Circolare n.12-Dicembre 2020

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO

Istanza entro il 15 gennaio 2021 per chi non l’ha presentata ai sensi dell’articolo 25, D.L.

34/2020

L’articolo 1, D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) e l’articolo 2, D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis) hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante nell’elenco della Tabella 1, D.L. 137/2020 (per tutto il territorio nazionale) o della Tabella 2, D.L. 149/2020 (per le zone “rosse”). Il beneficio è riconosciuto automaticamente a favore dei soggetti che hanno già presentato la precedente istanza mentre richiede la presentazione all’Agenzia delle entrate di un’apposita domanda se il soggetto interessato non ha presentato la domanda ai sensi dell’articolo 25, D.L. 34/2020. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida e istituito una sezione dedicata sul proprio sito web disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at. Si segnala che il D.L. 154/2020 (Decreto Ristori-ter) ha incluso il commercio al dettaglio di calzature alla Tabella 2, Decreto Ristori-bis. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 358844, 20/11/2020)

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI

Autorizzato l’utilizzo del credito di imposta anche per il canone di locazione relativo al mese di giugno

L’articolo 77, D.L. 104/2020 ha modificato l’articolo 28, D.L. 34/2020 prevedendo, tra le altre misure, l’estensione del credito di imposta per le locazioni al canone relativo al mese di giugno e la spettanza per le imprese turistico ricettive del credito di imposta sui canoni mensili che vanno da aprile a dicembre 2020 (in caso di affitto d’azienda il credito di imposta è determinato nella misura del 50% del canone). Le predette novità erano subordinate all’autorizzazione dell’Unione europea. La risposta all’interrogazione parlamentare del 18 novembre 2020 ha evidenziato che l’autorizzazione della UE è stata assunta con la decisione n. 7595 del 28 ottobre 2020. Pertanto, già da subito è possibile utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito di imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo per le casistiche previste normativamente, a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

(Interrogazione parlamentare, risposta n. 5-05003, 18/11/2020)

CREDITO DI IMPOSTA SPESE DI PUBBLICITA’

Pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta per il 2020

Nell’elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto (è obbligatorio inviare entro il 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati). Gli importi indicati nell’elenco (https://informazioneeditoria.gov.it/media/3334/soggetti-richiedenti_comunicazionibonus-pubblicita-2020.pdf) sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura

proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.

(Dipartimento per l’informazione e l’editoria, elenco dei soggetti richiedenti, 25/11/2020)

CREDITO IMPOSTA LIBRERIE ED EDICOLE

Pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del credito di imposta per il 2020

La Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact ha pubblicato l’elenco dei beneficiari e gli importi spettanti del Taxcredit Librerie 2020. Le istanze dovevano essere presentate entro lo scorso 30 ottobre 2020. Il modello F24 con l’utilizzo del credito di imposta deve essere presentato esclusivamente per il tramite di Entratel/Fisconline dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il Mibact ha comunicato l’importo spettante (quindi, dal 7 dicembre 2020). Un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2020 ha pubblicato, inoltre, l’elenco dei beneficiari del credito di imposta per le edicole (in questo caso il modello F24 con l’utilizzo del credito di imposta fruibile è già presentabile).

(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, decreto, 26/11/2020)

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

Comunicate le anomalie in relazione alle attività detenute all’estero nel 2017

In questi giorni sono state inviate agli interessati comunicazioni di anomalia finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che risultano non avere dichiarato in tutto o in parte le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, nonché gli eventuali redditi esteri percepiti in relazione a tali attività estere. Le informazioni contenute nelle segnalazioni dirette ai contribuenti, che evidenziano le anomalie riscontrate, saranno a disposizione degli interessati nella sezione “l’Agenzia scrive” del cassetto fiscale. Il destinatario della comunicazione potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Se invece ritiene di non essere in errore potrà fornire spiegazioni e ulteriori documenti oppure chiedere ulteriori

chiarimenti. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 348195, 06/11/2020)

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Chiarimenti sull’agevolazione Iva prevista dall’articolo 124, comma 1, D.L. 34/2020

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno chiarito che il regime Iva di esenzione temporanea è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, purché contempli i beni ritenuti necessari a fronteggiare l’epidemia Covid-19 individuati dalla norma. Negli interpelli n. 507/525/528/529/530 sono state, inoltre, fornite risposte dall’Agenzia delle entrate relativamente alle cessioni di guanti, di abbigliamento protettivo, di detergenti disinfettanti, di soluzioni idroalcoliche e al trattamento applicabile ai noleggi di apparecchiature biomedicali.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 26, 15/10/2020 e Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 45, 26/11/2020)

 

FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate, la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro che tiene conto delle nuove specifiche tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di formazione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021.

Relazione tra esterometro e fattura elettronica

Quanto all’esterometro è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo

SdI. Nessun esonero invece è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell’esterometro.

In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

 codice tipo-documento (codice TD),  codice natura IVA dell’operazione (codice N), nell’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell’Agenzia delle entrate, oltre a fornire indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credito e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall’estero, per citarne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adempimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro.

La tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codic e

Descrizione

Flusso

TD01

Fattura

FE/Esteromet

ro

TD02

acconto/anticipo su fattura

FE

TD03

acconto/anticipo su parcella

FE

TD04

nota di credito

FE/Esteromet

ro

TD05

nota di debito

FE/Esteromet

ro

TD06

Parcella

FE

TD07

fattura semplificata

FES

TD08

nota di credito semplificata

FES

TD09

nota di debito semplificata

FES

TD10

fattura di acquisto intracomunitario beni

Esterometro

TD11

fattura di acquisto intracomunitario servizi

Esterometro

TD12

documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

Esterometro

TD16

integrazione fattura reverse charge interno

FE

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

FE

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari

FE

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

FE

TD20

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

FE

TD21

autofattura per splafonamento

FE

TD22

estrazione beni da Deposito IVA

FE

TD23

estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

FE

TD24

fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

FE

TD25

fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

FE

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R.

633/72)

FE

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

FE

Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce utili indicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

Le sotto categorie dei codici natura Iva

N2.1

Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N2.2

Non soggette – altri casi

N3.1

Non imponibili – esportazioni

N3.2

Non imponibili – cessioni intracomunitaria

N3.3

Non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4

Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5

Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

Non imponibili – altre operazioni

N6.1

Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2

Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3

Inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4

Inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5

Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6

Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7

Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8

Inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9

Inversione contabile – altri casi

Rispetto alla versione del precedente tracciato xml le nuove specifiche introducono la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento.

Il nuovo elenco delle tipologie di ritenute

RT01

Ritenuta persone fisiche

RT02

Ritenuta persone giuridiche

RT03

Contributo Inps

RT04

Contributo Enasarco

RT05

Contributo Enpam

RT06

Altro contributo previdenziale

Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo. Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche.

 

DEFINITO L’AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate ha ricalcolato (a seguito dell’incremento delle risorse disponibili stabilito dall’articolo 31, comma 4-quater, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020) la percentuale del credito di imposta spettante ai singoli beneficiari che hanno presentato istanza telematica entro lo scorso 7 settembre 2020, come previsto dal provvedimento n. 259854 dal 10 luglio 2020. La nuova percentuale è pari al 47,1617% dei crediti di imposta richiesti per il sostenimento di spese per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. ovvero, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è fissata la percentuale spettante (quindi, dal 17 dicembre 2020).

Nel cassetto fiscale l’ammontare definitivo del credito di imposta spettante

Il credito d’imposta istituito dall’articolo 125, D.L. 34/2020 spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti“. La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. L’istanza telematica prevedeva la compilazione di due distinti importi:

  • spese sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (generalmente dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020);
  • spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 (generalmente dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020).

L’importo complessivo del credito di imposta visualizzabile dal cassetto fiscale comprende anche l’importo delle spese che erano state indicate come da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione fino a fine anno (la norma prevede che tale importo possa essere fruito solamente se l’importo delle spese da sostenere sia stato effettivamente sostenuto entro il 31 dicembre 2020). Il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020 aveva reso nota la prima percentuale di spettanza del 15,6423% del credito di imposta richiesto. Il nuovo provvedimento n. 381183/2020 ha ricalcolato l’ammontare del credito di imposta fruibile.

Resta ancora incerta la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e non inserite nella istanza telematica come spese ancora da sostenere (ad esempio relative a costi che alla data del 7 settembre 2020 non potevano essere stimati analiticamente). In attesa degli opportuni chiarimenti, si consiglia alla gentile Clientela di non fruire del credito di imposta su tali spese, in quanto non “mappate” dal provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020.

Il credito di imposta spettante è fruibile nel modello F24 con il codice tributo 6917 indicando l’anno 2020 (istituito dalla risoluzione n. 52/E/2020), utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. La visualizzazione dell’importo avviene accedendo alla sezione “Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili” del Cassetto fiscale. In alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, i soggetti aventi diritto al credito di imposta di cui all’articolo 125 (sulla base dell’importo approvato dal provvedimento n. 381183/2020) possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tali casi il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità telematiche dell’Agenzia delle entrate.

 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2020

Entro il prossimo 28 dicembre 2020 (il giorno 27 cade di domenica)i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva sono tenuti a versare l’acconto per l’anno 2020.Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito.L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente

 

6035

per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente

Determinazione dell’acconto

Per la determinazione dell’acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

 

Modalità di determinazione dell’acconto

I metodi per determinare l’acconto Iva

storico

88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente

analitico

liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data

previsionale

88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico

Con questo criterio, l’acconto è pari all’88% dell’Iva dovuta relativamente:

  • al mese di dicembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • al saldo dell’anno 2019 per i contribuenti trimestrali;
  • al 4° trimestre dell’anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2019), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull’importo dell’Iva dovuta al lordo dell’acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2019. Se, a seguito della variazione del volume d’affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2020, rispetto a quella adottata nel 2019, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell’acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:

  • contribuente mensile nel 2019 che è passato trimestrale nel 2020: l’acconto dell’88% è pari alla somma dell’Iva versata (compreso l’acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2019, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2019;
  • contribuente trimestrale nel 2019 che è passato mensile nel 2020: l’acconto dell’88% è pari a 1/3 dell’Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2019; nel caso

in cui nell’anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l’acconto per il 2020 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale

Con questo criterio, l’acconto risulta pari al 100% dell’Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

 le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2020, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;

Metodo  le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2020.

analitico Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L’opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l’acconto da versare si determina nella misura pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso per i contribuenti

Metodo mensili o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale previsionale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall’applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto

L’acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell’Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

  • in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
  • nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva

  • soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
  • soggetti che non dispongono di uno dei due dati, “storico” o “previsionale” su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
    • soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020;
    • soggetti cessati prima del 30 novembre 2020 (mensili) o del 30 settembre 2020 (trimestrali);
    • soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
    • soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 risulta un’eccedenza a credito;
  • soggetti che adottano il regime forfettario di cui all’art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
  • soggetti che adottano il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;
  • soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a

116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);

  • i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • soggetti che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991;
  • soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili;
  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva

Il differimento recato dal D.L. “Ristori-quater

Con il recente decreto 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Ristori-quater”), pubblicato in pari data nella G.U. n. 297, il Legislatore ha previsto per talune categorie di contribuenti il differimento, per quanto qui di interesse, dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre. E quindi anche del versamento a titolo di acconto Iva per l’anno 2020 in scadenza il prossimo 28 dicembre 2020. Detti versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Resta fermo il principio per cui non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Categorie di contribuenti interessati al differimento

  • soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020;
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020.

 

AL 28 DICEMBRE 2020 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL’ANNO 2019

Si avvicina il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2020 (quest’anno la scadenza slitta al 28 dicembre 2020 atteso che il giorno 27 cade di domenica), momento importante per i soggetti che – nel corso del 2019 – non avessero versato dell’Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D.Lgs. 74/2000.

Il reato di omesso versamento Iva

L’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevede che “sia punito con la reclusione … chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una certa soglia”. Il meccanismo appare chiarissimo, se non fosse che: 1) bisogna individuare quale sia la reclusione minacciata per il reato;

2) bisogna comprendere cosa significhi “Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale”; 3) bisogna avere contezza della soglia rilevante.

La reclusione e la soglia di punibilità

Secondo la norma ad oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell’acconto dell’anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti al di sotto di tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale. In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, lo Studio non può che raccomandare alla gentile clientela che dovesse avere problemi di Iva non versata 2019 eccedente la predetta soglia, di utilizzare parte della propria liquidità per rientrare nel vigente limite dei 250.000 euro. Ad esempio, se fosse rimasta insoluta Iva del 2019 per 300.000 euro, al fine di evitare conseguenze penali, si dovrà provvedere a ravvedere un importo di Iva non versata per almeno 50.000 euro.

Vale il differimento recato dal D.L. “Ristori-quater”?

Con il recente decreto 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Ristori-quater”), pubblicato in pari data nella G.U. n. 297, il Legislatore ha previsto per talune categorie di contribuenti la sospensione, per quanto qui di interesse, dei termini relativi ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020. Detti versamenti potranno dunque essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021; oppure
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Resta fermo il principio per cui non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Relativamente al tema in commento, si fa presente che per come è scritta la disposizione normativa, tale differimento dovrebbe esplicare i suoi effetti anche in relazione allo spirare del termine per la consumazione del reato penale di cui al richiamato articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000. Trattandosi di un aspetto che meriterebbe una conferma ufficiale, e vista la delicatezza della questione, in assenza di un esplicito chiarimento sul punto è comunque consigliabile rispettare l’originaria scadenza del 28 dicembre 2020 laddove si renda necessario effettuare versamenti finalizzati al rientro nella soglia dei 250.000 euro.

Categorie di contribuenti interessati al differimento

soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;

soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;

soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020;

soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, D.L. 149/2020 ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020.

 

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

  • in modalità cartacea;
  • in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2019 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, al 10 marzo 2021 (in virtù della proroga concessa dal D.L. 157/2020, il cosiddetto Decreto Ristori-quater).

La stampa “cartacea” dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l’obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell’esercizio 2019 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l’immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 10 marzo 2021.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall’articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2019, entro il 10 dicembre 2020. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione

 

Libro/registro meccanografico

Tipo di numerazione

Esempio

Registrazioni periodo

1° gennaio 2019 –

31 dicembre 2019

Libro giornale

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità

2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.

Libro inventari

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun

anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale

rappresentante

2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.

Registri fiscali

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi,

beni ammortizzabili,

etc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità

2019/1, 2019/2, 2019/3 etc.

 

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”

Libro/registro

Bollatura

Società di capitali

Altri soggetti

Libro giornale

16 euro ogni 100 pagine o frazione

32 euro ogni 100 pagine o frazione

Libro inventari

16 euro ogni 100 pagine o frazione

32 euro ogni 100 pagine o frazione

Registri fiscali

No

Non dovuta

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall’istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta

L’imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non

sostitutiva con stampa su carta al momento

di eventuali verifiche

In questo appare corretto liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l’imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

L’archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l’equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l’esercizio 2019, entro il 10 marzo 2021).

Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “digitali”

Libro/registro

Bollatura

Società di capitali

Altri soggetti

Libro giornale

16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

Libro inventari

16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse

Registri fiscali

No

Non dovuta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L’ammontare annuo dell’imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell’anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

 

RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE “VECCHIE” INDICAZIONI

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all’agente (con applicazione di fatto dell’aliquota ridotta dell’11,5%, corrispondente al 50% dell’aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%). Tuttavia, qualora l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente. Si riporta una tabella che evidenzia l’impatto delle 2 diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l’impatto delle ritenute Enasarco).

 

ordinaria

ridotta

provvigioni

1.000

1.000

base imponibile

50% = 500

20% = 200

ritenuta d’acconto (23%)

115

46

netto

885

954

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l’agente, per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come in seguito si dirà, l’Agenzia ha ammesso anche l’utilizzo della pec) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Detto termine ordinario viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.

entro 15 giorni dalla stipula

 

in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)

entro 15 giorni dall’evento

 

per le operazioni occasionali

entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o “di terzi”. A tal fine, si considerano soggetti “terzi”:

  • i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
  • i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa;
  • gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione

  • provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
  • provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
  • provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
  • provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
  • provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva
  • provvigioni percepite dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento
  • provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
  • provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
  • provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima
  • provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
  • provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all’adempimento in oggetto. In particolare, tale decreto:

  • introduce l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
  • assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
  • introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

Ad oggi, a distanza di 5 anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate. A chiarire come comportarsi nelle more dell’adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

  • è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione);
  • la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l’anno cui si riferisce;
  • permane l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
  • la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d’irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione” che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato. Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

  • coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2021, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
  • coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2021, procedere all’invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2020 secondo le modalità sopra descritte.

 

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla gentile Clientela di studio che l’erogazione di compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti:

  1. il rispetto del principio di cassa;
  2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
  3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2020 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società:

Amministratore con rapporto

collaborazione

(viene emesso cedolino paga)

di

I compensi sono deducibili dalla società nel 2020, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2021

(c.d. principio della cassa “allargata”)

Amministratore con partita Iva

(viene emessa fattura)

 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2020, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2020

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

 sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore;  sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L’esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine lo Studio è a disposizione per fornire un fac-simile di delibera. Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2020 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2021.

Amministratore senza compenso

È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta

Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell’anno

L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all’amministratore.

Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato – per l’anno 2021 – un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:

  • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2021;
  • mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile;  mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.

Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2020, nell’aprile 2021, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2020); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, restando preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso

Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria

Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.

Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2021), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso

Amministratore con compenso annuo erogato in maniera non costante

L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo.

Ad esempio:

  • mese di ottobre 2021: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero anno 2021;
  • mese di ottobre 2021 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre)

Amministratore con compenso

deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro

Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.

Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2018, abbia assunto la seguente delibera:

“… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2018 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento del compenso spettante per ciascuna annualità dovrà avvenire in 12 rate da

 

erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”.

In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.

Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione.

 

ESPORTATORI ABITUALI: OPERATIVO IL PROVVEDIMENTO SULLE NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Dal 1° gennaio, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti. L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per non imponibilità iva che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020. In particolare:

  • la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
  • non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate;
  • gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni e sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.

All’atto della sua introduzione l’attuazione del Decreto Crescita era rinviata all’emissione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate emesso in data 27 febbraio 2020 con il n. 96911. Tale provvedimento ha introdotto le modalità operative di attuazione delle semplificazioni permettendo agli esportatori abituali, a partire dal 2 marzo 2020 e con il semplice accesso al proprio “Cassetto fiscale”, di consultare per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d’intento stesse. Si ricorda, da ultimo, che con il provvedimento citato è stato approvato anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento da utilizzare sempre dal 2 marzo 2020, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ovvero fino allo scorso 27 aprile 2020. In sintesi per il 2021:

Sono aboliti i seguenti obblighi

  • consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale;
  • annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri sia per l’esportatore abituale che per il fornitore;
  • consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento;
  • indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi della medesima.

Resta valido il seguente obbligo

Trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta ad opera dell’esportatore abituale

Sanzioni

Proporzionali dal 100 al 200% dell’imposta

Modello da utilizzare

Provvedimento 2 marzo 2020

 

PROBABILE DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. L’Agenzia delle entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

 esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);  ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto: l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2020), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2020, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione. Così, ad esempio i contribuenti trimestrali, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 agosto 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 agosto 2020), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di giugno 2020, hanno potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del 2° trimestre 2020. Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2020 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2020 o del quarto trimestre 2020 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2021. Ciò in forza dell’ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie

Trattamento

Anno detrazione

Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2020

Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2020

2020

Fatture ricevute nel mese di gennaio 2021 (datate dicembre 2020) e registrate nel mese di gennaio 2021

Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021 o successive

2021

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 non registrate a dicembre 2020

Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020

da presentare entro il 30 aprile 2021

2020

Fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021

Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2020

2020

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2020 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2020, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell’operazione.

 

OPERATIVE LE ISTANZE PER I BONUS CENTRI STORICI E RISTORAZIONE

Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) è stato istituito un contributo a fondo perduto (c.d. bonus centri storici), che l’Agenzia delle entrate assegnerà ai commercianti che svolgono la loro attività nei centri di 29 città d’arte appositamente individuate, previa domanda da inviarsi entro il prossimo 14 gennaio 2021. Allo stesso tempo, con il medesimo decreto, è stato altresì istituito il bonus ristorazione quale ulteriore contributo a fondo perduto, rivolto agli acquisti di prodotti agroalimentari, che valorizzino la materia prima del territorio. Nelle tabelle che seguono si evidenziano i principali elementi che caratterizzano le due agevolazioni.

Bonus centri storici

A chi spetta

Spetta alle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici

 

dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat, hanno registrato, prima del manifestarsi della pandemia, presenze di turisti stranieri in numero almeno superiore tre volte a quello dei residenti, ovvero per i capoluoghi di provincia, le città metropolitane e i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti (zone A dei comuni).

Tali soggetti devono possedere la partita Iva alla data del 30 giugno 2020

Città d’arte

L’elenco completo è consultabile sulle istruzioni alla compilazione del modello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate

Presentazione della domanda

Entro il 14 gennaio 2021 con apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate

Determinazione del contributo

Il contributo si determina in percentuale sulla differenza tra il fatturato del mese di giugno 2020 e quello del mese di giugno 2019.

La misura del contributo è pari al:

  • 15%, se i ricavi 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
  • 10%, se i ricavi 2019 sono superiori a 400mila euro ma inferiori a 1.000.000 di euro;
  • 5%, se i ricavi 2019 superano il 1.000.000 di euro.

Determinazione del contributo per più esercizi

II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio.

Importi minimi

È previsto un importo minimo pari a euro 1.000 per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il bonus è escluso da tassazione.

Bonus ristorazione

A chi spetta

Il contributo, per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, spetta alle imprese, attive dal 1° gennaio 2019, con i seguenti codici ATECO prevalenti:

56.10.11 (Ristorazione con somministrazione),

56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole),

56.21.00 (Catering per eventi),

56.29.10 (Mense)

56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale),

55.10.00 (Alberghi per la sola ristorazione)

Presentazione della domanda

Fino al 15 dicembre su apposito portale

Determinazione del contributo

L’acquisto dovrà riguardare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale. Il contributo non potrà superare l’ammontare degli acquisti effettuati e verrà corrisposto tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 10.000.

Ai fini della spettanza occorrerà confrontare il fatturato dei mesi da marzo a giugno 2020 con quello degli stessi mesi del 2019 con riduzione maggiore a 1/4.

I due contributi non sono fra loro cumulabili.

 

LA CASSAZIONE NON PONE LIMITI QUANTITATIVI AL TFM

Con una recente sentenza, la Cassazione rende più agevole l’utilizzo del Tfm (trattamento di fine mandato) per la remunerazione dell’amministratore: nella sentenza n. 24848 del 6 novembre 2020 viene infatti stabilito che l’importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l’amministratore. Ovviamente, come per il compenso periodico, esso deve essere determinato facendo riferimento a parametri di ragionevolezza.

La quantificazione del TFM

Il trattamento di fine mandato (o più brevemente Tfm) è una forma di remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso ordinariamente erogato agli amministratori; tale ulteriore remunerazione verrà erogata al momento in cui l’amministratore cesserà il proprio mandato. Malgrado vi assomigli sotto il profilo logico, il Tfm differisce significativamente dal Tfr: mentre l’erogazione differita a favore dei dipendenti è puntualmente regolamentata dal codice civile nell’articolo 2120, quella a favore dell’amministratore viene regolata dalla volontà delle parti (società e amministratore stesso) senza che vi sia una norma a stabilirne l’importo. Attraverso la sentenza n. 24848 del 6 novembre scorso, la Cassazione si è occupata della deducibilità delle quote di accantonamento al trattamento di fine mandato degli amministratori, confermando che non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Pare quindi accantonata la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui sarebbe preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al Tfm per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5; secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria, il Tfm si sarebbe potuto dedure nel limite previsto dall’articolo 2120, cod. civ. per il Tfr spettante ai lavoratori dipendenti.

Ciò posto, malgrado come detto non vi siano limitazioni specifiche, è opportuno che l’ammontare del Tfm sia determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa mediante delibera assembleare dei soci. In altre parole, se da un lato va respinta la tesi che limita l’importo del Tfm deducibile alle regole poste per la determinazione del Tfr, allo stesso tempo stabilire un Tfm non ragionevole, non tanto in rapporto al compenso pattuito per l’amministratore ma piuttosto con riferimento alle dimensioni della società, non è certo consigliabile. D’altro canto, non sono rare le contestazioni che riguardano anche l’ammontare di un compenso ordinario accordato all’amministratore, quando questo fosse esorbitante i parametri di buonsenso.

Le regole per il trattamento del Tfm

Sotto il profilo della tassazione, occorre tenere in considerazione che:

  • in capo all’amministratore, l’indennità di fine mandato (come il compenso periodico) costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente con conseguente tassazione in base al criterio di cassa, e quindi solamente al momento dell’effettiva percezione; tale compenso differito può beneficiare (solitamente tale soluzione è più conveniente) della possibilità, in alternativa alla tassazione ordinaria, di applicare la tassazione sostitutiva in base all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir nel momento in cui esso sia previsto da atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto (ad esempio delibera inviata via pec).
  • in capo alla società, per la deducibilità ai fini Ires degli accantonamenti per la quota di Tfm di competenza di ciascun esercizio, trova applicazione l’articolo 105, comma 4, Tuir, che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir (tra le quali vi è, appunto, il Tfm).

Nella risoluzione n. 124/E/2017 l’Agenzia ribadisce una posizione già espressa nel passato (si tratta della risoluzione n. 211/E/2008), secondo cui anche per ammettere la deducibilità del componente per competenza vi è la necessità che esso risulti da un atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto; tale posizione è stata più volte confermata anche dalla Cassazione. In caso contrario, non sarà possibile dedurre l’accantonamento per competenza, ma la deduzione del relativo costo avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.

 

Tassazione in capo all’amministratore

Deduzione in capo alla società

CON atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

Per cassa al momento della percezione, con applicazione della tassazione

separata

Deduzione dell’accantonamento per competenza

SENZA atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

Per cassa al momento della percezione, con applicazione della tassazione

ordinaria

Deduzione per cassa al momento dell’effettiva erogazione

Sul punto va segnalato che non è sufficiente assumere una delibera generica a cui attribuire data certa, stabilendo poi successivamente il Tfm in base alle necessità; la Cassazione, nell’ordinanza n. 26431/2018, impone che nell’atto con data certa venga determinato e quantificato il Tfm riconosciuto all’amministratore, pena l’indeducibilità dell’accantonamento.

 

ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare:

la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio; le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa. Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. Vediamo pertanto quale trattamento risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando le due variabili sopra evidenziate.

dipendente

Destinatario dell’omaggio

terzo

 

 

Beni prodotti o commercializzati dall’impresa

Tipologia del bene

Beni acquistati per la donazione

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:

  • integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro

integralmente deducibili

Valore unitario superiore a 50 euro

la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità. L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

  • sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;  ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;  coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

  • il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
  • con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:

  1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
  3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità

 

Fino a 10 milioni di euro

1,5%

Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

0,6%

Oltre 50 milioni di euro

0,4%

In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui:

spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro

detraibilità del 100%

spese di rappresentanza superiori a 50 euro

indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

  • dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate

le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa);

  • dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.

Omaggi a clienti/fornitori

 

Omaggi a dipendenti

 

Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva

 

Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi;

 

pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile

Aspetti contabili

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti per la detrazione Iva (valore unitario dell’imponibile del singolo bene acquistato non superiore a 50 euro) verrà registrata come segue:

Diversi

a

Banca c/c

 

1.100

Spese di rappresentanza

 

 

1.000

 

Erario c/Iva

 

 

100

 

Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità ai fini Iva (valore unitario dell’imponibile del singolo bene acquistato superiore a 50 euro) avremo:

Spese di rappresentanza

a

Banca c/c

1.100

Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota di Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%). Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela. Se l’azienda compra un bene destinato a omaggio all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell’Iva. Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione (ovvero mediante emissione di autofattura). Nel primo caso le scritture contabili saranno le seguenti, al momento dell’emissione della fattura:

Clienti

 

a

 

Diversi

 

1.220

 

 

a

 

Ricavi per omaggi

1.000

 

 

 

 

 

Erario c/Iva

220

 

Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:

  • …con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 633/1972;
  • …senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18, D.P.R. 633/1972.

Nel primo caso, con rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente, con il credito verso il cliente che rimarrà aperto per l’importo dell’Iva e dovrà essere successivamente incassato:

Ricavi per omaggi a Clienti

Nel secondo caso, senza rivalsa, la scrittura contabile sarà:

 

1.000

Diversi

 

a

Clienti

 

1.220

Ricavi per omaggi

 

 

 

1.000

 

Imposte indeducibili

 

 

 

220

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 19 DICEMBRE 2020 AL 15 GENNAIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 19 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Per le modifiche introdotte dal Ristori-quater si rinvia allo Speciale Decreto Ristori-quater inviato in data 3/12/2020.

SCADENZE FISSE

Presentazione dichiarazione periodica Conai

21 Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al dicembre mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza

mensile.

28

dicembre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Acconto Iva 2020

Scade oggi il termine per il versamento dell’acconto Iva per il 2020 (codice 6013 per i soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile e 6005 per i trimestrali). Per il possibile differimento del termine secondo quanto previsto dal recente D.L. 157/2020 (Ristori-quater) si rinvia allo Speciale Decreto Ristori-quater inviato in data 3/12/2020.

Omesso versamento Iva – reato penale

Scade oggi il termine per versare l’importo dell’Iva relativa al 2019 al fine di non incorrere nella sanzione penale. Per il possibile differimento del termine secondo quanto previsto dal recente D.L. 157/2020 (Ristori-quater) si rinvia allo Speciale Decreto Ristori-quater inviato in data 3/12/2020.

31

dicembre

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2020.

Riduzione ritenute agenti

Scade oggi per gli agenti il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti stessi nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Dichiarazione Imu

Scade oggi il termine per la comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del 2020.

15

gennaio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

 

Deruta (PG), 19 Dicembre 2020