CIRCOLARE N. 06: NOVITA’ GIUGNO 2023

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

 

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LE DOMANDE IN CCIAA

Il Mimit ha pubblicato il decreto direttoriale datato 19 maggio (in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023) con il quale si introduce l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro Imprese per via telematica o su supporto informatico.

(Mimit, decreto direttoriale del 19 maggio 2023)

PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CRISI DI IMPRESA

Con l’informativa n. 73 del 31 maggio 2023 il Cndcec ha diffuso “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

(Cndcec, informativa n. 73 del 31 maggio 2023)

CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE

Il Ministero del turismo informa che è stato pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio 2023 riguardante l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza.

(Ministero del turismo, decreto direttoriale del 30 maggio 2023)

NUOVE SANZIONI PER IL CONTRIBUTO BIENNALE DELLE COOPERATIVE

Dal 1° giugno 2023 decorrono nuove sanzioni applicabili alle irregolarità delle società cooperative, previste dal Mimit con D.M. 587/2021. (Mimit, D.M. 587/2021)

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Con risposta a interpello n. 332 del 29 maggio l’Agenzia delle entrate chiarisce che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati: – alla segnalazione certificata di inizio attività; o

– alla richiesta di permesso di costruire,

al momento della presentazione allo sportello unico competente. La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l’Agenzia delle entrate, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l’attività di controllo.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 332 del 29 maggio 2023)

BONUS GAS

L’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 316 dell’8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore specificando che il contributo spetta anche in caso di contratto a prezzi bloccati.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 316 dell’8 maggio 2023)

 

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2023”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023

Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

 

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo

4001

2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap – saldo

3800

Irap – acconto prima rata

3812

Irap – acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Erario

1668

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – sez. Regioni

3805

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

  • i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2023 e del modello Irap 2023 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
  • vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023;
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2023 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023);
  • se il bilancio dell’esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

 

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/2000;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • società tra avvocati previste dal D.Lgs. n.96/2001;
  • società tra professionisti (STP);
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all’iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2022 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell’anno 2022.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 ha autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l’esercizio 2023, scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2023. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l’integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d’impresa/società

Costi

Sede

Costi

U.l.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)

120 euro

24 euro

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 53 euro

11 euro

Società semplici agricole

€ 60 euro

12 euro

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

66 euro

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)

18 euro

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2022 ai fini Irap

 

fatturato

 

aliquote

   

da euro

a euro

   

0

100.000,00

200 euro (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (fino ad un max di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2022: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell’ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l’impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

 

PUBBLICATA LA CIRCOLARE N. 12/E/2023 IN TEMA DI ISA

Con la circolare n. 12/E dello scorso 1° giugno 2023 l’Agenzia delle entrate fornisce i tradizionali chiarimenti in relazione alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d’imposta 2022, oggetto di compilazione nelle prossime dichiarazioni dei redditi dei contribuenti titolari di partita Iva. Vediamone in sintesi i contenuti, non prima di aver riepilogato in forma tabellare i principali provvedimenti emanati in relazione alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

 

I provvedimenti in tema di Isa per il 2022

L. 130/2022

Articolo 2 recante “Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Provvedimento del 30 gennaio

2023

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023

Provvedimento del 24 febbraio

2023

Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da utilizzare per il periodo di imposta 2022

D.M. 8 febbraio

2023

Approvazione degli Isa relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

Periodo d’imposta 2022

Provvedimento del 28 febbraio

2023

Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa per il p.i. 2022

Provvedimento del 23 marzo 2023

Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022

Provvedimento

del 27 aprile 2023

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017

D.M. 28 aprile

2023

Approvazione di modifiche agli Isa applicabili al periodo d’imposta 2022

La nuova causa di esclusione

Con il Decreto Mef datato 28 aprile 2023, oltre a prevedere specifici interventi sulla metodologia di costruzione degli indici, è stata individuata un’ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021. Precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E/2023 che detta causa appare coerente con l’impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d’imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021. L’accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (si tratta proprio dei soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2021). Si tenga presente, inoltre, che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa sulla base di tale nuova causa di esclusione (individuata dal codice 15 all’interno dei modelli Redditi 2023) sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli ISA. Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9bis, D.L. 50/2017.

Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Un altro aspetto richiamato dalla circolare n. 12/E/2023 riguarda la disciplina delle società di comodo e, in particolare, le previsioni del D.L. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica. Tale norma, si ricorda, disponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo. Con l’articolo 9, D.L. 73/2022 convertito dalla L. 122/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) il legislatore ha previsto con decorrenza dal periodo d’imposta 2022 l’abrogazione della richiamata disciplina delle società in perdita sistematica con effetti che impattano sui benefici premiali previsti in materia di Isa per i contribuenti più affidabili. Per effetti di detta abrogazione, infatti, diventa irrilevante il punteggio che il contribuente poteva ottenere per ritenersi escluso da tale disciplina, punteggio che al contrario rileva per ottenere l’esclusione dall’altra (e ora unica) fattispecie rientrante nella disciplina delle c.d. società di comodo, quella da mancato superamento del test di operatività.

La revisione congiunturale straordinaria

Con l’articolo 148, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) vengono confermate le attività tese ad elaborare specifiche metodologie per cogliere gli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguenti al perdurare della diffusione del virus Covid-19, cui si sono andati sommando, per il periodo d’imposta 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell’andamento dei tassi di interesse. In sintesi, la metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari per il 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d’imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili ricavi/compensi e i costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). Attraverso l’applicazione di detti correttivi, tarati in base all’entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli Isa. Tale giudizio terrà, altresì, conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022. Precisa la circolare n. 12/E/2023 che, in continuità con l’approccio seguito per i periodi 2020 e 2021 e in coerenza con l’esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all’applicazione degli Isa, va evidenziato che tale complesso impianto metodologico è stato realizzato per il 2022 senza l’introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

Il regime premiale del periodo d’imposta 2022

Con provvedimento direttoriale n. 140005 del 27 aprile 2023 l’Agenzia entrate ha definito le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2022. Con tale provvedimento vengono confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza:

  • definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli Isa (nel caso di specie il 2022);
  • premiare, in modo coerente con la filosofia degli Isa, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi Isa ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

Viene quindi confermato nel 2022 il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici:

  • sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’Isa;
  • sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell’anno di applicazione e in quello precedente.

Infine, sempre in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, nel recente provvedimento del 27 aprile 2023 viene previsto che nel caso in cui i contribuenti interessati dai previsti benefici premiali conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Tabella riepilogativa dei voti minimi necessari per accedere ai benefici premiali

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive

  • Voto 8 nel periodo d’imposta 2022.
  • Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui

  • Voto 8 nel periodo d’imposta 2022.
  • Voto 8,5 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30, L. 724/1994

  • Voto 9 per il periodo di imposta 2022.
  • Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972

  • Voto 8,5 per il periodo di imposta 2022.
  • Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R.

633/1972

 Voto 8 per il periodo di imposta 2022

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

  • Voto 9 per il periodo di imposta 2022.
  • Voto 9 come media dei periodi d’imposta 2021 e 2022

Va da ultimo segnalata la novità recata dall’articolo 2, L. 130/2022 che individua un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Con tale disposizione viene in particolare precisato che, in relazione alla esclusione da garanzia prevista dal comma 5 dell’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina Isa di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. A differenza degli altri benefici premiali, precisa la circolare n. 12/E/2023, tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

 

CONTROLLI SULL’APERTURA DELLE PARTITE IVA

La Legge di Bilancio per l’anno 2023 (articolo 1, commi da 148 a 150, L. 197/2022) ha introdotto alcune previsioni finalizzate al monitoraggio delle nuove partite Iva; tale procedura è in particolar modo volta a verificare che la nuova posizione non sia finalizzata al compimento di frodi e non sia collegata ad una precedente posizione forzosamente cessata ad opera dell’Amministrazione Finanziaria. Per regolamentare tale previsione è stato recentemente pubblicato il provvedimento attuativo: si tratta del provvedimento direttoriale n. 156803 del 16 marzo 2023. Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva, la Legge di Bilancio per il 2023 interviene sull’articolo 35, D.P.R. 633/1972. Il nuovo comma 15-bis.1 prevede che l’Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973. In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva. Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. Per effetto del nuovo comma 7ter, articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, D.P.R. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva.

Soggetti interessati

Come chiarito nel provvedimento attuativo, le nuove disposizioni sono principalmente rivolte alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette (ossia con inadempimenti dichiarativi e di versamento).

Valutazione del rischio

L’Agenzia delle entrate, per effettuare le proprie valutazioni e la selezione dei contribuenti da verificare, si basa principalmente su alcuni parametri di rischio, individuati dal provvedimento attuativo:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

La procedura

I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio individuati sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente. L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati. Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e comporta altresì l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies).

Tale provvedimento sarà visibile nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

Richiesta di attribuzione di nuova partita Iva e garanzia

Il comma 15-bis.2 dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972 stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria. La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria è prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva. La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento attuativo.

 

DECRETO ALLUVIONI: PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DEI TERRITORI COLPITI DALL’ALLUVIONE

Il D.L. 61 del 1° giugno 2023 (c.d. “Decreto Alluvioni”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 127/2023 ed in vigore dal giorno successivo (2.6.2023) ha introdotto diverse agevolazioni a favore dei soggetti che, alla data dell’1° maggio 2023, avevano la residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana che sono stati colpiti dall’emergenza alluvionale e più precisamente nei territori individuati nell’Allegato A al D.L.

61/2023.

Sospensione dei termini di versamento

Una delle principali misure riguarda la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il cui pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Posto che la norma non specifica nel dettaglio i versamenti sospesi, in quanto fa genericamente riferimento ai “versamenti tributari in scadenza” nel suddetto periodo, è pacifico sostenere che la sospensione riguardi tutti i versamenti di imposte periodiche che scadono dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Tra i principali versamenti sospesi rientrano, a pieno titolo:

  • i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, Ires (ad esempio saldo e prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap con scadenza al 30 giugno e 31 luglio 2023), sia delle persone fisiche, che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti giuridici;
  • i versamenti che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto derivanti dalla liquidazione periodica dell’Iva sia trimestrale che mensile;
  • i versamenti relativi ad imposte non periodiche (ad esempio liquidazione e versamento dell’imposta di registro sul canone annuo di locazione) che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023;
  • i versamenti afferenti i tributi erariali, anche quelli locali (ad esempio versamento della prima rata Imu in scadenza il 16 giugno 2023);
  • i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli articolo 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef, che sono operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei territori individuati dal decreto alluvioni;
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio Inps) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail), i cui termini scadono nello stesso periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

La norma precisa, altresì, che non potranno essere rimborsati i versamenti tributari già effettuati: si pensi, ad esempio, al versamento derivante dalla liquidazione Iva di aprile o del trimestre gennaio-marzo che sia già stato effettuato entro il 16 maggio 2023.

Sospensione dei termini di versamento (per carichi tributari e non) derivanti da cartelle di pagamento

Il c.d. Decreto Alluvioni contiene una sospensione dei termini di versamento, per carichi tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps, laddove il termine per il pagamento sia in scadenza dall’1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Gli adempimenti tributari che scadono in detta finestra temporale (1° maggio 2023 – 31 agosto 2023) andranno però effettuati entro il 20 novembre 2023, in considerazione del fatto che questi termini “riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione”.

Sono altresì sospesi i versamenti e i termini riguardanti le definizioni agevolate delle pendenze tributarie ex L. 197/2022. In particolare, è stabilito che – per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’Allegato n. 1, D.L. 61/2023 – sono prorogati di 3 mesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della c.d. “tregua fiscale” (“Rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022) che scadono durante il periodo di sospensione.

Nuove scadenze per i contribuenti residenti nei territori alluvionati

30 settembre 2023 (in luogo dell’ordinaria scadenza 30 giugno 2023):

Termine ultimo per la trasmissione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater.

31 dicembre 2023 (in luogo dell’ordinaria scadenza 30 settembre 2023)

Termine ultimo entro il quale l’Agenzia delle entrate riscossioni provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare

31 gennaio 2024 (in luogo dell’ordinaria scadenza 31 ottobre 2023):

Termine ultimo entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l’eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° febbraio 2024 (in luogo dell’ordinaria scadenza del 1° novembre 2023), gli interessi al tasso annuo del 2%.

Proroga superbonus 110%

È stato disposto che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, la detrazione del 110% riguardi anche le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Sospensione di termini in favore delle imprese

Una regolamentazione particolare è prevista per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati. Per detti soggetti sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • i versamenti riferiti al diritto annuale (ex articolo 18, L. 580/1993);
  • gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

Sempre dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati, sono sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106, Tub;
  • i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
  • i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Viene altresì previsto che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese con sede operativa nei territori alluvionati, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218, cod. civ., anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Sospensione dei termini processuali

Sono stati sospesi, inoltre, dall’1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 i termini processuali, ivi inclusi anche quelli afferenti al processo tributario, a condizione che una delle parti o il difensore aveva la residenza o la sede o comunque era domiciliato nei territori individuati nell’Allegato A, D.L. 61/2023. In particolare, è stato previsto:

  • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
  • la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
  • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi

L’articolo 8, D.L. 61/2023 prevede, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, un’indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro in favore dei lavoratori autonomi che:

  • alla data dell’1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio, ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1, D.L. 61/2023;
  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

L’indennità in parola – che sarà riconosciuta ed erogata dall’Inps (dietro presentazione di apposita domanda corredata da adeguata documentazione a supporto) – interessa i seguenti soggetti:

  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Per sostenere la misura è stato previsto un limite di spesa complessivo di 253,6 milioni di euro per l’anno 2023: sicché non verranno accolte domande di accesso all’indennità, qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa.

La norma prevede espressamente che l’indennità una tantum in argomento venga riconosciuta ai

lavoratori autonomi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Indennità una tantum per lavoratori subordinati

Il D.L. 61/2023 riconosce anche una indennità una tantum a favore dei lavoratori subordinati che:

  • risiedono o sono domiciliati al 1° maggio 2023 nelle zone alluvionate (o lavorano presso un’impresa con sede legale o operativa nei predetti territori);
  • sono impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa a seguito degli eventi alluvionali.

L’indennità in parola:

  • è riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa;
  • è di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa integrazione guadagni (articolo 3, D.Lgs. 148/2015)

La durata massima della prestazione è pari:

  • a 90 giorni per i lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa;  a 15 giornate per coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

Indennità una tantum per lavoratori agricoli

Specifiche durate sono previste, invece, per i lavoratori agricoli che, alla data dell’evento straordinario emergenziale, hanno un rapporto di lavoro attivo. Per tali soggetti è concessa l’integrazione al reddito entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta.

Per espressa previsione di Legge, le integrazioni al reddito a favori dei predetti lavoratori agricoli sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che presentano domanda per l’indennità in parola sono:

  • dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei termini temporali previsti dal D.Lgs. 148/2015.
  • completamente esentati dal pagamento della contribuzione addizionale normalmente collegata alla fruizione di periodi di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 148/2015.

Aiuti imprese esportatrici

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la Simest Spa (società italiana per le imprese all’estero) è autorizzata, a decorrere dal 2 giugno e nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Per espressa previsione normativa, i contributi in rassegna:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Misure di sostegno al comparto turistico

Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stato istituito un Fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori ivi inclusi:

  • i porti turistici;
  • gli stabilimenti termali e balneari;
  • i parchi tematici;
  • i parchi divertimento;
  • gli agriturismi
  • le imprese operanti nel settore fieristico,
  • le imprese operanti nel settore della ristorazione.

La predetta misura non è immediatamente operativa. Occorre attendere, infatti, la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero del turismo (da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Alluvione) che dovrà definire, tra l’altro, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse disponibili.

Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione

Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è stabilito che una quota del Fondo “Sport e Periferie”, pari a 5 milioni di euro nell’anno 2023, sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti produttori e distributori di prodotti energetici

L’articolo 22, D.L. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha abrogato l’articolo 5, D.L. 34/2023, relativo al contributo di solidarietà straordinario per il 2023 dovuto dai soggetti Ires che operano nei settori della produzione e distribuzione di prodotti energetici, ex articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022.

Con l’abrogazione dell’articolo 5, D.L. 34/2023, ai fini della determinazione della base imponibile per detto contributo, l’importo formato dall’utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir (nel testo previgente alle modifiche di cui all’articolo 1, comma 33, lettera q), L. 244/2007) torna a rilevare:

  • per la determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;
  • per il calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

FRINGE BENEFIT: LIMITE DI ESENZIONE A 3.000 EURO PER I LAVORATORI CON FIGLI

Si informano i Signori Clienti che l’articolo 20, D.L. 48/2023, ha previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023,” in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Tuir, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Il limite di 3.000 euro si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli”. Scendendo nel merito, l’intervento in analisi sancisce l’innalzamento del limite di esenzione annuo di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir, con il passaggio da 258,23 a 3.000 euro. Tale nuova esenzione, tuttavia, non sarà applicabile in via generalizzata, ma sarà concessa unicamente per coloro i quali siano, testualmente:

− lavoratori dipendenti;

− genitori di figli, anche adottivi o affidati, o genitori di figli anche nati fuori dal matrimonio ma a patto che siano stati riconosciuti, fiscalmente a carico ex articolo 12, comma 2, Tuir. Rientrano, inoltre, nel nuovo limite di esenzione, non solo le erogazioni meramente in natura, ma anche gli importi monetari pagati o rimborsati al lavoratore, riconducibili al pagamento di bollette del servizio idrico, elettrico e del gas, alla stregua di quanto previsto per l’anno 2022 da parte dell’articolo 12, D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. 142/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”). L’intervento normativo in analisi, in aggiunta, sancisce alcune specifiche condizioni al fine di poter godere del nuovo esonero, da ricondurre in parte a carico del datore di lavoro, in parte a carico del lavoratore. Nel dettaglio:

  1. il datore di lavoro avrà il compito di inviare alle Rsa/Rsu, laddove presenti, una comunicazione preventiva di tipo informativo;
  2. il lavoratore, dal canto suo, al fine di godere dell’esenzione fino a 3.000 euro, avrà il compito di dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto a tale nuovo limite di esenzione, poiché in possesso dei requisiti necessari. A tal proposito, egli dovrà fornire il codice fiscale dei figli che sono ex lege a suo carico.

 

ROTTAMAZIONE-QUATER 2023: TUTTE LE NUOVE REGOLE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto ai commi 231-252, dell’articolo 1, una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Nello specifico, il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sul punto è bene precisare che ai fini dell’accesso alla “rottamazione-quater” non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento (id est 30 giugno 2022) ma quella di formazione del ruolo. Dunque, alla misura agevolata in parola sono ricomprese anche cartelle di pagamento notificate dopo il 30 giugno 2022 purché il relativo ruolo si sia formato prima di detta data.

Con la definizione agevolata il contribuente potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Carichi inclusi nella “rottamazione-quater

Possono formare oggetto di agevolazione anche le cartelle di pagamento relative alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Dunque, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

La L. 197/2022 – relativamente ai carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato – ha espressamente previsto che possano rientrare nella “rottamazione-quater” solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Carichi esclusi dalla “rottamazione-quater

Sono escluse invece dall’ambito applicativo della definizione agevolata in commento, i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Decreto Bollette. Nuove rottamazioni e termini più ampi

Inizialmente la L. 197/2022 non aveva ricompreso nella definizione agevolata i carichi relativi ai tributi locali che i comuni riscuotono in proprio o affidano il recupero dei ad agenti della riscossione iscritti in albi privati. Il D.L. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”), come modificato dalla legge di conversione 56/2023, ha, invece, previsto la possibilità per Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di applicare:

  • lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro; e
  • la disciplina della rottamazione quater delle cartelle.

L’apposita delibera deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento delle finanze del Mef entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a concessionari privati entro il 30 giugno 2023. Altra importante novità del citato “Decreto Bollette” riguarda lo slittamento (posticipazione) dei termini decadenziali per la presentazione della domanda agevolativa. Invero, nell’originaria stesura della L. 197/2022 la domanda doveva essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023 e il primo pagamento doveva essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2023. Il c.d. “Decreto Bolletteha previsto, invece, che il suddetto pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi – affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – possa essere effettuato in non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023. Rimangono invariati le modalità di pagamento: unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

Nuove scadenze

30 giugno 2023: entro questa data deve essere trasmessa l’istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo 18). Il contribuente, che presenta l’istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti

  1. settembre 2023: entro questa scadenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell’articolo 1, commi 222, L. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L’Agenzia delle entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate
  2. ottobre 2023: questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l’eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

Il “Decreto Alluvioni

Il recente “Decreto Alluvioni” (D.L. 61/2023), ha stabilito che “per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del citato decreto (residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana)” i predetti termini e le scadenze della definizione agevolata (“rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi.

Modalità di trasmissione domanda

L’Agenzia delle entrate ha specificato che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Sempre sullo stesso sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere oggetto di definizione e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata: accedi qui e presenta la domanda di adesione. Il contribuente poi dovrà È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.

Rottamazione-quater 2023: la conferma della domanda

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dunque, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 giugno 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

 

INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: RIEPILOGO DELLE AGEVOLAZIONI SPETTANTI PER INTERVENTI INIZIATI DOPO IL 1° GENNAIO 2023

Con la presente informativa si intende fornire la fotografia delle principali detrazioni “maggiorate” per gli interventi eseguiti sugli immobili iniziati dopo il 1° gennaio 2023.

Il superbonus e il bonus eliminazione barriere architettoniche

La aliquota della detrazione Irpef/Ires spettante per le spese sostenute per gli interventi energetici e gli interventi antisismici, fruibile in 4 rate annuali di pari importo, cambia radicalmente per gli interventi iniziati dopo il 1° gennaio 2023. Il Superbonus sugli edifici unifamiliari o sulle unità funzionalmente indipendenti resta in vigore solo per i soggetti che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato utilizzando il “quoziente familiare” di cui all’articolo 119, comma 8-bis.1, D.L. 34/2020. Nella tabella seguente le principali detrazioni ancora in vigore ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Articolo 119, D.L. 34/2020: Interventi iniziati dopo il 1° gennaio

2023

Spese 2023

Spese 2024

  • Singoli condomini per le spese sostenute relativamente alle parti comuni di edifici condominiali.
  • Persone fisiche proprietarie di edifici fino a 4 unità immobiliari.
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

90%

70%

– Persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti, adibite ad abitazione principale e con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro

90%

Detrazione non spettante

  • Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Soggetti (Onlus, OdV o APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenzialistiche siano in possesso di immobili accatastati B/1, B/2 o D/4 e i cui membri del C.d.A. non percepiscano alcun compenso o indennità di carica

110%

110%

È in vigore anche il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche disciplinato

dall’articolo 119-ter, D.L. 34/2020. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientrano in questa disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché rispettino i requisiti di cui al D.M. 236/1989. La soglia massima di spesa è differenziata a seconda della tipologia di edificio sul quale viene effettuato l’intervento:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti più di otto unità immobiliari.

La detrazione va ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Per il bonus barriere architettoniche è tuttora possibile, fino al termine di vigenza dell’agevolazione ad oggi fissato al 31 dicembre 2025, optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, costituendo una eccezione al blocco delle cessioni dei crediti/sconti in fattura disposto dal D.L. 11/2023.

Riepilogo delle detrazioni “ordinarie” spettanti nel 2023

Nel 2023 sono in vigore anche le seguenti agevolazioni per interventi eseguiti su unità immobiliari.

Tipologia di intervento

Agevolazione

Note

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo e

ristrutturazione edilizia

Detrazione Irpef del 50% in

10 rate annuali di pari importo con soglia

massima di spesa di

96.000 euro

L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale.

Rientrano tra gli interventi agevolabili anche la realizzazione di autorimesse, l’eliminazione di barriere architettoniche, la prevenzione del rischio di atti illeciti, la cablatura e la riduzione dell’inquinamento acustico, l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dell’amianto e la prevenzione di infortuni domestici

Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri,

sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature

solari, sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale

(in tutte le modalità previste), microgeneratori, building

Detrazione Irpef/Ires del

50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime di spesa diverse

L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su unità immobiliari esistenti, compresi quelli strumentali per esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. È necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato (o dichiarazione del direttore dei lavori), l’attestato di certificazione energetica, la scheda informativa. È necessario trasmettere all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori copia dell’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa

automation

   

Interventi finalizzati alla riduzione del rischio

sismico

Detrazione Irpef/Ires del

50% in 5 rate annuali di

pari importo con soglia

massima di spesa di euro

96.000 per ciascun anno.

Se il rischio sismico è ridotto di 1 classe di rischio, la detrazione diventa del

70%, se è ridotto di 2 classi di rischio la detrazione diventa dell’80%

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive.

Si applica agli edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (si fa riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)

Sismabonus acquisti

Detrazione Irpef del 75% in 5 rate annuali di pari importo

con soglia massima di spesa

di 96.000 euro se l’acquisto dell’unità immobiliare ha

portato alla riduzione di 1

classe di rischio o dell’85% se ha portato alla riduzione di 2 classi di rischio

L’agevolazione fiscale può essere usufruita dagli acquirenti delle unità immobiliari di immobili costruiti da imprese di costruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3

“Bonus mobili”, cioè acquisto di mobili nuovi

o grandi elettrodomestici nuovi di classe non

inferiore ad A+ (A per i

forni)

Detrazione Irpef del 50% in

10 rate annuali di pari importo con soglia

massima di spesa di 8.000

euro

Il principale presupposto per fruire del bonus mobili è la realizzazione di un intervento di recupero edilizio in data successiva al 1° gennaio 2022 ma comunque in data antecedente a quella di acquisto del mobile o grande elettrodomestico nuovi

“Bonus verde”, cioè sistemazione a verde di

aree scoperte, giardini, coperture a verde,

impianti di irrigazione e

pozzi

Detrazione Irpef del 36% in

10 rate annuali di pari importo con soglia

massima di spesa di 5.000

euro

L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale. Sono esclusi dal bonus verde gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali

 

IN ATTESA DELLA RIFORMA FISCALE PROCEDURE CONCORSUALI “TASSATIVE” AI FINI DELL’EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO PER IL RECUPERO DELL’IVA

Per effetto delle modifiche apportate con decorrenza 26 maggio 2021 dall’articolo 18, D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), con il comma 3-bis dell’articolo 26, Decreto Iva (D.P.R. 633/1972) il Legislatore ha previsto che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente (il debitore), il cedente o prestatore ha la facoltà di emettere una nota di credito:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;
  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F.;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

Con il successivo comma 10-bis del Decreto Iva viene ulteriormente previsto che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dall’analisi testuale del dettato normativo sopra richiamato sono emersi taluni dubbi circa l’effettivo ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, e in particolare se la nozione di “procedura concorsuale” dovesse intendersi tassativa o se la stessa potesse estendersi anche ad altre procedure finalizzate anch’esse a risolvere le situazioni di crisi del mondo imprenditoriale. È caso, ad esempio, delle “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento” introdotte dalla L. 3/2012 nonché di tutti i nuovi istituti disciplinati dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019. Con la recente risposta a interpello n. 324/E/2023 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per ritenere che, allo stato attuale, in assenza di una espressa previsione normativa, è impraticabile l’applicazione in via interpretativa della disposizione in esame alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012. Le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle entrate ad affermare quanto precede traggono le mosse anche da quanto prevede l’articolo 9 (Altre disposizioni) del recente DDL AC1038, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, presentato il 23 marzo 2023 e che dispone quanto segue:

“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:…

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019 l’applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell’articolo 26, commi 3bis, 5, 5bis e 10bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l’esclusione dalle responsabilità previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 2560 del codice civile; …”.

Secondo l’Agenzia delle entrate, quindi, l’esplicita delega ad emanare una norma che estenda l’applicazione dell’articolo 26, commi 3-bis e 10-bis, del Decreto Iva agli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al citato D.Lgs. 14/2019, in cui è confluita la procedura di Liquidazione del patrimonio, conferma che, in base alla normativa vigente, non si è legittimati ad emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, Decreto Iva. In attesa che si compia il percorso della legge delega, pertanto, quanto affermato dall’Agenzia nel recente interpello potrebbe esplicare effetti non solo per la richiamata procedura di liquidazione del patrimonio ma anche ad altri istituti contemplati dalle richiamate disposizioni che non vengono espressamente richiamate dal D.P.R. 633/1972. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per citarne alcuni:

  • il concordato semplificato (articoli 25-sexies e 25-septies, D.Lgs. 14/2019);
  • il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater D.Lgs.

14/2019);

  • gli accordi di ristrutturazione diversi da quelli previsti dall’articolo 182, L.F. (articolo 57, D.Lgs. 14/2019);
  • gli accordi ad efficacia estesa e agevolati ai sensi degli articoli 182-septies e 182-novies, L.F.

(articoli 60 e 61, D.Lgs. 14/2019).

Resta salva l’ipotesi prevista dall’articolo 38, comma 2 del recente D.L. 13/2023 convertito nella L. 41/2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 dello scorso 24 febbraio 2023) che prevede quanto segue:

Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

DOMANDE ISCRO DALL’8 MAGGIO 2023

Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023, ha reso noto che, a decorrere dall’8 maggio 2023, sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per l’anno 2023. Pertanto, a partire da tale data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’Inps e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2023, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2023. Si ricorda che l’ISCRO è stata istituita dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, commi da 386 a 400, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ed è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir. Per poter fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’Istituto. Si ricorda che l’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, L. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023: pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2023 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per l’anno 2022; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra. Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021 o per l’anno 2022, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento. La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2023 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021 o per l’anno 2022, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine. Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’articolo 1, comma 389, L. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Inps; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.

 

AL VIA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI

Dal prossimo 24 luglio 2023 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di cui all’articolo 51, L. 99/2009, vedranno scattare l’obbligo di comunicare i prezzi praticati. Si tratta della prima applicazione del decreto 21 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, il decreto stabilisce anche quali siano le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni dei prezzi medi di riferimento.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo imposto dal decreto 21 marzo 2023 riguarderà:

  • ogni esercente l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile compresi quelli operanti lungo la rete autostradale,
  • riguarderà la vendita effettuata mediante modalità self service, ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo va riferito alla vendita in modalità servito. Sarà in ogni caso possibile, a scelta dell’esercente, la comunicazione su base volontaria al Ministero anche dei prezzi praticati per altre modalità di vendita.

ogni esercente l’attività di vendita al pubblico di carburante

vendita effettuata mediante modalità self service

Modalità di svolgimento dell’obbligazione

Le indicazioni imposte con decreto 21 marzo 2023 si concretizzeranno con:

  • l’obbligo di esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera;
  • la comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate, esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all’indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.

esposizione con adeguata evidenza di un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi

comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del Made in Italy

Esposizione del prezzo

L’esposizione del prezzo deve avvenire secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso:

gasolio

benzina

GPL

metano

 

in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30, se l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, entro le due ore successive all’apertura, in caso di apertura 24 ore su 24 entro le ore 10,30. L’esposizione del prezzo, secondo il disposto dell’articolo 1, comma 2, D.L. 5/2023, riguarda la comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto e l’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata. Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione variano da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Qualora la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’ arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni.

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo luogo, vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2023 e Irap 2023.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2022 E PRIMO ACCONTO 2023

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA

Senza maggiorazione

30 giugno

Con maggiorazione dello 0,4%

31 luglio

Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno

1° rata

30 giugno

2° rata con interessi

31 luglio

3° rata con interessi

31 agosto

4° rata con interessi

2 ottobre

5° rata con interessi

31 ottobre

6° rata con interessi

30 novembre

Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA

Senza maggiorazione

30 giugno

Con maggiorazione dello 0,4%

31 luglio

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno

1° rata

30 giugno

2° rata con interessi

17 luglio

3° rata con interessi

21 agosto

4° rata con interessi

18 settembre

5° rata con interessi 16 ottobre

6° rata con interessi 16 novembre

Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir

Senza maggiorazione 30 giugno

Con maggiorazione 31 luglio

Società di capitali – Senza maggiorazione

Bilancio approvato entro il 31 maggio 2023 30 giugno

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 31 luglio

Bilancio non approvato 31 luglio

Società di capitali – Con maggiorazione

Bilancio approvato entro il 31 maggio 2023 31 luglio

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 30 agosto

Bilancio non approvato 30 agosto

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2023

Per tutti 30 novembre

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 16 fonte effettuate nel mese di maggio:

giugno – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali

all’Irpef;

  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti,

 

immessi in consumo nel mese di maggio.

Imu – Versamento acconto 2023

Versamento da parte dei soggetti obbligati dell’acconto dell’imposta municipale unica dovuta per il 2023.

26

giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.

30

giugno

Dichiarazione Imu

Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell’imposta su fabbricati e terreni sia per il periodo di imposta 2021 sia per il periodo di imposta 2022.

Diritto annuale CCIAA

Scadenza del versamento dovuto per l’anno 2023 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

15

luglio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.