Circolare n.02: Febbraio 2022

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ACCORPATE

Nell’ambito di un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, laddove l’oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti che il contribuente intenderebbe non voler risolvere, è necessario in ogni caso procedere alla relativa cessazione dei contratti esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l’attualità della situazione esistente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022. (Ag.Entrate, risposta a interpello n. 28 del 17 gennaio 2022)

NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO

Con provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’agente della riscossione è tenuto a utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 14113 del 17 gennaio 2022)

RISOLUZIONE CONSENSUALE COMPRAVENDITA

Secondo la risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022 dell’Agenzia delle entrate in caso di risoluzione consensuale compravendita è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3 del 18 gennaio 2022)

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCI SOCIETARI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la L. 238/2021 recante

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”, con la quale sono state recepite le modifiche al codice

civile in tema di bilanci societari. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022)

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ 2021

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 31 ottobre 2021 la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità 2021, potranno inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021, per confermare la prenotazione, dal 10 gennaio al 10 febbraio2022.

(Articolo 57-bis, D.L. 50 del 24 aprile 2017)

AGGIORNATO IL CANALE PER LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE DELLO SCONTO

IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Con un comunicato stampa del 28 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha annunciato che dal 4 febbraio verrà aggiornato il canale per la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti affinché si possano comunicare:

  • gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e
  • i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28 gennaio 2022)

OPERATIVO IL FONDO PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LO SVILUPPO

DELLE TECNOLOGIE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022 il Decreto Mise 6 dicembre 2021 recante i “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things” con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Il fondo ha l’obiettivo di promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale dell’Italia attraverso progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. (Mise, decreto del 6 dicembre 2021)

NOVITA’ IMPORTANTE: AUTOFATTURE ELETTRONICHE

La Legge di Bilancio ha introdotto alcune novità per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: dal 1 gennaio 2022 sarà obbligatorio il transito dal Sistema di Interscambio anche per l’autofattura ed i dati delle operazioni con l’estero. Quindi dovranno essere comunicate con autofattura elettronica le operazioni relative a:

  • Acquisto servizi dall’estero;
  • Acquisto di beni intracomunitari;
  • Acquisto di beni ex art.17 c.2 dpr 633/72 (soggetto non residente o privo di stabile organizzazione in Italia che emette fattura per la vendita di beni già presenti in Italia oppure vendita di beni situati all’estero).

Il mancato adempimento comporta la sanzione di € 2,00 per ciascuna fattura non inviata allo SDI.

Pertanto, chiediamo alla gentile Clientela di farci pervenire tali fatture entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento dei documenti stessi per poter adempiere al nuovo obbligo entro i termini stabiliti, cioè l’emissione dell’autofattura elettronica e la trasmissione allo SDI della stessa da effettuarsi entro il giorno 15del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per quanto concerne invece le operazioni attive (fatture di vendita) nei confronti di soggetti esteri (di cui sopra), la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente elettronica ed inviata allo SDI nei termini ordinari delle fatture emesse (12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione). Si veda a tal fine la guida dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, per la compilazione delle fatture elettroniche.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La CU 2022, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Tre le novità da segnalare:

riconfermato l’aumento a 609,50 euro della riduzione dell’imposta a favore del personale dipendente del “comparto sicurezza”;

vengono inserite nuove agevolazioni previste per il Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;

trova indicazione infine la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione, NASPI.

Termini

La CU 2021 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Nel 2022 viene confermato il termine che ha debuttato lo scorso anno che prevede il 16 marzo 2022 come termine sia per la trasmissione telematica delle Cu sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Resta fissato al 31 ottobre 2022 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022). Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

SCADE IL 16 MARZO 2022 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2021

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2022 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2021. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile). Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni

Particolare attenzione va prestata con riguardo all’esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2021 da certificare

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 16 marzo 2022; tale modello non va trasmesso all’Agenzia delle entrate. I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2021. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

  • alle riserve di utili distribuite;
  • alle riserve di capitale distribuite;
  • agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
  • ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
  • alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia. Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

  • gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
  • gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

  • non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
  • per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo potrebbe concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2021. A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
  • il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
  • il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
  • il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

A norma dell’articolo 32-quater, D.L. 124/2019 i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022

Il prossimo 16 febbraio 2022 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l’anno precedente (regolazione) e anticipo per l’anno in corso (rata). Attraverso l’autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all’Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni). Il versamento e il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail

16 febbraio 2022

Presentazione modello 1031

28 febbraio 2022

Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online e Invio telematico Dichiarazione Salari. Il premio può essere versato in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2022 o in quattro rate di uguale importo. In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. La prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2022 e le successive 3 rispettivamente entro:

  • il 16 maggio 2022;
  • il 22 agosto 2022;
  • il 16 novembre 2022.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall’Inail stessa. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022. Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall’Inail. La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione “Fascicolo aziende”. Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta Basi di calcolo.

Le riduzioni applicabili

Occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

  • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
  • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
  • sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
  • incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
  • riduzione per le imprese artigiane (PAT);
  • riduzione per Campione d’Italia (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
  • riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane e svantaggiate conferito dai soci (PAT);
  • incentivi per assunzioni ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012 (PAT).

Si segnala che le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla L.

92/2012 costituiscono aiuti di stato.

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo 28 febbraio 2022 scade il termine per provvedere all’invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2021 (ossia 90 giorni dalla scadenza di invio). Tale invio, definito “tardivo”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio interviene successivamente a tale data) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso.

Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente “presentata”, ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti). Ricordiamo, inoltre, che applicando il ravvedimento operoso, è possibile definire la ritardata presentazione con sanzioni davvero contenute:

  • la sanzione per il ritardato invio del modello è ridotta a 25 euro (ossia 250 euro ridotto a 1/10);
  • inoltre, nel solo caso di imposte non versate, sarà applicabile la sanzione del 3,75% (ossia la sanzione del 30% ridotta a 1/8, in quanto dette imposte vengono versate entro un anno dalla scadenza originaria del versamento delle imposte).

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2020 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa a un eventuale reddito percepito e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi. Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2020, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione. Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare e inoltrare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020, si invita la clientela a consegnare con la massima tempestività la documentazione necessaria (in primis quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il 28 febbraio 2022.

La stampa “cartacea” dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 30 novembre 2021. Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione

Libro/registro meccanografico

Tipo di numerazione

Esempio

Registrazioni periodo

1° gennaio 2020 –

31 dicembre 2020

Libro giornale

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità

2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.

Libro inventari

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun

anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale

rappresentante

2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.

Registri fiscali

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi,

beni ammortizzabili,

etc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità

2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”

Libro/registro

Bollatura

Società di capitali

Altri soggetti

Libro giornale

16 euro ogni 100 pagine o frazione

32 euro ogni 100 pagine o frazione

Libro inventari

16 euro ogni 100 pagine o frazione

32 euro ogni 100 pagine o frazione

Registri fiscali

No

Non dovuta

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta

L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure

mediante pagamento tramite modello F23

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non

sostitutiva con stampa su carta al momento

di eventuali verifiche

In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2020, entro il 28 febbraio 2022).

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali

Libro/registro

Bollatura

Società di capitali

Altri soggetti

Libro giornale

16 euro ogni 2.500 registrazioni o

32 euro ogni 2.500 registrazioni o

   

frazioni di esse

frazioni di esse

Libro inventari

16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

Registri fiscali

No

Non dovuta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

Va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

LE NOVITÀ INTRASTAT PER L’ANNO 2022

Con parere prot. n. 339242 del 1° dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini dell’aggiornamento degli elenchi riepilogativi Intrastat imposto da recenti regolamenti unionali, per ragioni di semplificazione nei riguardi dei contribuenti e di economia procedimentale, sia opportuno intervenire con un unico provvedimento da adottarsi in applicazione della previsione recata dall’articolo 50, comma 6-ter, D.Lgs. 331/1993 (con nota prot. n. 3275790/21 del 21 dicembre 2021, l’Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole). È quindi con la determina direttoriale prot. n. 493869/RU dello scorso 23 dicembre 2021, che l’Agenzia dei monopoli di concerto con l’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, hanno fornito le attese indicazioni inerenti alle modifiche e alle semplificazioni riguardanti elenchi riepilogativi Intrastat. Decorrenza da elenchi 2022

Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Di seguito i provvedimenti unionali dai quali discendono le novità che andiamo di seguito a sintetizzare:

  • Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 192/2021;
  • Regolamento (UE) 2152/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;
  • Regolamento (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020;
  • Regolamento (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021.

La sintesi delle novità

Modello

 

Novità

Modello INTRA 2-bis elenchi riepilogativi relativi agli acquisti

Non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale.

Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore

intracomunitari di beni

 

ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate.

 

I soggetti presentano gli elenchi con periodicità mensile qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.

 

I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI.

 

I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.

 

I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.

 

Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Modello INTRA 1-bis elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni

I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI.

I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.

 

I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.

 

Ai fini statistici è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

 

Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Modello INTRA 2-quater elenchi riepilogativi relativi agli acquisti

intracomunitari di servizi

Le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate.

Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale.

Modello INTRA 1-sexies Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di

call-off stock

Le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “calloff stock” sono riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

PREZZO VALORE” PER LE PERTINENZE SOLO CON EFFETTIVO ASSERVIMENTO

Per l’applicazione della disciplina del “prezzo valore” in relazione al trasferimento di un immobile pertinenziale ad un fabbricato abitativo, l’Agenzia delle entrate (con la risposta a interpello n. 33/E/2022) ha richiamato la necessità di valutare accuratamente i requisiti di destinazione dell’immobile a servizio del bene principale.

Il prezzo valore e le pertinenze

L’articolo 1, comma 497, L. 266/2005, in deroga alle ordinarie disposizioni che regolano l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale che imporrebbero di assumere come riferimento il prezzo praticato per la cessione, permette di fissare come base imponibile il valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Tale disposizione opera per le sole cessioni avvenute nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, riguardanti esclusivamente gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. Tale agevolazione deve essere richiesta al notaio dall’acquirente. Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito, anche se questo non viene utilizzato per la liquidazione delle imposte di trasferimento. Come venne chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/E/2006, questa agevolazione riguarda, oltre agli immobili ad uso abitativo, anche le relative pertinenze, che possono essere acquistate anche separatamente sempreché risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile. Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene si deve verificare la sussistenza di 2 requisiti:

  • uno oggettivo, per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale;
  • uno soggettivo, consistente nella effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.

L’agevolazione può riguardare una molteplicità di pertinenze, senza restrizioni di numero o di tipologia purché, ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale (abitativo). In relazione all’applicazione dell’agevolazione “prima casa“, l’Agenzia delle entrate precisò che, di regola, il bene pertinenziale non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata l’abitazione. Nella risposta a interpello richiamata, l’Agenzia delle entrate pone dubbi circa la possibilità di agevolare una pertinenza posta a distanza di oltre un chilometro dall’abitazione e che sia stata acquisita in permuta di un’altra pertinenza; per l’applicazione del “prezzo valore” occorre infatti procedere all’analisi concreta della situazione fattuale, essendo comunque necessario, che i 2 beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro.

ENTRO 16 MARZO 2022 L’INVIO DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA RELATIVI AL 2021

Da alcuni anni l’Agenzia delle entrate rende disponibile il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730 precompilati sulla base dei dati che vengono inviati all’Anagrafe tributaria tramite i canali del Sistema Tessera Sanitaria e degli appositi software di compilazione resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per quanto riguarda gli altri soggetti obbligati. Riepilogando, gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata per il periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022 sono:

  • le imprese assicuratrici;
  • le forme pensionistiche complementari;
  • i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri;
  • le università statali e non statali;
  • i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
  • i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili;
  • gli enti previdenziali;
  • i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;
  • gli amministratori di condominio;
  • le banche e le poste;
  • gli asili nido pubblici e privati;
  • le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute.

È disponibile al link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/comunicazioni/dati-per-ladichiarazione-precompilata una apposita sezione dalla quale scaricare i software e le specifiche tecniche utili alla predisposizione delle comunicazioni telematiche.

La comunicazione telematica degli interventi sugli immobili condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali. Il provvedimento n. 49885/2021 dell’Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione. Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ad associazioni e fondazioni

Il provvedimento n. 49889/2021 dell’Agenzia delle entrate ha previsto l’obbligo a decorrere dal periodo di imposta 2021 per le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e per le associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, di comunicare le erogazioni liberali in denaro deducibili / detraibili effettuate dalle persone fisiche di cui si conoscono i dati identificativi. Il Decreto del Mef del 3 febbraio 2021 ha previsto che l’obbligo di invio dei dati in esame riguardi gli enti che nel periodo di imposta 2021 hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 1.000.000 di euro. A decorrere dal periodo di imposta 2022 l’obbligo di invio dei dati sarà ampliato agli enti che hanno conseguito un ammontare di ricavi, rendite, proventi o entrate di ammontare superiore a 220.000 euro.

Facoltativa la comunicazione per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie

Il Decreto del Mef del 10 agosto 2020 ha fornito le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale di istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali. La comunicazione è facoltativa per i periodi di imposta 2020 e 2021 e sarà obbligatoria a decorrere dal periodo di imposta 2022.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: LE NUOVE REGOLE

La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha prorogato e rimodulato la normativa in tema di investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B. Per effetto di tali ritocchi l’agevolazione ora spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al prossimo 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre

2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere a mente i seguenti aspetti:

Soggetti interessati

Spettano alle imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi

Periodo di effettuazione degli investimenti

Per determinare il periodo di effettuazione dell’investimento occorre avere riguardo alle regole generali di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, Tuir

Valore degli investimenti

Si intende il costo sostenuto compresa la quota parte di iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi

Beni ammessi al beneficio

Tutti i beni materiali e immateriali strumentali nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo. Sono esclusi dal beneficio: – i veicoli;

  • i beni strumentali il cui ammortamento secondo il D.M. 88 sia inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni in genere

Asseverazioni

È necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro.

In merito alle percentuali di agevolazione applicabili occorre tener conto del momento di effettuazione dell’investimento secondo le indicazioni che seguono:

Beni materiali 4.0 tabella A

Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021

Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30.6.2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022

Investimento tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025

  • 50% di spesa fino a 2,5 milioni;
  • 30% tra i 2,5 e i 10 milioni;
  • 40% di spesa fino a 2,5 milioni;
  • 20% tra i 2,5 e i 10 milioni;
  • 20% di spesa fino a 2,5 milioni;
  • 10% tra i 2,5 e i 10 milioni;

– 10% tra i 10 e i 20 milioni

– 10% tra i 10 e i 20 milioni

– 5% tra i 10 e i 20 milioni

Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla interconnessione

Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata

Beni materiali 4.0 tabella B

Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2023

Investimento tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2024

Investimento tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30.6.2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025

20% fino ad un limite di spesa di

1.000.000 di euro

15% fino ad un limite di spesa di

1.000.000 di euro

10% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro

Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata

Comunicazione al Mise

Al fine di completare l’iter normativo le aziende che abbiano usufruito dell’agevolazione devono inviare apposita comunicazione al Mise. Il modello è stato approvato con Decreto 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” è scaricabile sul sito del Mise. Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.

Prassi

Con circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle entrate ha fornito appositi chiarimenti in tema di applicazione dell’agevolazione rispondendo ad una serie di quesiti, di seguito se ne riporta una sintesi.

Riferimento

Chiarimento

Risposta 2.1 –

Investimenti realizzati mediante contratti di

leasing

Il mancato richiamo ai contratti di leasing nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0” rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene tramite contratto di leasing.

Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo nell’esercizio di sostenimento.

Risposta 4.1 – Reti di imprese

Se gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di retecontratto o di rete-soggetto.

Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:

  • in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune agisce in veste di mandante con rappresentanza;
  • in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano
 

stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila (che operano senza rappresentanza).

Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto.

Se l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta

Risposta 4.2 –

Rilevanza dell’Iva

Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972

Risposta 4.3 – Contributi per l’acquisizione di beni

agevolati

Il costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.

Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattati

Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all’atto di esercizio del diritto di opzione.

Risposta 5.1.2 –

Regolarità contributiva

Il Durc in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

Risposta 5.3 – Utilizzo in un’unica quota

È utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

  • il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • il credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non

4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

Risposta 5.4 – Ritardo nell’interconnessione

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.

Risposta 5.6.1 –

Operazioni straordinarie

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

Risposta 6.1 – Verifica del cumulo

Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta (imposta sui redditi + Irap), risulta minore o uguale al costo

 

agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.

Risposta 8.1 –

Indicazione della norma agevolativa

Le indicazioni della risposta a interpello n. 438/E/2020, rese in relazione all’applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 185 a 197, L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.

Acquisto beni strumentali generici

Sempre per effetto della Finanziaria 2022 l’agevolazione in beni strumentali generici sarà usufruibile da imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Beni materiali e immateriali generici

Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021

Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022

– 10% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)

– 6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)

Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > a 5 milioni

Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene

Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI: IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE SPESE 2021 OGGETTO DI SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

L’articolo 121, D.L. 34/2020 ha introdotto la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione

Irpef/Ires spettante, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  1. per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il termine per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le cessioni del credito effettuate e gli sconti in fattura praticati è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, scadenza prorogata per le spese sostenute nel 2021 al 7 aprile 2022 dal provvedimento n. 35873/2022 dell’Agenzia delle entrate.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 ha anticipato che un provvedimento dell’Agenzia delle entrate di imminente emanazione prorogherà dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, D.L. 4/2022, i crediti che sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020 possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Come si compila la comunicazione telematica per la cessione del credito

Per cedere il credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute per interventi sugli immobili è necessario accordarsi con il cessionario, di modo da sottoscrivere un contratto di cessione del credito e successivamente predisporre le comunicazioni telematiche obbligatorie utilizzando il nuovo modello di Comunicazione dell’opzione disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-3-febbraio-2022. Nell’esempio seguente il committente si accorda con un istituto di credito per la cessione del credito di imposta del 110% derivante da intervento energetico (pari a 165.300 euro, cioè pari alla spesa agevolabile di 150.273 euro moltiplicata per 1,1) al prezzo di 157.481 euro, corrispondente al 103% della spesa agevolabile. Dopo avere sottoscritto la proposta contrattuale con l’istituto di credito e dopo che la stessa è stata accettata, per rendere effettiva la cessione del credito di imposta è necessario effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate che dovrà avvenire mediante la presentazione di 4 comunicazioni telematiche (due per gli interventi trainanti e due per gli interventi trainati). Il visto di conformità deve essere stato preventivamente rilasciato e viene apposto mediante la barratura prevista nella compilazione della comunicazione telematica.

Interventi effettuati nel 2021 che devono essere oggetto di cessione del credito

Intervento trainante

Importo lavori e onorari professionali

Massimale spesa agevolabile

Realizzazione di cappotto termico sulle superfici verticali e coibentazione della copertura

54.520,26 euro

50.000,00 euro

Sostituzione di impianto di climatizzazione invernale

32.473,54 euro

30.000,00 euro

Intervento trainato

Sostituzione di infissi

33.931,88 euro

54.545,45 euro

Realizzazione di impianto fotovoltaico

36.340,96 euro

48.000,00 euro

157.266,65 euro

Nel quadro A deve essere indicata la tipologia dell’intervento individuabile in uno dei codici intervento riportati nelle istruzioni per la compilazione. In particolare, la casella Intervento superbonus deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato sia un intervento trainato eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti ovvero sia un intervento antisismico ammesso al superbonus. Con riferimento all’intervento selezionato devono essere, inoltre, indicati l’importo complessivo della spesa sostenuta e l’anno di sostenimento. Se l’opzione è esercitata in relazione ad uno stato di avanzamento lavori, deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL (e, nel caso di SAL successivi, il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione). Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. Il quadro C è composto da 2 sezioni:

  • nella sezione I Beneficiario deve essere indicata l’opzione esercitata, l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto;
  • nella sezione II Soggetti beneficiari devono essere indicati per ogni beneficiario il codice fiscale, la tipologia di opzione, l’ammontare della spesa sostenuta e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.

Il quadro D va compilato dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/fornitori e deve riportare il codice fiscale a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, l’ammontare oggetto di comunicazione e la tipologia del cessionario. La compilazione della prima pagina della comunicazione nel caso esemplificato avviene secondo le stesse modalità per tutti e 4 gli interventi:

  • dati del beneficiario: codice fiscale del committente beneficiario della detrazione;
  • impegno alla presentazione telematica: data dell’impegno, codice fiscale e firma

dell’incaricato;

  • visto di conformità: codice fiscale del professionista e firma;
  • asseverazione efficienza energetica: Codice identificativo ENEA risultante dalla mail di notifica del protocollo ASID ricevuta dall’asseveratore.

La compilazione della seconda pagina della comunicazione avviene secondo le seguenti modalità, distinte per cadauno dei 4 interventi. Realizzazione di cappotto termico sulle superfici verticali e coibentazione della copertura (trainante):

  • quadro A: tipologia di intervento codice 01, importo complessivo di spesa 50.000 euro, anno 2021;
  • quadro B: compilazione dei dati catastali derivanti da visura catastale dell’immobile;
  • quadro C: barratura del campo “cessione del credito di imposta” e indicazione nel campo importo complessivo del credito ceduto di 55.000 euro;
  • quadro D: compilazione del campo Codice fiscale del cessionario con il codice fiscale dell’istituto di credito, indicazione della data di esercizio dell’opzione e dell’importo di 55.000 euro nel campo ammontare del credito ceduto.

Sostituzione impianto di climatizzazione invernale (trainante):

  • quadro A: tipologia di intervento codice 02, importo complessivo di spesa 30.000 euro, anno 2021;
  • quadro B: compilazione dei dati catastali derivanti da visura catastale dell’immobile;
  • quadro C: barratura del campo “cessione del credito di imposta” e indicazione nel campo importo complessivo del credito ceduto di 33.000 euro;
  • quadro D: compilazione del campo Codice fiscale del cessionario con il codice fiscale dell’istituto di credito, indicazione della data di esercizio dell’opzione e dell’importo di 33.000 euro nel campo ammontare del credito ceduto.

Sostituzione infissi (trainato):

  • quadro A: tipologia di intervento codice 05, barratura del campo “intervento trainato superbonus”, importo complessivo di spesa 33.932 euro, anno 2021;
  • quadro B: compilazione dei dati catastali derivanti da visura catastale dell’immobile;
  • quadro C: barratura del campo “cessione del credito di imposta” e indicazione nel campo importo complessivo del credito ceduto di 37.325 euro;
  • quadro D: compilazione del campo Codice fiscale del cessionario con il codice fiscale dell’istituto di credito, indicazione della data di esercizio dell’opzione e dell’importo di 37.325 euro nel campo ammontare del credito ceduto.

Realizzazione impianto fotovoltaico (trainato):

  • quadro A: tipologia di intervento codice 19, barratura del campo “intervento trainato superbonus”, importo complessivo di spesa 36.341 euro, anno 2021;
  • quadro B: compilazione dei dati catastali derivanti da visura catastale dell’immobile;
  • quadro C: barratura del campo “cessione del credito di imposta” e indicazione nel campo importo complessivo del credito ceduto di 39.975 euro;
  • quadro D: compilazione del campo Codice fiscale del cessionario con il codice fiscale dell’istituto di credito, indicazione della data di esercizio dell’opzione e dell’importo di 39.975 euro nel campo ammontare del credito ceduto.

ARRIVANO I CHIARIMENTI DALL’AGENZIA IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE

Con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modifiche apportate dall’articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021 convertito nella L. 106/2021) e già oggetto di commento in precedente informativa.

La principale novità, che ha determinato diversi interventi all’interno della previsione contenuta nell’articolo 26 del Decreto Iva, attiene sostanzialmente alla possibilità, in caso di procedure concorsuali, di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima. Riprendendo le stesse parole adottate dall’Agenzia delle entrate nel documento in commento “il legislatore ha, quindi, voluto “anticipare” il dies a quo relativo all’emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in relazione alle procedure concorsuali”. Vediamo pertanto i principali chiarimenti forniti in forma di rappresentazione schematica.

Argomento

Chiarimento

Non è più necessaria la preventiva insinuazione al passivo

Si ritiene che l’emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla “necessaria partecipazione del creditore al concorso” (cfr. circolare n. 77/2000 § 2.a, risoluzione n. 155/E/2001, risoluzione n. 89/E/2002 e risoluzione n. 195/E/2008)

L’esercizio a partire dal quale è consentita l’emissione della nota

La data a partire dalla quale sono consentiti l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa

L’esercizio nel quale emettere la nota di variazione

La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti per operare la

 

variazione in diminuzione

L’esercizio nel quale operare la detrazione

La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione deve essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota

Nota di variazione in diminuzione nel concordato preventivo

In caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la parte dei corrispettivi fatturati dai creditori che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti a detta procedura è individuata in modo specifico fin dal decreto di ammissione.

Da ciò discende, quindi, che il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura

Obbligo di registrazione e riversamento negli accordi di ristrutturazione e piani attestati

L’obbligo di registrazione della variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata, permane in capo al cessionario/committente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F. e nei piani attestati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge medesima. Tali istituti, infatti, non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della

concorsualità”, sia di quello dell’“ufficialità

Procedure concorsuali interessate

Le nuove previsioni trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis. Se il debitore, quindi, è stato sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 dovrà fare ancora riferimento alla precedente disciplina recata dal previgente testo dell’articolo 26, attendendo l’esito infruttuoso della stessa per poter emettere una nota di variazione in diminuzione

Strumenti alternativi alla nota di variazione in diminuzione

  • non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori e omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione);
  • per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo

Il chiarimento “ufficioso”

Con una risposta fornita in occasione del recente Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi lo scorso 13 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul fatto se la nota di variazione in diminuzione possa essere emessa negli anni successivi all’apertura della procedura concorsuale ma durante lo svolgimento della stessa. Con un chiarimento che attende di essere eventualmente recepito in un documento ufficiale di prassi l’agenzia ha risposto quanto segue:

Ciò detto, si ritiene che, per coloro che abbiano deciso di attendere l’esito della procedura – non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura – la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo, possa costituire un autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex comma 2 dell’articolo 26”.

In pratica, secondo tali indicazioni, la nota di variazione in diminuzione potrebbe essere alternativamente emessa in 2 distinti momenti:

  • all’apertura della procedura concorsuale (senza doversi, quindi, insinuarsi al passivo);
  • all’esito della infruttuosità della procedura concorsuale (in questo caso con l’obbligo di doversi insinuare nella medesima).

Parrebbe pertanto esclusa – in ipotesi di probabile durata pluriennale della procedura concorsuale

– la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione negli anni “intermedi” della procedura stessa.

LE CARATTERISTICHE DELLA FATTURA ELETTRONICA NON IMPONIBILE EMESSA NEI CONFRONTI DI UN ESPORTATORE ABITUALE

In una precedente informativa abbiamo trattato il tema degli obblighi dell’esportatore abituale il quale per poter utilizzare il proprio “plafond” deve inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, la quale rilascia apposita ricevuta. Ricevuta da un esportatore abituale la dichiarazione di intento il fornitore deve porre massima attenzione nella compilazione della fattura di vendita tenuto conto del fatto che l’Agenzia delle entrate ha appositamente definito le modalità di compilazione della stessa, modalità che hanno trovato applicazione dallo scorso 1° gennaio 2022. L’Agenzia delle entrate ha chiaramente indicato che è necessario riportare in fattura:

  • nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

Attraverso l’esame del protocollo di ricezione indicato in dichiarazione l’Agenzia è in grado di “scartare” le fatture emesse agli esportatori abituali che si spacciano come tali senza averne i requisiti.

È inoltre obbligo del fornitore compilare il blocco “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento, indicando:

  • nel campo “Tipo dato” la dicitura “intento”;
  • nel campo “Riferimento testo” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno

“-” o dal segno “/”);

  • nel campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Nel caso in cui dai controlli dell’Agenzia dovessero emergere degli errori o irregolarità, ne conseguirebbe che all’esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento e lo SdI inibirebbe l’emissione della fattura elettronica senza Iva nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata. A questo punto l’Agenzia delle entrate trasmetterà mediante pec una comunicazione:

  • al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento invalidata riportando informazioni circa le anomalie riscontrate e le relative motivazioni;
  • al soggetto cedente (fornitore/prestatore), con i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata comporta lo scarto del file xml da parte di SdI.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L’attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell’impresa. Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:

  • che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
  • che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità). Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:

Omaggi (comma 4)

Spese non di rappresentanza

(comma 5)

Spese di rappresentanza inerenti

(comma 1)

Spese di rappresentanza non inerenti

(no requisiti comma 1)

Entro limiti comma 2

Oltre limiti comma 2

Non deducibili

    • 

Deducibili

Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza ex lege (comma 1)

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti. Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda. L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Gratuità

Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati

Finalità promozionali o di pubbliche relazioni

Divulgazione sul mercato dell’attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell’immagine dell’impresa volti ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico

Ragionevolezza

Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico

Coerenza

Aderenza alle pratiche commerciali del settore

Secondo la circolare n. 34/E/2009 il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:

  • se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza

(deducibile entro il plafond);

  • viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese di rappresentanza vanno commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a

50.000.000 di euro;

  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

L’eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.

Esempio

 

Se nel 2021 sono conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra:

  • 0,015 x 10.000.000,00 = 150.000,00;
  • 0,006 x 40.000.000,00 (50.000.000,00 – 10.000.000,00) = 240.000,00;
  • 0,004 x 10.000.000,00 (60.000.000,00 – 50.000.000,00) = 40.000,00.

L’articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, che permette il rinvio della deduzione di tali spese al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi. In aggiunta ai requisiti sopra esposti, il Legislatore ha istituito delle presunzioni legali utili a qualificare una spesa di rappresentanza. L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:

  • viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell’attività caratteristica;
  • feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.

Eccezione

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).

Le spese interamente deducibili (comma 5)

L’articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:

  • per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
  • per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
  • sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità; al contrario di quella prevista al comma 1. L’elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla circolare n. 34/2009. Con riferimento alle spese per l’ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:

L’Agenzia delle entrate afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all’acquisto verso i beni o servizi dell’impresa, ovvero siano i destinatari dell’attività caratteristica dell’impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell’ambito della filiera produttiva.

L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:

  • il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l’impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà quindi spesa di rappresentanza);
  • il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza). Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.

Visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l’Agenzia delle entrate si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che un’eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l’ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l’albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato).

La circolare n. 34/E/2009 pare permettere l’integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un’eventuale verifica; si consiglia comunque di mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia.

Contabilizzazione

Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell’azienda e quindi fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l’Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato). Dal 2009 le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del plafond. In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:

  1. in via preliminare, alla disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);
  2. successivamente, alla verifica ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l’importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il plafond di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.

Diverso è invece il trattamento tributario delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per “ospitalità clienti”: tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al plafond di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare. Si consiglia pertanto alla gentile Clientela, come suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 34/E/2009, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta e immediata verifica della quota deducibile (sia in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verificatori):

Tipologia spesa

Limite 75% vitto e alloggio

Imposte dirette

Iva detraibile

Spese di rappresentanza – non vitto e alloggio

No

Plafond

No

Spese di rappresentanza – vitto e alloggio

Plafond

No

Spese di rappresentanza non inerenti

Indeducibili

No

Omaggi

No

Limite unitario 50 euro

Limite unitario 50 euro

Ospitalità clienti – non vitto e alloggio

No

Interamente deducibili

Ospitalità clienti – vitto e alloggio

Interamente deducibili

Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 rinvia la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l’Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del plafond, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Al contrario, le spese di ospitalità clienti permettono la detrazione dell’Iva, proprio perché non sono qualificate spese di rappresentanza.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

SCADENZE

FISSE

16

febbraio

Versamenti

Iva

mensi

li

quarto

trimestre

2021.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all’Inps scade oggi il versamento relativo al

 

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell’imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell’acconto del 16 dicembre dell’anno precedente e deve effettuarsi con modello F24 e codice tributo 1713.

Autoliquidazione Inail – versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all’autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2021 e all’acconto 2022.

21

febbraio

Versamento contributi Enasarco

Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2021.

25

febbraio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

28

febbraio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)

Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2021 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2022 qualora contenga la LIPE in commento.

Imposta di bollo fatture elettroniche

Ultimo giorno utile per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2021.

Invio dati Sistema Tessera Sanitaria

Scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del mese di gennaio da parte dei soggetti obbligati.

Stampa registri contabili

Scade oggi il termine per la stampa o per la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all’esercizio 2020.

Rottamazione ter

Scade oggi il termine (salvo proroghe) del versamento della prima rata dovuta nel 2022 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione per i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021.

15

marzo

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di

 

importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.