioranze previste per le deliberazioni assunte in sede straordinaria, potranno essere comunque effettuate entro il più ampio termine di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (il cosiddetto Runts).

Il percorso che porterà alla piena operatività del Runts

Dopo l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni è finalmente giunto alla firma del ministro Nunzia

Catalfo lo scorso 16 settembre l’atteso decreto previsto dall’articolo 53, comma 1 del Codice del Terzo settore che dovrà disciplinare la procedura per l’iscrizione degli enti al Registro unico nazionale (Runts). Dopo molti tentennamenti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, partirà quindi l’iter che porterà alla nascita dei nuovi enti del Terzo settore (Ets). Non sarà, però, una partenza immediata, in quanto il comma 2 del citato articolo 53 prevede che le Regioni e le Province autonome avranno poi ulteriori 180 giorni (6 mesi) per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione.

La previsione, dunque, è che per l’estate del prossimo anno, potremo finalmente vedere operativo il Runts, momento a partire dal quale gli statuti dei futuri Ets dovranno essere in linea con quanto previsto dal Codice.

Nel decreto si conferma che la competenza territoriale del Registro è collegata con la Regione o la Provincia autonoma in cui l’Ets ha la sede legale, salvo che per le Reti associative, la cui competenza è sempre dell’ufficio statale, e che i collegamenti e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via telematica. Ogni Ets pertanto dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata e di supporti informatici che consentano la trasmissione dei documenti (statuti e delibere) in formato elettronico. L’iscrizione ha effetto costitutivo della qualifica di Ets e, nei casi previsti dall’articolo 22 del codice, anche del riconoscimento della personalità giuridica. Inoltre, l’articolo 8 del decreto in commento, al comma 5, elencando i documenti da produrre al fine della iscrizione, indica “lo statuto registrato presso l’agenzia delle entrate”. Ciò sta a significare che la registrazione dello statuto, che non era prevista dal codice per gli Ets privi di personalità giuridica, diventa di fatto onere obbligatorio per tutti, a prescindere dalla loro natura. Va da ultimo evidenziato il tema fiscale. Su questo punto manca ancora il via libera dalla Unione Europea ed è quindi probabile che il 2021 sarà solo l’avvio “formale” della Riforma.

Con riferimento, peraltro, al termine del 31 ottobre previsto per l’adeguamento degli statuti con la modalità “semplificata”, va necessariamente osservato che ad oggi, in assenza della definitiva pubblicazione di taluni fondamentali decreti attuativi (per citarne uno, quello sulla precisa individuazione delle attività diverse svolte dagli Ets), l’adeguamento degli statuti appare un esercizio contraddistinto da enormi difficoltà operative. È pertanto auspicabile che il Legislatore intervenga ulteriormente per prorogare detto termine, uniformandolo a quello che oggi appare l’unico termine “ragionevole”: quello della definitiva operatività del Runts. E sempre che per questo tempo, tutti i decreti attuativi previsti dalla Riforma trovino la definitiva pubblicazione.

 

CEDOLARE NEGOZI: CONFERMATA L’OPZIONE PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Con la recente risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’opzione per la cedolare in relazione ai fabbricati censiti in categoria catastale C1, limitata ai contratti sottoscritti nel corso del 2019, può comunque riguardare anche le annualità successive di tale contratto, quando l’opzione non fosse stata esercitata in tale anno, a patto che il contratto risulti sottoscritto o rinnovato nel 2019.

La cedolare per i negozi

La tassazione cedolare per i negozi è consentita al verificarsi di determinati requisiti:

  • prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d’impresa, essendo un regime sostitutivo irpef per la tassazione fondiaria;
  • inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
  • detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
  • il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 200 metri quadrati, il canone complessivo per entrambi gli immobili potrà essere assoggettato a cedolare).

Proroghe e annualità successive

Il regime di tassazione cedolare può riguardare solo i contratti stipulati “nell’anno 2019”, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti stipulati precedentemente ed in corso nel 2019, la cui tassazione deve continuare con le regole ordinarie. Inoltre, qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 al fine di stipularne un altro nel corso del 2019 tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile, da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Proprio su tale aspetto l’Agenzia delle entrate si è espressa ripetutamente. In particolare, vale la pena ricordare quando affermato in due documenti:

  • interpello n. 297 del 22 luglio 2019. L’Agenzia delle entrate afferma che qualora il contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione;
  • interpello n. 190 del 22 giugno 2020. L’Agenzia delle entrate osserva che, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (ovvero della proroga, avvenuta nel 2019), è possibile accedere al regime per le annualità successive.

Quest’ultima posizione, come detto, viene confermata anche all’interno della risposta a interpello n. 388/2020; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in quanto qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (o in sede di proroga), è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l’opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.

Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato il 1° ottobre 2013 con durata fino al 30 settembre 2019.

È stato prorogato nel 2019, senza esercitare opzione per la cedolare secca.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 388/2020, l’opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per le annualità successive alla prima.

A tale fine occorrerà manifestare l’opzione entro il 30 ottobre 2020.

 

DEFINITA LA REALE PERCENTUALE DEL CREDITO SANIFICAZIONE

Il “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;  enti non commerciali; un credito di imposta, nella misura massima di 60.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
  • la sanificazione di ambienti lavorativi;
  • la sanificazione degli strumenti utilizzati negli ambienti di lavoro;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e in generale dei terzi clienti.

Determinazione del credito

Come specificato il credito spetta al beneficiario che ha sostenuto le spese nella misura del:

  • 60% delle spese agevolabili;
  • entro il limite di spesa di 100.000 euro ed
  • entro il limite di agevolazione di 60.000 euro (60% di 100.000 euro).

L’Agenzia ha chiarito tuttavia che l’ammontare massimo del credito d’imposta è determinato rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Dai calcoli effettuati sulla base delle istanze presentate, l’Agenzia delle entrate ha reso noto con provvedimento direttoriale dello scorso 11 settembre che l’ammontare della percentuale spettante è pari al 15,6423% della spesa sostenuta. Rapportando quindi tale cifra al limite massimo di credito, 60.000 euro, il valore massimo del beneficio sarà pari a 9.385 euro (60.000 x 15,6423%) corrispondente al 9,38538% della spesa sostenuta.

Limite di spesa

100.000

Spesa realmente agevolabile

15.642

Limite di credito

60.000

Spesa realmente agevolabile

9.385

Utilizzo del credito

Il bonus non subisce tassazione né ai fini Ires né ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. La compensazione può avvenire nel modello Redditi o in compensazione nel modello F24. In merito a questo ultimo aspetto l’Agenzia delle entrate ha istituito con risoluzione n. 52 del 17 settembre 2020, il codice tributo da utilizzare: 6917.

 

I CHIARIMENTI SUL “BONUS FACCIATE”

Attraverso numerosi interpelli pubblicati nell’ultimo mese l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di fruizione del cosiddetto “bonus facciate”, agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020).

Il bonus facciate

Il cosiddetto “bonus facciate” è una agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Tale disposizione è stata oggetto di chiarimenti attraverso la circolare n.

2/E/2020.

I recenti chiarimenti

Di seguito si propongono i principali chiarimenti forniti con le recenti risposte a interpello.

Interpello n. 287 del 28 agosto 2020

Il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada effettuato da un condominio rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.

Interpello n. 289 del 31 agosto 2020

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì, per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Interpello n. 294 del 1° settembre 2020

Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall’articolo 14, D.L. 63/2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Interpello n. 296 del 1° settembre 2020

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, sia solo parzialmente visibile dalla strada.

Interpello n. 319 dell’8 settembre 2020

Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella circolare n. 2/E/2020 (§ 2), possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.

Interpello n. 346

Secondo l’Agenzia, il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori

dell’11 settembre 2020

 

di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal predetto bonus.

Interpello n. 348 dell’11 settembre 2020

 

Viene data conferma a quanto affermato dall’interpello n. 296/2020: gli interventi sulle facciate interne sono agevolabili se visibili almeno parzialmente dalla strada o dal suolo pubblico.

Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

Interpello n. 397 del 23 settembre 2020

 

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires (ad esempio, i Comuni). Tali soggetti non possono neanche esercitare l’opzione che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero di cedere un credito d’imposta di pari ammontare.

Interpello n. 411 del 25 settembre 2020

 

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Interpello n. 418 del 29 settembre 2020

Non è agevolabile l’intervento effettuato su un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

COMPENSAZIONI CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO: NON RILEVA LA QUOTA ERARIALE DELL’IMU

Con la recente risposta ad interpello n. 385 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di iscrizione a ruolo della “quota erario” non pagata di Imu, non si realizza la preclusione alle compensazioni di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010.

Ruoli scaduti e vincoli alla compensazione

Ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo:

  • aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure
  • aver provveduto alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Si deve poi segnalare che quella in commento è una previsione di portata decisamente più generalizzata che esula dalle questioni riguardanti i singoli crediti, ma non va certo a sostituirle, in quanto si somma a queste. Infatti, per verificare le modalità di utilizzo di un credito Iva, ad esempio, oltre a controllare il rispetto delle soglie specifiche (5.000 euro), se il contribuente presenta delle pendenze con l’agente della riscossione, queste devono essere soddisfatte preliminarmente a ogni altra compensazione, pena la sanzione del 50%.

Le limitazioni riguardano solo una eventuale compensazione “orizzontale” o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale” o “interna” che interviene nell’ambito dello stesso tributo, e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24. La previsione in commento vieta l’utilizzo tramite modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Secondo la circolare n. 4/E/2011 la norma:  opera con riferimento alle imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette;

  • con esclusione dei tributi locali (ad esempio Ici, Imu o tasse sui rifiuti di vario tipo) e dei contributi di qualsiasi natura (ad esempio contributi Inps dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata, così come premi Inail contro gli infortuni sul lavoro) e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (ad esempio per violazioni al Codice della strada).

Il chiarimento recente

Proprio in tema di tributi interessati consta il chiarimento offerto con la risposta a interpello n. 385/2020.

Come appena affermato, sono esclusi dalla verifica i debiti relativi ai tributi locali. Occorre però considerare che, successivamente ai chiarimenti offerti nel 2011 dall’Agenzia delle entrate, è stato previsto che una quota del gettito Imu (in particolare in relazione ai fabbricati di categoria catastale D) sia destinato all’erario (si tratta della “quota stato”).

Tuttavia, come specificato nella risposta all’istanza di interpello in esame, questa circostanza non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale: ciò viene confermato anche dal fatto che le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni.

Dovendo quindi escludersi la natura erariale dell’Imu, l’Agenzia delle entrate conclude ammettendo la possibilità di compensare i crediti tributari a credito pur in presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di quota erariale dell’Imu.

Il D.M. attuativo 20 febbraio 2011 ha chiarito che tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti. Secondo la circolare n. 13/E/2011 rientrano poi tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta. Sono, invece, esclusi dal vincolo in commento i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello F24. Anche i debiti iscritti a ruolo relativi a imposte erariali, quale ad esempio quella di registro, anche se non pagabili e compensabili tramite F24, rilevano ai fini della preclusione in esame.

Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, si precisa che per tali si intendono, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione. Per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, oltre la quale scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento (comprensivi, come già specificato in precedenza, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori). Un aspetto importantissimo, chiarito dalla circolare n. 13/E/2011, è il seguente: il limite di 1.500 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non sarà possibile effettuare alcuna compensazione, se non si provvede prima al pagamento del debito scaduto. Questo sta a significare che il contribuente potrebbe anche disporre di crediti di significativo ammontare (si pensi a un credito Iva di 500.000 euro) e un debito iscritto a ruolo molto modesto (ad esempio una ritenuta di poche centinaia di euro che sommata a sanzioni, interessi e aggi arriva a 1.500 euro) che comunque la compensazione risulterebbe totalmente bloccata, pena la della sanzione del 50%.

 

RIPRESA DEI PAGAMENTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 16 OTTOBRE 2020

L’articolo 99, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Cosa accade per le scadenze dalla data del 16 ottobre 2020

 Ripresa delle azioni di recupero

In presenza di debiti scaduti, durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non ha attivato alcuna procedura cautelare o esecutiva: le azioni di recupero dei carichi affidati sono sospese fino al 15 ottobre 2020.

Dal 16 ottobre 2020, quindi, a fronte del mancato o parziale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive.

 Differenti tempistiche di rateizzazione

È stato inoltre esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in casa di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020. Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

 Differenti regole di pagamento

Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione. Le rate in scadenza dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento. Resta salva la facoltà di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, ad una proroga (nel caso in cui vi sia un peggioramento della situazione economica) ovvero ad un piano di rateizzazione straordinario (secondo il quale il debito può essere rateizzato fino a 120 rate mensili rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario).

Le faq pubblicate al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQDECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf chiariscono che nel caso in cui sia stata notificata una cartella prima dell’8 marzo 2020 il cui termine per il pagamento scadeva nell’arco temporale oggetto di sospensione (quindi, tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020), il nuovo termine per il pagamento è fissato al 30 novembre 2020.

 Pignoramenti presso terzi

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Le trattenute riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Verifiche di inadempienza da parte della P.A.

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R.

602/1973).

Cosa accade per le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”

L’articolo 154, D.L. 34/2020 ha dato la possibilità per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti delle rate scadute nell’anno 2019, relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e Stralcio”, di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l’applicazione di interessi.

È possibile utilizzare i bollettini contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.

In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e Stralcio” in scadenza nell’anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

 

CINQUE PER MILLE: IN G.U. IL NUOVO DECRETO PREVISTO DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

È finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale (la n. 231 del 17 settembre 2020) il D.P.C.M datato 23 luglio 2020 che disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, uno dei quattro decreti delegati che attuala la Riforma del Terzo settore. Il nuovo decreto abroga e sostituisce i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia, in particolare:

  • il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il

5 per mille;

  • il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l’anno 2015).

Per espressa previsione contenuta nell’articolo 18 del recente D.P.C.M. 23 luglio 2020 “il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23.4.2010 deve intendersi operato al presente decreto”. Trova quindi esplicita regolamentazione la disciplina dei nuovi enti del Terzo settore (gli Ets) che, nello scenario normativo delineato dalla Riforma del Terzo settore, andranno a inglobare e sostituire le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), precedenti destinatarie del contributo, nonché ampliare il beneficio a tutti gli altri Ets in precedenza non ricompresi nell’ambito soggettivo dell’agevolazione. A tal proposito, in considerazione dei ritardi presenti nel processo che porterà alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto di funzionamento di tale Registro), il secondo comma dell’articolo 1 del D.P.C.M. in commento espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”. In pratica, attesa l’operatività del Runts nel corso dell’anno 2021, la disciplina dettata dal presente

D.P.C.M. in relazione agli Ets troverà verosimilmente applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022. Vediamo, in sintesi, i contenuti del presente decreto, organizzato in 18 articoli.

Finalità e soggetti (articolo 1)

Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:  attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (Ets);

  • attività svolte da soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica;
  • attività svolte da soggetti operanti nel settore della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • talune attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche;
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;  attività a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Soggetti a cui rivolgere la richiesta di accreditamento (articolo 2)

Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille gli enti individuati all’articolo 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle Amministrazioni competenti. In particolare al:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del Runts (Ets);
  • Ministero dell’università (ricerca scientifica);
  • Ministero della salute (ricerca sanitaria);
  • Coni (associazioni sportive dilettantistiche

 Agenzia delle entrate fino all’operatività del Runts (Odv, Aps, onlus).

L’accesso al contributo per le attività svolte dal Comune di residenza del contribuente non è subordinato a una preventiva domanda di accreditamento. 3. È consentito l’accreditamento per più finalità.

Modalità e termini di accreditamento (articoli da 3 a 7)

Negli articoli che vanno da 3 a 7 del D.P.C.M. in commento sono riportate le specifiche modalità di accreditamento da parte dei soggetti descritti in precedenza nonché i termini entro i quali procedere alle suddette richieste.

Scadenza

Attività

10 aprile

Presentazione istanza di accreditamento

20 aprile

Pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti

30 aprile

Rilevazione e correzione errori commessi in sede di iscrizione

10 maggio

Pubblicazione elenchi definitivi

L’accreditamento al riparto della quota del 5 per mille regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

Elenchi (articoli 8 e 9)

Negli articoli 8 e 9 del decreto viene disciplinato il funzionamento dei seguenti elenchi:

 elenco permanente degli enti accreditati;  elenco degli enti ammessi ed esclusi.

Con riferimento al primo elenco, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate. Relativamente al secondo elenco ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell’elenco permanente elenchi che sono trasmessi, entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del 5 per mille.

Scelta destinazione e riparto del 5 per mille (articoli 10, 11 e 12)

Con riferimento alle modalità di effettuazione della scelta di destinazione del cinque per mille l’articolo 10 del decreto non introduce sostanziali modifiche. In proposito, si riportano di seguito le regole che è opportuno ricordare:

  • può essere espressa una sola scelta di destinazione;
  • l’apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate;
  • qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l’indicazione del codice fiscale.

Quanto alla determinazione del cinque per mille l’articolo 11 del decreto in commento precisa che l’Agenzia delle entrate deve fare riferimento all’Irpef personale netta di ciascun contribuente e che le somme inferiori a 100 euro non verranno corrisposte all’ente ma verranno assegnate mediante un criterio di ripartite all’interno della medesima finalità. Infine, il successivo articolo 12 chiarisce che nella ripartizione delle risorse destinate a favore degli enti sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto, a partire dall’anno 2019, sia delle dichiarazioni dei redditi cosiddette “tardive” (ovvero presentate per la prima volta nei successivi 90 giorni dalla scadenza) né di quelle integrative (ovvero ripresentate nuovamente oltre la scadenza), ma solamente di quelle presentate nei termini ordinari.

Erogazione e modalità di pagamento del contributo (articoli 13 e 14)

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille. L’erogazione a ciascun soggetto beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, dai soggetti di seguito elencati:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Odv, Aps, onlus e in futuro agli Ets);
  • Ministero dell’università (ricerca scientifica);
  • Ministero della salute (ricerca sanitaria);
  • Ministero dell’Interno (attività svolte dal Comune di residenza del contribuente);
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici);
  • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (sostegno degli enti gestori delle aree protette).

Il quinto e ultimo comma dell’articolo 13 del recente decreto prevede che l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolge più l’attività che dà diritto al beneficio. Quanto alle modalità di pagamento del contributo, l’articolo 14 prevede che entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate. I beneficiari che non forniscono all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il richiamato termine, perdono il diritto a percepire il contributo per l’esercizio di riferimento ed i relativi importi verranno successivamente riassegnati. Quest’ultima previsione non si applica in caso di contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.

Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici e ai beneficiari (articoli 15 e 16)

Con gli articoli 15 e 16 del decreto vengono previsti i rispettivi obblighi sia in capo alle amministrazioni erogatrici che ai beneficiari del contributo. Vediamoli nel dettaglio.

Obblighi dell’amministrazione erogatrice

Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo

entro 90 gg da data erogazione contributo

Pubblicazione nella apposita sezione del proprio sito web, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario

entro 30 gg. da acquisizione elementi informativi di cui articolo 16, comma 5

Sono previste sanzioni carico di ciascuna Amministrazione erogatrice in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione.

Obblighi del beneficiario

   

Redazione di uno specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e

1 anno somme

dalla ricezione delle

dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti

 

Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all’Amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo (l’Amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari

entro 30 gg. da data ultima prevista per compilazione

rendiconto

Pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto

entro 30 gg. da scadenza termine trasmissione precedente

Comunicazione all’amministrazione erogatrice

entro i successivi 7 gg. a termine pubblicazione

precedente

Altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

  • gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni;
  • i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo;
  • nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella tabella precedente, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 gg. e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

Modalità e termini di recupero delle somme (articolo 17)

Infine, è con l’articolo 17 del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 che vengono previste le modalità e i termini di recupero del contributo.

Casi di recupero del contributo

  1. erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
  2. contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
  3. mancata rendicontazione delle somme erogate;
  4. mancato invio del rendiconto e della relazione;
  5. mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
  6. cessazione o mancato svolgimento dell’attività prima dell’erogazione delle somme.

Operativamente il recupero del contributo avviene mediante contestazione da parte dell’Amministrazione competente in esito a un procedimento in contraddittorio e, nella ipotesi sopra descritta alla lettera a), trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria. In caso di recupero il beneficiario, entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento contestativo, deve provvedere a riversare all’erario l’ammontare indebitamente percepito, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

 

APPALTI E REGOLARITÀ FISCALE: LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ESONERO

Come ormai noto, i sostituti di imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Tuttavia, i richiamati obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La corretta determinazione della soglia del 10% e le operazioni Iva in reverse e split payment

In merito a quanto sopra esposto, erano sorti dubbi in merito alla corretta modalità di determinazione dell’ammontare dei versamenti confluiti su conto fiscali, al fine del confronto con il 10% dell’ammontare dei ricavi i compensi. Su tali aspetti è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53/E/2020. I dubbi, in particolare, vertevano sulla possibilità di computare anche i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi:

  • della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);  dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

L’Agenzia delle entrate, ritiene che debba essere considerata l’Iva relativa alle operazioni in split payment, posto che la norma individua, comunque, nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una PA o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. Ciò che viene spostato sull’ente pubblico è solo l’obbligo di versare l’Iva (circolare n. 1/E/2015). Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile; in tal caso, tuttavia, ciò che viene traslato sul cessionario committente è sia l’obbligo di applicazione che quello di versamento del tributo. La finalità antifrode che soggiace al meccanismo, in definitiva, consente di imputare astrattamente l’Iva al soggetto attivo dell’operazione.

La corretta determinazione della soglia del 10%: la trasparenza fiscale e l’Iva di gruppo Sempre ai fini della corretta determinazione della soglia si è inoltre richiesto se possano concorrere alla formazione del monte versamenti:

  • l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio (che provvede al pagamento dell’imposta), in materia di trasparenza fiscale;
  • l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

Anche per tali casistiche la risposta dell’Agenzia delle entrate è positiva. Per quanto attiene il caso della trasparenza, si richiama per similitudine la risposta fornita in tema di consolidato fiscale, al § 3.1 della circolare n. 1/E/2020. Per la fattispecie della liquidazione Iva di gruppo, l’assenso deriva dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto.

 

LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI COVID-19

La normativa di supporto alle aziende, varata in connessione della pandemia da Covid-19, prevede l’erogazione di numerosi crediti; in particolare, possiamo ricordare il c.d. “bonus locazione” quello per sanificazione e adeguamento dei locali, nonché il contributo a fondo perduto. Normalmente, le procedure per la richiesta dei detti bonus si sono già concretizzate e concluse, mentre vanno chiarite le regole di contabilizzazione ed eventuali riflessi fiscali.

Il bonus locazioni

La norma concede a soggetti caratterizzati da determinati requisiti un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:

Crediti compensabili verso Erario

a

Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Il bonus sanificazione

Il bonus sanificazione, invece, determina la maturazione di un credito d’imposta, a fronte delle spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta (compensabile senza le limitazioni di legge) assume la natura di contributo in conto esercizio e, per conseguenza, dovrà essere rilevato come segue in contabilità:

Crediti compensabili verso Erario

a

Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

Potrebbe accadere che l’erogazione sia finalizzata all’acquisto di beni strumentali, con la conseguenza che l’imputazione a conto economico dovrebbe essere “graduale” e avere una durata pari a quella del periodo di ammortamento, mediante la tecnica dei risconti. In alternativa, il contributo andrebbe a decrementare direttamente il costo del bene, con la conseguenza che l’ammortamento verrebbe stanziato direttamente su un valore ridotto del contributo. Tale seconda casistica può divenire problematica da gestire per la semplice circostanza che il credito d’imposta era concesso in origine in misura percentuale rispetto alla spesa e, inoltre, la misura è stata ulteriormente ridotta per carenza di fondi disponibili. Ciò potrebbe determinare difficoltà nella individuazione della quota specificamente riferibile ai beni ammortizzabili (ove presenti), tali da consentire una imputazione diretta e totale nella voce dei contributi del periodo 2020.

L’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna azienda è stato indicato con apposita notizia nel cassetto fiscale del contribuente; si ricorda, però, che la cifra esposta è relativa all’importo indicato nell’istanza, che conteneva anche le spese che l’azienda prevedeva di sostenere sino al 31 dicembre 2020. Pertanto, potrebbe essere utile distinguere la voce di credito verso l’Erario in 2 quote:

  • la prima, già utilizzabile in compensazione, in quanto riferita alle spese certe e già sostenute;  la seconda, da tenere congelata sino al momento della conferma dell’effettivo sostenimento.

La norma prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;  ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Il contributo a fondo perduto

Diversamente dai casi precedenti, il contributo a fondo perduto è stato erogato direttamente con accredito sul conto corrente alle aziende che, avendone i requisiti, hanno presentato tempestivamente la domanda. Pertanto, a livello contabile:

Crediti verso Erario

a

Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

Banca XY c/c

a

Crediti verso Erario

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap; in tal senso, la posta attiva imputata tra i contributi alla voce “A5” del Conto economico, dovrà essere fatta oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

La cessione del credito compensabile

I bonus che danno diritto al credito di imposta compensabile danno la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione a terzi. Infatti, sino alla data del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta sotto elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I crediti cedibili sono i seguenti (il riferimento è agli articoli del D.L. 34/2020): a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65, D.L. 18/2020;

  1. credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020;
  2. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, D.L.

34/2020;

  1. credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125, D.L. 34/2020.

Contabilmente si dovrà rappresentare quanto segue (ipotizzando la cessione alla società Alfa):

Crediti verso Alfa

a

Crediti compensabili verso Erario

Banca XY c/c

a

Crediti verso Alfa

È ragionevole ritenere che l’acquirente non sia disposto ad acquisire il credito pagando l’intero importo del nominale, con la conseguenza che si potrà evidenziare una perdita:

Ad esempio, ove il valore nominale del credito fosse pari a 100 e l’acquirente lo pagasse 80, contabilmente avrei:

#

 

a

Crediti compensabili verso Erario

 

100

Crediti verso Alfa

     

80

 

Perdite su crediti

     

20

 

Non vi sono precisazioni ufficiali in merito alla deducibilità di tale perdita; tuttavia, si ritiene che la posta non sia fiscalmente rilevante, in quanto connessa ad un contributo fiscalmente non imponibile.

 

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L’articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Inoltre, il trattamento di fine rapporto – con esclusione della quota maturata nell’anno – è incrementato (su base composta) con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ne deriva, pertanto, che la quota annua accantonata al fondo avrà 2 componenti:

  • la quota maturata sulle retribuzioni del periodo;
  • la quota (finanziaria) di rivalutazione di quanto già accantonato nel passato.

La dimensione aziendale e la pluralità di fondi

In linea generale sino al 2007, la gestione del Tfr rimaneva sempre a beneficio dell’azienda che, in tal modo, poteva trovare una implicita forma di autofinanziamento (per l’aver mantenuto la disponibilità della liquidità) sia pure parzialmente remunerata per effetto della rivalutazione. A decorrere dal 2007, invece, al dipendente è riservata una duplice scelta:

  • mantenere il Tfr all’interno dell’azienda;
  • scegliere di destinare il Tfr (per le quote maturate dal 2007 in avanti) a fondi pensione appositamente costituiti, con la finalità di creare un trattamento pensionistico integrativo.

Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, tuttavia, la prima scelta comporta che la quota accantonata sia destinata ad apposito fondo presso l’Inps; pertanto, da tale momento il Tfr non viene più mantenuto in azienda, quantomeno per i soggetti di rilevanti dimensioni.

L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr in azienda

Si ipotizzi il caso del Tfr che permane in azienda, secondo quanto sopra rappresentato. Al termine dell’esercizio, si compilerà la seguente scrittura:

Accantonamento Tfr (Ce)

a

Tfr lavoro subordinato (Sp)

 

100

Come precisato, una componente della quota accantonata può avere natura finanziaria, vale a dire di rivalutazione degli importi già accantonati al precedente anno; su tale quota, viene applicata una tassazione sostitutiva del 17%. Tale tributo viene trattenuto e versato dal datore di lavoro:

  • in acconto alla scadenza del 16 dicembre;
  • a saldo alla scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione.

Contabilmente si procederà, nel mese di dicembre, a rilevare il versamento con riduzione del fondo, in modo tale che il medesimo (con la successiva quota di accantonamento lorda) rimanga movimentato per la quota corretta. Si può utilizzare come contropartita direttamente la banca, ovvero, evidenziare il debito verso Erario per le ritenute dovute e, successivamente, esporre il pagamento con presentazione del modello F24.

Tfr lavoro subordinato (Sp)

a

Erario c/ritenute Tfr (Sp)

 

5

Erario c/ritenute Tfr (Sp)

a

Banca XY c/c (Sp)

 

5

Al 31 dicembre, poi, si rileverà l’ulteriore quota di saldo dell’imposta sostitutiva con articolo identico al primo tra i 2 che precedono, salvo estinguere il debito alla scadenza del febbraio successivo. Nell’ipotesi in cui, in corso d’anno, un dipendente dovesse cessare il rapporto con il datore di lavoro, si dovrà procedere ad una duplice rilevazione:

  • imputare a Conto economico la quota di trattamento maturata (proporzionalmente) nell’anno, comprensiva di eventuale rivalutazione del pregresso, se spettante (per comodità omessa nell’esempio);
  • imputare, a storno di Stato patrimoniale, il decremento del fondo (già alimentato sino all’anno precedente) per la quota di spettanza del dipendente stesso.

Diversi

a

Dipendenti c/retribuzioni (Sp)

 

1.010

TFR lavoro subordinato (Sp)

   

10

 

Accantonamento Tfr (Ce)

   

1.000

 

Al momento della corresponsione al beneficiario, poi, si dovrà provvedere alle trattenute fiscali del caso, con il meccanismo della tassazione separata. Nel caso di corresponsione di anticipazioni, nelle ipotesi in cui la legge lo consente, si potrà provvedere:

  • a lasciare inalterato il fondo, iscrivendo una voce di credito nell’attivo (modalità che richiede poi una esposizione “al netto” in sede di bilancio, al fine di dare conto dell’effettivo debito esistente);
  • a decurtare direttamente il fondo, che così sarà già correttamente esposto in sede di bilancio.

L’accantonamento: scritture contabili nel caso di Tfr ai fondi o all’Inps

Diversamente da quanto sopra rappresentato, è possibile che parte del Tfr sia accantonato in gestione presso il fondo tesoreria dell’Inps, ovvero presso fondi pensione appositamente costituiti. Ciò, per le aziende di più storiche radici, determinerà la permanenza in azienda del solo fondo Tfr maturato sino all’anno 2006, che subirà le seguenti movimentazioni:

  • rivalutazione annua;
  • decrementi per effetto di corresponsioni ai beneficiari.

Per gli accantonamenti ai fondi, invece, l’azienda funge solo da collettore delle somme che saranno poi gestite da tali enti. Pertanto, la scrittura sarà la seguente (ipotesi di gestione fondo tesoreria Inps):

Accantonamento Tfr (Ce)

a

Debiti v/so Inps (Sp)

 

100

Va notato che, in tal caso, il riversamento della quota spettante avviene con cadenza mensile all’Inps, congiuntamente al versamento dei contributi dovuti dall’azienda, anche per conto del dipendente. Per la quota di adesione da parte dei dipendenti ad eventuali fondi pensione, si avrà:

Accantonamento Tfr (Ce)

 

a

Debiti v/so Fondo XY (Sp)

 

100

Contributo dello 0,50%

Considerato quale 100 l’ammontare delle retribuzioni, applicando il divisore 13,5 si ottiene il carico percentuale, pari al 7,41%. All’interno di tale misura, invero, grava anche il contributo dello 0,5% che viene utilizzato per l’alimentazione del fondo di garanzia dell’Inps, che interviene per il versamento del Tfr ai dipendenti di aziende fallite. In realtà, dunque, la quota che grava sull’azienda ammonta al 6,91% (pari a 7,41 – 0,5). Ne conseguono le seguenti scritture contabili:

Oneri sociali (Ce)

a

Debiti v/so Inps (Sp)

 

100

Personale c/anticipazioni (Sp)

a

Oneri sociali (Ce)

 

5

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 27 giugno 2020 è stata disposta, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione, la proroga al 20 luglio 2020, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d’imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020), termine ulteriormente derogato al 20 agosto con pagamento maggiorato.

Le imposte possono essere pagate anche ratealmente a partire dal 20 luglio o dal 20 agosto e fino al mese di novembre con applicazione di appositi interessi diversi per ogni rata. La scadenza delle rate è stabilita al 16 del mese per i titolari di partita iva, al 30 del mese per i soggetti non titolari di partita Iva.

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento saldo Iva 2020

16 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2019, ottobre risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare l’ottava rata utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
 

– sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.

20

ottobre

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Bollo – 3° trimestre

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2020.

26

ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

30

ottobre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

2

novembre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.10.2020.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Modello 770/2020

Scade oggi il termine per la presentazione telematica del modello 770/2020.

 

Imposte Redditi 2020

Scade oggi, in seguito ad apposita proroga inserita nella conversione del Decreto di Agosto, il termine per il versamento delle imposte dovute dai “soggetti Isa” che presentino una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il versamento potrà avvenire con la maggiorazione dello 0,8%.

 

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

 Deruta (PG), 16 Ottobre 2020