Circolare n.07 – Luglio 2021

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

ADEMPIMENTO SPONTANEO DICHIARAZIONE IVA

Con provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che invierà apposita comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la mancanza nella stessa della compilazione del quadro VE.(Ag.Entrate, provvedimento n. 172748 del 30 giugno 2021)

NOVITÀ IVA SU DIPORTO

Con provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le entrate approvano il modello e le istruzioni per:

  • la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto;
  • la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare; ai fini della non imponibilità Iva (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7-sexies e 8-bis, D.P.R. 633/1972).

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021)

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ULTERIORMENTE PROROGATA AL 30 SETTEMBRE 2021

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021 è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 relativo alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, prorogando il termine di adesione al prossimo 30 settembre 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172890 del 30 giugno 2021)

BONUS ACQUA POTABILE

Le persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono beneficiare del così detto “bonus acqua potabile” per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Lo scorso 16 giugni l’Agenzia delle entrate ha definito con apposito decreto i criteri e le modalità di fruizione del bonus. (Agenzia delle entrate, provvedimento del 16 giugno 2021)

CEDIBILI LE RATE RESIDUE DA RISTRUTTURAZIONE

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il software di compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o c.d. sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per interventi edilizi e Superbonus 110%. La modifica rende ora possibile comunicare all’Agenzia la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione dei redditi. (sito internet dell’Agenzia delle entrate, pubblicazione in data 7 giugno 2021)

RIMBORSO CONNESSIONI INTERNET

L’Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che il rimborso riconosciuto ai dipendenti per le connessioni ad Internet effettuate per garantire le prestazioni lavorative “a distanza” rileva fiscalmente come reddito per i lavoratori ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, mentre per il datore di lavoro questi rimborsi possono considerarsi deducibili ai sensi dell’articolo 95,

comma 1, Tuir nella misura in cui l’attivazione della connessione dati rappresenti una “conditio sine qua non” per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021)

VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI: SCADENZA PROROGATA AL 15 SETTEMBRE

L’articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) introdotto in sede di conversione (il provvedimento è stato approvato in questi giorni dal parlamento ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) posticipa al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva). L’originaria scadenza del 30 giugno era stata oggetto di una prima proroga al 20 luglio; oggi il termine per il versamento delle imposte viene ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre 2021. Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Ambito soggettivo

La proroga non riguarda tutti i contribuenti, ma nella sostanza solo i soggetti che già avevano beneficiato della recente proroga al 20 luglio (che a questo punto perde di rilevanza, in quanto assorbita dalla presente); il provvedimento interessa infatti esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro). Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai seguenti soggetti:

  • contribuenti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a eccezione come detto dei soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • contribuenti che adottano il regime dei minimi di cui all’articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011;
  • contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986 (ossia soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiamo optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell’impresa familiare), purché l’associazione, la società o l’impresa possegga i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Ambito oggettivo

Il differimento, oltre che le imposte sul reddito (Ires e Irpef), l’Irap e l’Iva, facendo riferimento a quanto nel passato è stato affermato in occasione di analoghi differimenti, pare scontato interessi anche gli altri versamenti correlati a tali imposte quali:

  • contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi 2021;
  • diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
  • imposte sostitutive;
  • cedolare secca;
  • imposte sugli investimenti esteri (Ivie e Ivafe).

AL VIA LA NUOVA DISCIPLINA E-COMMERCE DAL 1° LUGLIO 2021

Con la pubblicazione nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 del D.Lgs. 83 del 25 maggio 2021, il

Legislatore ha introdotto il pacchetto di norme attuativo del cosiddetto “VAT E-commerce Package”, la nuova disciplina Iva in tema di e-commerce entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021.

Si tratta del provvedimento che recepisce le seguenti previsioni di carattere comunitario:

  • la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che, agli articoli 2 e 3 modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
  • la Direttiva UE 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Obiettivo delle nuove disposizioni

Proseguendo l’esperienza del cosiddetto regime del MOSS (“Mini One Stop Shop” o “Mini Sportello Unico”), in vigore dal 2015 per le vendite di servizi di telecomunicazione, telediffusione, e servizi elettronici (Servizi TTE), il nuovo impianto normativo in vigore dal 1° luglio 2021 si propone l’obiettivo di adeguare e modernizzare l’intero impianto normativo europeo in ambito IVA con riferimento al fenomeno delle vendite on line, anche nell’intento di ridurre il cosiddetto “VAT Gap” ovvero il divario tra l’IVA da riscuotere e quella effettivamente riscossa.

Osservando la sua struttura, il nuovo D.Lgs. 83/2021 si compone di 10 articoli che vanno

(soprattutto ma non solo) a integrare e modificare i 2 principali provvedimenti normativi in ambito Iva: il D.P.R. 633/1972 (Decreto Iva) e il D.L. 331/1993 che regola gli scambi intracomunitari di beni. Vediamo in sintesi il contenuto di tali modifiche. Sintesi delle modifiche apportate al D.P.R. 633/1972

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche

Con il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva viene introdotta la nuova fattispecie oggettiva costituita dalle “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, con la quale vengono integrate le tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva che costituiscono “cessioni di beni” ai fini del tributo.

Si tratta, nello specifico, di una particolare tipologia di cessione di beni caratterizzata dal fatto che la stessa si perfeziona mediante l’intervento di una “interfaccia elettronica”.

Tale nuova disposizione introduce quindi una presunzione assoluta per cui, quando la vendita è facilitata da un soggetto passivo tramite un’interfaccia elettronica (detta anche “marketplace”), la stessa si considera effettuata da tale soggetto al consumatore finale (ad esempio, se la società Alfa vende a Caio tramite l’interfaccia gestita dalla società Delta, la norma presuppone ai fini Iva che Alfa abbia venduto a Delta e quest’ultimo, agendo come cessionario-rivenditore, a sua volta abbia ceduto a Caio.

 

Attraverso numerose modifiche ad altri articoli del Decreto Iva vengono introdotte correlate disposizioni riguardanti il momento di effettuazione, la territorialità, il regime Iva, la detrazione e la tenuta dalla documentazione (si veda l’approfondimento successivo).

Regime

semplificato di importazione di beni di modesto valore

Il nuovo articolo 70.1 del Decreto Iva disciplina le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro per le quali, in alternativa al regime Ioss (import one stop shop), è stato introdotto un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’Iva all’importazione

Regime “one stop shop” (Oss – non

UE)

Nella nuova versione dell’articolo 74-quinquies del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE, si prevede l’estensione del regime Moss (mini one stop shop) ai soggetti passivi non stabiliti in altro Stato Membro della UE che rendono qualsiasi tipo di servizio B2C nell’UE (c.d. regime “one stop shop” o “oss”).

Tali soggetti potranno optare per tale regime, evitando (registrandosi solo in Italia) di doversi identificare in ciascun Stato membro al fine di assolvere gli obblighi Iva nel Paese di destinazione

Regime “one stop shop” (Oss – UE)

Nella nuova versione dell’articolo 74-sexies del Decreto Iva, per tutti i servizi B2C nella UE nonché per le vendite a distanza intracomunitarie e le cessioni interne di beni con partenza e arrivo nello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, detto nuovo regime opzionale consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) di assolvere l’Iva relativa a tutte le operazioni B2C di prestazioni di servizi, vendite a distanza intra-UE se facilitate tramite una piattaforma elettronica e le vendite di beni con partenza e arrivo nel medesimo Stato membro.

Detto regime, ma solo per le vendite a distanza intra-UE, può essere applicato da soggetti non stabiliti nella UE.

Regime “import one stop shop

(Ioss)

La nuova versione dell’articolo 74-sexies.1 del Decreto Iva riguarda le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Detto regime opzionale consente, ai soggetti passivi stabiliti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e ai soggetti non stabiliti nella UE, di assolvere l’Iva relativa alle vendite a distanza intra UE di beni precedentemente importati con un sistema semplificato.

Sintesi delle modifiche apportate al D.L. 331/1993

Definizione di vendite a distanza

Il nuovo articolo 38-bis, D.L. 331/1993 reca la definizione sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a non soggetti passivi (inclusi i soggetti rientranti nell’articolo 72, D.P.R. 633/1972 e i soggetti non tenuti ad applicare il regime degli acquisti intracomunitari) sia le vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori extra UE. Oltre ad affermare, per le vendite facilitate da un’interfaccia elettronica di cui al nuovo articolo 2-bis, D.P.R. 633/1972, che il trasporto di beni deve essere imputato alla cessione effettuata dall’interfaccia elettronica.

Territorialità delle vendite a distanza

La nuova versione dell’articolo 40, D.L. 331/1993 fissa il principio generale per cui, in deroga alla regola generale prevista dall’articolo 7-bis, Decreto Iva in tema di territorialità delle cessioni di beni mobili, le vendite a distanza intracomunitarie e di beni

 

importati si considerano rilevanti in Italia se il luogo di arrivo delle merci è ivi situato. Viene inoltre prevista anche una “deroga della deroga” che fissa la territorialità nel Paese dove è stabilito il venditore al verificarsi di determinate condizioni.

Oltre alle descritte modifiche il nuovo D.Lgs. 83/2021 introduce ulteriori disposizioni in materia di controllo e sanzioni (si tratta delle previsioni riguardanti i controlli automatizzati, la liquidazione d’imposta e accertamento di cui agli articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies del Decreto Iva), al fine di adeguare le norme già esistenti riferite al regime del Moss anche ai nuovi istituti.

Le cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica

Riprendendo il tema delle cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, sintetizzato nel primo box, vediamo più in dettaglio la nuova disciplina applicabile a dette operazioni.

I soggetti interessati e le caratteristiche dell’operazione

In virtù di una “finzione giuridica” i soggetti passivi che gestiscono l’interfaccia elettronica (mercato virtuale o “marketplace”, piattaforma, portale o mezzi analoghi) assumono la doppia veste dell’acquirente e del rivenditore, come se si generassero ai fini Iva due distinte operazioni:

  1. una transazione B2B (business to business) tra l’effettivo fornitore del bene e il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica;
  2. una transazione B2C (business to consumer) tra il soggetto che gestisce l’interfaccia elettronica e il cliente finale.

Esenzione con detrazione nella “prima vendita”

Con l’intento di evitare che l’effettivo fornitore del bene possa non versare l’imposta nell’operazione di vendita effettuata nei confronti del soggetto che gestisce l’interfaccia (prima operazione), il legislatore ha previsto nel nuovo articolo 10, comma 3, Decreto Iva un regime di esenzione che tuttavia prevede il diritto alla detrazione come sancito dalla lettera d-bis) comma 2 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972.

Le operazioni interessate

La finzione come sopra rappresentata si applica esclusivamente alle seguenti operazioni:

  • vendite intracomunitarie di beni e vendite interne a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi extra UE;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, indipendentemente se il fornitore sottostante sia un soggetto passivo UE o extra UE.

Le operazioni escluse

Restano pertanto escluse dalla richiamata finzione:

  • le vendite a distanza di beni importati in spedizione di valore intrinseco superiore a euro 150;
  • le vendite di beni nell’ambito della UE (siano vendite a distanza che vendite interne) effettuate da soggetti passivi stabiliti uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • le vendite di beni dove il destinatario finale non sia un privato consumatore.

Il momento impositivo

Con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, il nuovo comma 7 dell’articolo 6 del Decreto Iva prevede che entrambe le operazioni di cessioni (descritte in precedenza ai punti 1 e 2) si considerano effettuate al momento dell’accettazione del pagamento, a nulla rilevando la consegna del bene o l’emissione della fattura.

Le definizioni di “interfaccia elettronica” e “facilitazione della vendita”

Posto che la rubrica del nuovo articolo 2-bis, D.P.R. 633/1972 recita “Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” appare fondamentale indagare sulla definizione dei concetti di “facilitazione” e di “interfaccia elettronica”, in relazione ai quali appare necessario fare in primis riferimento alle regole di rango comunitario.

Relativamente al termine “facilita”, il nuovo articolo 5-ter del Regolamento di esecuzione 282/2011 afferma – ai fini dell’applicazione dell’articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE – che lo stesso designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica. Tuttavia, sempre secondo il citato articolo 5ter, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  • tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
  • tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Infine, secondo il la disposizione in commento l’articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE, non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

  • il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
  • la catalogazione o la pubblicità di beni;
  • il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Quanto poi al concetto di “interfaccia elettronica”, tanto l’articolo 14-bis, Direttiva 2006/112/CE quanto il nuovo articolo 2-bis del Decreto Iva adottano la stessa ampia definizione e cioè “un’interfaccia elettronica quale un mercato, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi” nel tentativo di intercettare eventuali nuovi sistemi di vendita che dovessero emergere nel mondo dell’e-commerce. Le stesse note esplicative emanate in ambito comunitario in relazione alla definizione di interfaccia elettronica affermano che detto termine “dovrebbe essere inteso come un concetto di ampia portata che consente a due sistemi indipendenti o un sistema e all’utente finale di comunicare tramite l’aiuto di un dispositivo o di programma. La nozione di interfaccia elettronica potrebbe comprendere un sito web, un portale, uno sportello, un mercato virtuale (marketplace), un’interfaccia per programmi applicativi (API)…”.

La conservazione della documentazione

Sotto il profilo della conservazione della documentazione il nuovo comma 4 inserito nell’articolo 39 del Decreto Iva prevede che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d’imposta tramite l’uso di una “interfaccia elettronica” conservano per un periodo di 10 anni, a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all’articolo 54quater del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, relativa a tali cessioni o prestazioni e che la documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI: L’AGENZIA VALIDA L’OPERATO DEL DEBITORE “COLLABORATIVO” CON POSSIBILITÀ DI RECUPERO DELL’IVA INCASSATA DALLA VENDITA

Con la recente risposta a interpello n. 387 del 1° giugno 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce un interessante chiarimento, per certi versi innovativo, in merito alle procedure di fatturazione dei beni immobili che vengono ceduti nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari. In passato l’Agenzia delle entrate (con la risoluzione n. 62/E/2006) aveva precisato, nell’ambito degli adempimenti che il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita devono assolvere nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare, che l’incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale è, tuttavia privato del potere dispositivo sul bene. La conseguenza di tale principio ha portato dunque l’Agenzia ad affermare:

  • che anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato deve ritenersi “limitata” sotto il profilo degli adempimenti che ne discendono con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo;
  • che sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell’Erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato;
  • che obbligato a emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’Iva incassata all’Amministrazione finanziaria è sempre il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell’articolo 591-bis, c.p.c..

Con successiva pronuncia (risoluzione n. 84/E/2006) l’Agenzia ulteriormente precisa che:

  • nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata con mod.F24 utilizzando gli ordinari codici-tributo relativi all’Iva (6001,6002, 6003, ecc. piuttosto che

6031, 6032, 6033 nel caso di opzione per la liquidazione con periodicità trimestrale);

  • nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito esclusivamente a cura del professionista delegato, sempre con mod.F24 utilizzando lo specifico codice-tributo 6501 denominato “Iva relativa alla vendita, ai sensi dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata“.

Tornando alla recente risposta a interpello n. 387/2021 l’Agenzia ammette ora che il debitore esecutato, con caratteristiche tali da poter essere definito “collaborativo”, possa quindi spontaneamente farsi carico dei predetti adempimenti (compresa la fatturazione che si ricorda deve avvenire obbligatoriamente con modalità elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio secondo le regole previste dal D.Lgs. 127/2015 e secondo le specifiche tecniche da ultimo descritte nell’allegato al provvedimento direttoriale prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020) e che, quale soggetto passivo, possa tenere conto, nella liquidazione del tributo, dell’eventuale eccedenza Iva precedentemente maturata dallo stesso al fine di operare la compensazione (c.d. verticale o interna), nel modello F24, ovvero anche in sede di liquidazione periodica, del debito Iva con il credito Iva maturato nel periodo d’imposta precedente.

Ribadendo poi la natura della compensazione come “verticale” e non “orizzontale”, precisa opportunamente l’Agenzia che non trova di conseguenza applicazione:

  • né la disciplina relativa all’apposizione del visto di conformità ex articolo 10 D.L. 78/2009 nel caso di utilizzo di importi a credito superiori a 5.000 euro;
  • né quella del divieto di utilizzo del credito nel caso di presenza di importi iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro prevista dall’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

Infine, restando ovviamente ferma in capo al professionista delegato la responsabilità di vigilare sulla correttezza del “versamento” (intesa anche come corretta liquidazione del tributo), laddove appunto, come nel caso descritto l’Iva dovuta in relazione alla cessione dell’immobile non sia stata versata per effetto della compensazione interna effettuata dal debitore esecutato, ribadisce l’Agenzia delle entrate che sarà lo stesso professionista delegato a dover riversare a quest’ultimo l’Iva incassata dall’acquirente.

NIENTE CONTRIBUZIONE PER I SOCI DI SRL CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Con una recente circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l’Inps modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione (favorevole ai contribuenti) assunta negli ultimi anni dalla Cassazione: conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

La posizione dei soci di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell’Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci. Secondo L’Inps, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all’iscrizione previdenziale derivasse dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone. Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti (Cassazione, sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019): la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche L’Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021. Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali. Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

  • socio che svolge attività lavorativa all’interno di società di capitali;
  • socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva circolare n. 88 del 21 giugno 2021).

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall’anno di imposta 2020.

REGIME FORFETTARIO: LA SCELTA AVVIENE CON COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Nella risposta a interpello n. 378 del 31 maggio 2021 l’Agenza delle entrate ha confermato che la scelta per il regime contabile avviene attraverso il cosiddetto “comportamento concludente”: in altre parole, opzione si manifesta semplicemente comportandosi secondo quanto previsto da tale regime. Conseguentemente, una volta iniziato il periodo d’imposta emettendo fatture con addebito di Iva, quindi con opzione implicita per il regime Iva ordinario, non sarà possibile correggere retroattivamente la scelta operata, tramite l’emissione di note di variazione.

Il regime forfetario e l’opzione

Il regime forfettario (introdotto dall’articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014, ma ripetutamente modificato) consente ad imprenditori e professionisti che incassano ricavi o compensi nel limite di euro 65.000 annui (quando non si verificano determinate cause di esclusione previste dal comma 57) di ottenere numerose facilitazioni: si tratta di un regime in cui le fatture vengono emesse senza addebito dell’Iva (ma altresì la detrazione dell’Iva sugli acquisti è preclusa), nel quale il reddito (determinato forfettariamente, in maniera differenziata in base alle diverse attività) viene tassato con un’aliquota “flat” del 15% (per le nuove attività, al rispetto di determinati requisiti, l’aliquota è pari al 5%). Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva, in quanto basta il comportamento concludente.

In particolare, l’Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito (prima attraverso la risoluzione 68 del 2018, successivamente confermando tale posizione nella circolare n. 9/2019) che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime Iva ordinario (ad esempio, per il regime di contabilità semplificata) possono accedere al regime forfettario senza attendere il decorso del triennio. Questo anche qualora il contribuente abbia scelto la particolare modalità di determinazione del reddito basata sulla registrazione dei documenti, di cui al comma 5 dell’articolo 18, D.P.R. 600/1973. La motivazione che giustifica tale libero passaggio tra i due regimi risiede nel fatto che si tratta di due regimi naturali per i contribuenti minori.

Nella risposta a interpello n. 378/2021 l’Agenzia valuta il caso di un professionista che aveva scelto il regime ordinario negli anni precedenti e, in corso d’anno, intendeva emettere note di variazione per rettificare le fatture già emesse (riemettendole quindi senza Iva). L’Agenzia afferma che tale comportamento non può essere accettato, in quanto l’emissione di fatture con addebito dell’Iva deve intendersi comportamento concludente che manifesta un’opzione per il regime Iva ordinario, opzione che non può essere revocata retroattivamente tramite l’emissione di tali note di variazione.

Si invita pertanto la clientela che dovesse valutare il passaggio al regime forfettario (ovvero la fuoriuscita) di analizzare la situazione per tempo, eventualmente confrontandosi con il professionista di riferimento, in modo tale da poter emettere già al 1° gennaio nel nuovo anno la fattura con il trattamento conforme al regime contabile e fiscale prescelto.

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d’imposta 2020, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

In queste settimane alcune casse di previdenza delibereranno la proroga della scadenza di presentazione della comunicazione reddituale, a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. che proroga il termine di versamento ordinario delle imposte dal 30 giugno al 20 luglio 2021 a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indicatori sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza.

Categoria

Sito di riferimento

Termine invio comunicazione reddituale

Termine di versamento saldo

2020

Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

www.epap.it

Mod. 2/21 entro il 31 luglio 2021 in via telematica

1° acconto entro il 5 aprile 2021, 2° acconto entro il 5 agosto 2021 e saldo entro il 15 novembre 2021 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3

pagamenti in 2 rate

Agrotecnici e Periti agrari

www.enpaia.it

Comunicazione reddituale entro il

30 dicembre 2021 in via

telematica

Saldo entro il 30 luglio 2021

Avvocati

www.cassafore

nse.it

Mod. 5/2021 entro il 30 settembre

2021 in via telematica

1° rata entro il 31 luglio 2021 e 2° rata entro il 31 dicembre

2021

Biologi

www.enpab.it

Mod. 1.2021 entro il 30 ottobre

2021

Rateizzazione dal 15 novembre

2021

Consulenti del lavoro

www.enpacl.it

Modello 21/red entro il 16 settembre 2021 da inviare telematicamente

Rateizzazione dal 30 settembre

2021

Dottori commercialisti ed esperti contabili

www.cnpadc.it

Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2021 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE

20 dicembre 2021 oppure in 4 rate

Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)

www.cassaragi

onieri.it

Modello A/19 entro il 31 luglio

2021 in via telematica

Rateizzazione

Farmacisti

www.enpaf.it

Non prevista

Già versati nel corso del 2020

Geometri

www.cassageo

Comunicazione telematica entro il

Unica soluzione entro il 30

 

metri.it

30 settembre 2021

settembre 2021 o rateizzazione

Giornalisti

www.inpgi.it

Comunicazione telematica entro il

30 settembre 2021

31 ottobre 2021 oppure in 3 rate (31 ottobre 2021 – 30 novembre

2021 – 31 dicembre 2021)

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

www.enpapi.it

Modello UNI/2021 entro il 10 settembre 2021 in via telematica

In 6 rate di cui l’ultima a saldo entro il 10 dicembre 2021

Ingegneri, architetti

www.inarcassa.i

t

Modello DICH/2021 entro il 2 novembre 2021 in via telematica

Unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 oppure in 3 rate

Medici, odontoiatrici

www.enpam.it

Modello D/2021 per la quota B entro il 31 luglio 2021 in via telematica

Saldo quota B: 31 ottobre 2021 oppure in 2 rate o in 5 rate

Notai

www.cassanota

riato.it

Non prevista

Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza

Periti industriali

www.eppi.it

Modello EPPI 03 entro il 30 settembre 2021 in via telematica

Acconti entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 15 aprile 2021 e saldo entro il 30 settembre 2021

Psicologi

www.enpap.it

Comunicazione reddituale entro il

1° ottobre 2021 in via telematica

Acconto entro il 01/03/2021 e saldo entro il 1° ottobre 2021

Veterinari

www.enpav.it

Modello 1/2021 entro il 30 novembre 2021 in via telematica

Saldo entro il 28 febbraio 2022

Si segnala, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni e aggiornamenti.

ANCHE GLI AUTONOMI POSSONO RICHIEDERE L’ASSEGNO FAMILIARE

Lo scorso 6 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante la delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Inizialmente tale assegno doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, diversamente dalle intenzioni l’assegno non è oggi in vigore e la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.

Il periodo transitorio

Per ovviare a detto buco temporale (periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021), con appositi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno 2021, sono state introdotte delle misure temporanee che copriranno detto periodo transitorio.

Queste misure prevedono:

  • la dazione di un assegno temporaneo, così detto assegno ponte alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare; e
  • la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare esistenti.

Nel seguito ci soffermeremo solo sulla prima delle due novità sopra elencate.

Assegno temporaneo per figli minori

La nuova disciplina prevede che – a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare spetta un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti.

Si noti che questa agevolazione spetta solo a coloro che non percepiscono gli assegni familiari e quindi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Requisiti

I requisiti richiesti, che debbono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono i seguenti. Il richiedente deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • far parte di un nucleo familiare con un Isee inferiore a 50.000 euro annui.

Il beneficio stimato dovrebbe aggirarsi, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per ciascun figlio.

Presentazione della domanda e decorrenza

Per potere godere dell’assegno temporaneo occorre inviare una domanda in modalità telematica all’Inps secondo le modalità dalla stessa indicate.

Caratteristiche dell’assegno

  • non concorre alla determinazione della base imponibile Irpef;
  • non è compatibile con il reddito di cittadinanza;
  • non è compatibile con altre misure agevolative erogate dalle Regioni o enti locali.

SOSPESE PER IL 2021 LE SANZIONI PER I MANCATI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Secondo le indicazioni dei commi 125 e 125-sexies della L. 124/2017, le società di capitali devono fornire ai terzi le informazioni riguardanti i benefici economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dagli enti assimilati. Le informazioni da comunicare e di cui si dirà in seguito, vanno fornite in:

  • Nota integrativa;

La mancata indicazione di tali informazioni comporta l’applicazione di uno specifico regime sanzionatorio che, per effetto delle previsioni contenute nella legge di conversione del recente D.L. 52/2021, risulta sospeso per il 2021.

  • tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza. N.B.

Indicazioni di cui al comma 125, L. 124/2017

Secondo le indicazioni del comma 125 vanno riportati in nota e sul sito internet:

  • le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
  • erogati nell’esercizio finanziario precedente
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro importo complessivo nel periodo/anno anche se le singole operazioni risultano d’importo inferiore.

Sono soggetti a tale obbligo i soli rapporti bilaterali e quindi non rilevano i vantaggi di carattere generale.

L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I benefici rilevano secondo il principio di cassa e anche quando il beneficio fosse in natura rileverà nell’esercizio in cui risulterà goduto.

Regime sanzionatorio

Secondo il comma 125-sexies, L. 124/2017 l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità sin qui esposto comporta l’applicazione:

  • della sanzione dell’1% di quanto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro;
  • della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame,
  • dell’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui dopo 90 giorni dalla contestazione non si provveda all’adempimento.

Sospensione del regime sanzionatorio

Come è facile intuire per effetto dei numerosi aiuti ricevuti in conseguenza della emergenza epidemiologica, la pubblicità per gli aiuti 2020 potrà essere sufficientemente complicata. Questa difficoltà è stata presa in considerazione anche dal Legislatore che in sede di conversione del D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) ha previsto che il termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l’anno 2021 le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, L. 124/2017.

RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2020

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con Comunicato stampa del 30 giugno scorso ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020. In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall’imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa. I trasporti effettuati all’interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.

Trasporto

Deduzione forfettaria

Entro il Comune

48 euro

Oltre il Comune

35% dell’importo precedente

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti). Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l’impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).

A tal fine l’autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l’indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

1. Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell’articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell’attività d’impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

2. Recupero del contributo al SSN

Anche per questo anno, come per lo scorso, non è stato confermato il recupero del contributo del SSN (di cui all’articolo 1, comma 103, L. 266/2005) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

AL VIA LE PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE PER IL FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio scorso l’Agenzia delle entrate ha reso noti i contenuti, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cosiddetto “alternativo” previsto dal recente Decreto Sostegni-bis. Le domande potranno essere presentate tramite:

 il portale Fatture e Corrispettivi nel lasso temporale tra il 5 luglio e il 2 settembre;  Entratel o Fisconline dal 7 luglio e sempre entro il 2 settembre.

Breve riepilogo della normativa

Come già specificato nella nostra precedente informativa del mese di giugno il “Decreto Sostegni bis ha introdotto 3 nuove tipologie di contributo:

  • automatico, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di cui al “Decreto Sostegni”;
  • alternativo (al precedente) a favore dei titolari di partita Iva con riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;
  • rafforzato per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia che abbiano subito una diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all’anno precedente per una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto.

Per ottenere i contributi citatati il contribuente deve tenere diversi comportamenti, ed in particolare per il contributo “alternativo” presentare apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica. Il contributo “alternativo” è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del “Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato. In particolare, si rivolge agli:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti attività di lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario;  contribuenti forfetari e minimi.

Per poterne beneficiare è necessario:

  • aver conseguito ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Nella determinazione degli importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ed in particolare si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021 e il corrispondente del periodo 2019/2020. Le percentuali del contributo “alternativo” per i soggetti che hanno ricevuto il contributo “automatico” saranno pari al:

  • 60%per ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;  30% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;  20% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Per tutti gli altri le stesse si modificheranno come segue:

  • 90%per ricavi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;

Ulteriori precisazioni

Come detto in precedenza, con il recente provvedimento n.175776 l’Agenzia ha approvato il modello dell’istanza, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. In merito al modello una importante novità è legata alle sezioni dedicate all’indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti di stato previsto. A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi:

  • il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano,
  • l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente
  • i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica

Nel caso in cui con la richiesta si verificasse il superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti. Tra le indicazioni dell’Agenzia spiccano inoltre quelle che disciplinano il comportamento da tenere in caso di errore, in tal caso sarà possibile presentare una nuova istanza che sostituirà le precedenti ma solo se non sia stato già eseguito il pagamento. Sarà possibile anche rinunciare al fondo con apposita istanza anche in data successiva al 2 settembre 2021.

Il contributo potrà essere fruito con accredito su c/c o quale credito da compensare con il modello F24. La scelta operata tuttavia sarà irrevocabile e valida per l’intero ammontare del contributo.

“BENI SIGNIFICATIVI” E ALIQUOTA IVA RIDOTTA

Con la Legge Finanziaria per l’anno 2000, all’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, il Legislatore ha previsto l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978 (così come ridefiniti nell’ambito dell’articolo 3 del testo unico sull’edilizia, il D.P.R. 380/2001, purché eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009. Chiaramente, nella determinazione dell’agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro. Tuttavia, sul tema è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, con propria circolare n. 71/E/2000, ha chiarito che all’applicazione dell’aliquota agevolata sulle prestazioni di manutenzione che coinvolgono la fornitura di beni eseguite su immobili abitativi, fanno eccezione i casi in cui vengono impiegati beni aventi valore significativo (beni significativi) individuati da apposito decreto del Ministero delle finanze datato 29 dicembre 1999. Per comprendere tale ultima disciplina occorre, quindi, definire tanto il concetto di manutenzioni (sia ordinarie che straordinarie) quanto quello di fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Manutenzioni ordinarie

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in particolare sono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;

riparazione recinzioni;

sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;

adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento;

rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti;

installazione di ascensori e scale di sicurezza;

sostituzione di serramenti interni ed esterni;

interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiolate arricchenti la facciata;

demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie;

chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani;

spostamento della cucina in altro locale, creazione di un nuovo bagno e spostamento del bagno preesistente;

posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti;

sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento alle norme di legge;

sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica;

riparazione di perdite d’acqua delle condotte in pressione dell’impianto condominiale;

lavori di scavo e ripristino del piano cortile e posa in opera di tubi per il trasferimento del contatore dell’acqua potabile;

sostituzione del manto di tegole;

rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato;

impermeabilizzazione delle grondaie del tetto;

verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.

Manutenzioni straordinarie

Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile. In particolare, si intendono a carattere straordinario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di:

installazione di ascensori e scale di sicurezza;

realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;

sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;

rifacimento di scale e rampe;

interventi finalizzati al risparmio energetico;

recinzione dell’area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate);

costruzione di scale interne;

demolizione e rifacimento dei canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni;

sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi;

realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;

installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili;

sostituzione della caldaia esistente ed installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria;

modifica dell’impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell’autoclave;

interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio;

apertura di lucernari di mansarde, senza modifica della destinazione d’uso;

demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai;

costruzione o rifacimento totale di sistemazioni esterne;

installazione di un ascensore.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

  • le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile (comprese le unità pertinenziali all’immobile abitativo);
  • gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

I “beni significativi”

Come già detto, in ambito edilizio, l’impiego di beni “significativi” nello svolgimento di determinate prestazioni va ad incidere sull’aliquota Iva applicabile alle relative operazioni. L’elenco dei cosiddetti beni “significativi” è tassativo ed è, come ricordato in precedenza, contenuto nel D.M. datato 29 dicembre 1999. Tuttavia, come evidenziato nella circolare n. 15/E/2018, secondo l’Agenzia delle entrate i beni richiamati nel richiamato decreto devono essere intesi nel loro significato generico e non specifico, sulla base della funzione che essi assolvono. Pertanto, ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento e produce acqua calda sanitaria deve essere assimilata alla caldaia e rappresenta un bene significativo. Al contrario, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluisce in quello della prestazione di servizi soggetta ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

3. I beni “significativi” tassativamente indicati dal D.M. 29 dicembre 1999

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno; – impianti di sicurezza.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni, relativamente a tali prestazioni, sono, invece, assoggettabili ad aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Limite applicabilità aliquota ridotta 10%

Corrispettivo dovuto al committente – Valore dei beni significativi

L’Iva con aliquota agevolata non trova in ogni caso applicazione:

– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori

– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente

– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio

– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tutti questi casi la fatturazione dei beni dovrà avvenire con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, sempre che ricorrano i presupposti. Vediamo pertanto alcuni esempi pratici di applicazione dell’aliquota iva ridotta in caso di esistenza di beni significativi.

Es

empio

1

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l’intervento è composto della: a) prestazione lavorativa il cui costo è pari a 4.000 euro;

b) dei beni significativi il cui costo è pari a 6.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l’aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

10.000 – 6.000 = 4.000 Ne consegue che l’applicazione dell’Iva sarà la seguente:

Attività

Importo

Aliquota

Iva

prestazione lavorativa

4.000 euro

10%

400

beni significativi (entro nel limite)

4.000 euro

10%

400

beni significativi (oltre il limite)

2.000 euro

22%

440

Esempio

2

     

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l’intervento è composto della: a) prestazione lavorativa il cui costo è pari a 6.000 euro;

b) dei beni significativi il cui costo è pari a 4.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l’aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

10.000 – 4.000 = 6.000 Ne consegue che l’applicazione dell’Iva sarà la seguente:

Attività

Importo

Aliquota

Iva

prestazione lavorativa

6.000 euro

10%

600

beni significativi (entro nel limite)

4.000 euro

10%

400

Esempio

3

     

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 3.500 euro, più precisamente l’intervento è composto: a) dalla prestazione lavorativa il cui costo è pari a 1.000 euro;

  1. dalle materie prime il cui costo è pari a 500;
  2. dai beni significativi il cui costo è pari a 2.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l’aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

3.500 – 2.000 = 1.500

Ne consegue che l’applicazione dell’iva sarà la seguente:

Attività

   

Importo

Aliquota

Iva

prestazione lavorativa (comprese prime)

le

materie

1.500 euro

10%

150

beni significativi (entro nel limite)

   

1.500 euro

10%

150

beni significativi (oltre il limite)

   

500 euro

22%

110

Esempio di fattura per i beni di valore significativo

  • Intestazione ditta appaltante

  • Intestazione committente

  • Fattura n. 5 data 06.03.2021

  • Oggetto: manutenzione straordinaria per realizzazione di servizi igienico‐sanitari presso vostra abitazione in Via …………………………….. 
  • Posa in opera 1.500
  • Sanitari (bene significativo) 2.000
  • Totale imponibile 3.500
  • Iva del 10% su 3.000 300
  • Iva del 22% su 500 110

Totale fattura 3.910

Il chiarimento dell’Agenzia

Secondo il dettato della circolare n. 98/E/2000 se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico.

Interventi normativi recenti

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (la L. 205/2017), in tema di interventi edilizi (limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria), il Legislatore ha previsto con una norma di interpretazione autentica che

la fattura emessa ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. …”.

Tale distinta indicazione ha l’evidente finalità di consentire una puntuale verifica della corretta applicazione dell’aliquota agevolata: infatti, come osservato in precedenza, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intero intervento, l’aliquota ridotta del 10% si applica solo al corrispettivo della prestazione aumentato della differenza tra il corrispettivo complessivo e il valore del bene significativo. Con la circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in modo specifico su tale disciplina che prevede appunto la possibile applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i lavori edili di manutenzione su edifici a destinazione abitativa, confermando in buona parte le posizioni già espresse in passato con la circolare n. 71/E/2000. Tra queste conferme va certamente ricordata la necessità – al fine di poter cogliere l’agevolazione dell’aliquota ridotta – di indicare il prezzo del bene significativo nella fattura, anche nel caso in cui il relativo costo risulti essere inferiore rispetto al valore del servizio, con la conseguenza che tutto l’intervento viene assoggetto all’aliquota agevolata del 10%. Vediamo alcuni esempi.

Esempio

4

Un idraulico, nel contesto dei lavori di rifacimento dell’impianto del bagno, installa anche una nuova caldaia (bene significativo elencato nel D.M. 29 dicembre 1999) dove il corrispettivo dell’intervento complessivo è pari a 1.000 e il prezzo della caldaia è pari a 600. In tale caso l’aliquota agevolata risulta applicabile a 800 e cioè

  • 400 come valore della prestazione;
  • 400 quale parte del valore della caldaia che rientra nel limite del valore della prestazione stessa. I restanti 200, quale parte del valore della caldaia che eccedono il valore della prestazione, vanno invece assoggettati ad aliquota ordinaria del 22%.

Relativamente alle verifiche che l’Amministrazione finanziaria deve compiere in merito alla corretta applicazione dell’aliquota Iva ridotta sui predetti interventi di manutenzione, il citato documento di prassi ricorda che:

per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato).”

Esempio

5

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, ipotizziamo che in relazione ad un intervento complessivo di 1.000 il prezzo del bene significativo sia pari a 450; poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo (quindi la parte inerente la prestazione risulta essere preponderante), il prestatore dovrà emettere una fattura di 1.100 (ossia

1.000 + Iva 100).

 Il problema delle parti “staccate” e il tema dell’autonomia funzionale

Un tema operativo che si pone con riferimento all’impiego di beni “significativi” riguarda quelle che possono considerarsi parti “staccate” dei predetti beni e che vengono fornite unitamente a questi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il dubbio che si pone è il seguente:

dette parti assumono rilevanza autonoma e scontano l’Iva come gli altri beni? oppure, costituendo una componente del bene significativo sono soggette al medesimo trattamento fiscale?

Sul tema la norma di interpretazione autentica contenuta nella Legge di Bilancio 2018 stabilisce che le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Sono quindi da considerarsi parti staccate autonome rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza. La circolare n. 15/E/2018 sul punto chiarisce che, se l’intervento di manutenzione agevolato ha per oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e trova applicazione l’aliquota del 10%. Un esempio è rappresentato dalla sostituzione del bruciatore della caldaia già istallata: anche se il bruciatore non ha autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell’intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.

 Ambito applicativo della disciplina dei beni significativi

Un interessante chiarimento fornito dalla citata circolare n. 15/E/2018 è relativo all’ambito oggettivo di applicazione della norma riguardante i beni significativi ovvero per quali operazioni trova applicazione la predetta disciplina agevolata. In particolare, l’Agenzia ricorda che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. Pertanto:

  • i beni forniti da un soggetto diverso rispetto al prestatore o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria;
  • i beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (c.d. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti a Iva con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni. Tali beni sono quindi agevolati anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

 Interpretazione retroattiva e clausola di salvaguardia

Infine, con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018, la circolare n. 15/E/2018 chiarisce che le stesse, in quanto aventi natura interpretativa, trovano applicazione anche retroattiva anche per il passato. Tuttavia, in virtù dei chiarimenti intervenuti con il citato documento di prassi, viene altresì stabilito che “Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuare”. In pratica, quindi, per tutti i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2017 in difformità delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (con riferimento, ad esempio, a errata determinazione del valore dei beni significativi nonché a fatture non recanti tutti i dati richiesti) nessuna contestazione potrà essere più addebitata dall’amministrazione finanziaria e le relative contestazioni ancora in essere dovranno essere abbandonate. Nulla da fare solo per i rapporti che hanno esaurito il loro percorso accertativo e per i quali non è possibile presentare alcuna richiesta di rimborso dell’eventuale Iva pagata in misura eccedente al dovuto.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che il D.P.C.M. 28 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 ha disposto la proroga della scadenza dei versamenti derivanti dal modello Redditi 2021 per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo interessati dall’applicazione degli Isa, compresi quelli che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, dal 30 giugno al 20 luglio 2021.

Va poi ricordato che l’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

16 Versamento delle ritenute alla fonte luglio Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio

 

di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

20

luglio

Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 per soggetti Isa Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

26

luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

30

luglio

Scadenza versamento saldo 2020 e primo acconto 2021 con maggiorazione

Scade oggi il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per i soggetti la cui scadenza ordinaria era fissata al 30 giugno 2021.

31

luglio

Rate non versate nel 2020 relativamente a Rottamazione ter e Saldo e stralcio Per i contribuenti in regola con le rate che scadevano nel 2019, ultimo giorno utile per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 e non versate.

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Deruta (PG), 17 Luglio 2021