NOTIZIE FLASH – Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) in materia di Riscossione – Agenzia delle Entrate/Riscossione

si illustra di seguito una breve informativa relativa ad una prossima scadenza.

Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, aveva fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. Il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), in ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:

  • differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
  • differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
  • per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021;
  • proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al 30 aprile 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
  • sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
  • annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento con il personale di riferimento.

Cordiali Saluti