CIRCOLARE N. 04: NOVITA’ APRILE 2023

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

 

PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA SULL’IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle entrate pubblica la nuova guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata al mese di marzo 2023. In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l’anno, il versamento dell’imposta di bollo. Come specificato dalla norma le novità sono in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.

 

(Agenzia delle entrate, nuova guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

RESA NOTA LA PERCENTUALE DEL BONUS SISTEMI DI ACCUMULO
Con provvedimento n. 120748 del 5 aprile, l’Agenzia delle entrate fissa la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili. Sulla base delle domande presentate lo scorso mese il credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% dell’importo del credito richiesto. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120748 del 5 aprile 2023)
ESITO DI UNA CONTROVERSIA: ISCRIZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA
Con la risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’imputazione temporale delle sopravvenienze attive derivanti dall’esito di una controversia, in specie in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, secondo l’Agenzia la sopravvenienza concorre alla determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, nell’esercizio in cui è stata contabilizzata.

 

(Agenzia delle Entrate – risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023)

AUTORIZZATO IL LIMITE DI 85.000 EURO PER I FORFETTARI
In relazione all’incremento della soglia di ricavi e compensi per il regime forfetario, con la Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a esentare dall’Iva i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superi 85.000 euro.

 

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023)

RIDOTTA ALL’IMPOSTA NON VERSATA LA SANZIONE PER OMESSA

 

DICHIARAZIONE

Con la sentenza n. 46 del 21 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, D.Lgs. 471/1997 che, nel prevedere, per l’omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che essa va calcolata solo sul residuo dell’imposta ancora da pagare.

 

(Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 21 marzo 2023)

COMUNICATI I MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO 2023
In data 7 marzo 2023 l’Enasarco ha reso note le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione per il 2023. (Enasarco, comunicato 7 marzo 2023)
FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – SCARTO COMUNICAZIONE CREDITI

 

IMPOSTE ENERGIA

Se le comunicazioni dei crediti d’imposta energetici vengono scartate perché il codice Ateco dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito o perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022, è possibile inviare la comunicazione tramite pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il

provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023. (Agenzia delle entrate, faq)

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2022

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2022. L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile. Peraltro, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell’esercizio 2021, per quest’anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2022 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

Fino al 31 luglio 2023 ancora possibili le assemblee di bilancio “virtuali”

Con l’articolo 3 comma 10-undecies, D.L. 198/2022 (il cosiddetto “Milleproroghe”), convertito nella Legge 14/2023, il Legislatore ha riaperto fino al prossimo 31 luglio 2023 i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’articolo 106, D.L. 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”). Con riferimento alle generalità delle società di capitali non quotate in mercati regolamentati sarà pertanto possibile:

  • esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nello statuto;
  • svolgere le assemblee, a prescindere dalle disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio;

nelle società a responsabilità limitata, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 comma 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Termine approvazione del bilancio

L’articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni, in due ipotesi:

  1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
  2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria, in quanto l’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
Società che hanno visto la loro partecipazione ad ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ..
Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi principi contabili, come l’adozione degli Ias.
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare gli stati di avanzamento lavori da parte del committente (specie per cantieri all’estero).
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

Come precisato da Assonime (news 18 marzo 2020), l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea:

  • non deve essere motivato da parte della società;
  • dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
  • rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 30 aprile 2023 (120 giorni dal 31 dicembre 2022), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 29 giugno 2023 (180 giorni dal 31 dicembre 2022).

Nota bene

È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 30 aprile 2023 (ovvero 29 giugno 2023 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2022 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

Termine approvazione bilancio
Adempimento Scadenza Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2022
Ordinario Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli

 

amministratori

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo 31 marzo 2023 30.5.2023
Redazione della

 

Relazione sulla gestione da parte degli amministratori

Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al

 

Collegio sindacale

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo 31 marzo 2023 30 maggio 2023
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione 15 aprile 2023 14 giugno 2023
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di convocazione dell’assemblea o pubblicazione su un quotidiano Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino all’approvazione 15 aprile 2023 14 giugno 2023
Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi Ricevimento” della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere

 

spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza, così Cassazione SS.UU. n.

23218/2013)

22 aprile 2023 21 giugno 2023
Assemblea per l’approvazione Entro 120 giorni dalla chiusura 30 aprile 2023 29 giugno 2023
del bilancio dell’esercizio sociale    
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall’articolo 14, D.L. 73/2022 conv. che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni). 30 maggio 2023 29 luglio 2023
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro

 

Imprese

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 30 maggio 2023 29 luglio 2023
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari Entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 29 febbraio 2024 29 febbraio 2024

L’approvazione della bozza di bilancio

L’organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo 2023; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico. È infatti necessario:

  • concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
  • disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio

L’organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione. Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione. A tale riguardo, potremmo ricordare che:

  • in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
  • nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
  • ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.
Spa Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto Articolo 2369, cod. civ.
Srl La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto Articolo 2479-bis, cod. civ.

CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023. Di seguito le novità di interesse che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo Contenuto
Articolo 01 Proroga termini spese per le persone fisiche

 

In sede di conversione in legge è stato prevista la proroga al 30 settembre 2023, rispetto all’originario termine del 31 marzo 2023, della data ultima di sostenimento delle spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, fermo restando che almeno il 30% delle spese complessive sia stato sostenuto entro il 30 settembre 2022.

Articolo 1, comma 1,

 

lettera a)

Divieto acquisto da parte delle P.A.

 

Introducendo il nuovo comma 1-quinquies all’articolo 121, D.L. 34/2020, viene previsto che le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).

Articolo 1, comma 1,

 

lettera a)

Modifiche all’utilizzo dei crediti da parte di banche e intermediari finanziari

 

In sede di conversione in legge è stato inserito il nuovo comma 1-sexies nell’articolo 121, D.L. 34/2020, prevedendo che a banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64, Tub e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, cessionarie dei crediti d’imposta in relazione a interventi la cui spesa è stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate partire dal 1° gennaio 2028.

Con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate e del Mef, sono individuate le modalità applicative.

Articolo 1, comma 1,

 

lettera b)

Modifiche al concorso nel dolo da parte del cessionario

 

Nell’articolo 121, D.L. 34/2020, viene introdotto il nuovo comma 6-bis, prevedendo che, ferme le ipotesi di dolo previste dal precedente comma 6 e il divieto di acquisto previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti
  tale circostanza;

 

  1. visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  2. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  3. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  4. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  5. nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), Decreto Mise 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, che attesti tale circostanza;
  6. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei

CAF;

  1. un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42, D.Lgs. 231/2007. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata; i –bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. 329/2020; i –ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

L’esclusione dalla responsabilità in solido opera, per effetto del nuovo comma 6-ter, anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020.

Infine, il nuovo comma 6-quater, prevede che il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Grava sull’ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Articolo 2,

 

commi 1-3quinquies

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

 

Non è più consentito, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).

  In sede di conversione in legge è stato previsto che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020.

 

Inoltre, il divieto non trova applicazione in riferimento alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  1. per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter,

D.L. 34/2020;

  1. per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020;
  2. per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Parimenti, il divieto non trova applicazione anche per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 12 aprile 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R 445/2000;
  3. risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera
  4. e 3, Tuir, e all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

In sede di conversione in legge è stato, inoltre, previsto che il divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applica alle opzioni esercitate da:

  • IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, Odv e Aps già costituiti al 12 aprile 2023.

Limitatamente a Onlus, Odv e Aps, tutti i requisiti necessari ai fini dell’applicazione del limite di spesa di cui all’articolo 119, comma 10-bis, D.L. 34/2020, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione,

  salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo dell’articolo 119, comma 10-bis, lettera b), D.L. 34/2020, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del CdA delle Onlus, Odv e Aps, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, che i predetti membri del CdA non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

 

Escluse dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sono anche gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, D.L. 34/2020, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 16 settembre 2022, situati nei territori delle Marche.

Articolo 2, comma 3sexies Modifiche rateizzazione crediti

 

Intervenendo sull’articolo 119, D.L. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-quinquies, stabilendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Articolo 2bis Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati

 

Viene stabilito che le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, L. 197/2022, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023, si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Articolo 2ter Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

 

In riferimento alle spese relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, D.L.

34/2020:

  • l’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020, deve essere interpretato nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;
  • è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui
  all’articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, D.L. 63/2013 e all’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020. In relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b), comma 1, articolo 2, D.L. 16/2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7, articolo 121, D.L. 34/2020; – l’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che:

 

  1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a), comma 1, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b), comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
  2. il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2, articolo 10-bis, D.L. 21/2022, è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
  3. le disposizioni dell’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
Articolo 2quater Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997

 

Viene stabilito che l’articolo 17, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.

Articolo 2quinquies Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

 

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui al l’articolo 3, comma 10-octies, D.L. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64, Tub o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.

IL C.D. DECRETO BOLLETTE

Il D.L. 34/2023, rubricato “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il successivo 31 marzo 2023. Il Decreto si compone di 25 articoli di cui si offre un quadro di sintesi in riferimento ai principali interventi.

Riferimento Contenuto
Articolo 1 Rafforzamento bonus sociale elettricità e gas

 

Viene previsto che, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al Decreto Mise 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, D.L. 185/2008, sulla base del valore ISEE, per il II trimestre dell’anno 2023, sono rideterminate dall’ARERA

  tenendo conto di quanto stabilito in attuazione dell’articolo 1, comma 18, L. 197/2022, nel limite di 400 milioni di euro.

 

Inoltre, a decorrere dal II trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe di cui all’articolo 3, comma 9-bis, D.L. 185/2008, sono rideterminate sulla base dell’ISEE pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

Articolo 2, commi 1 e 2 Riduzione Iva nel settore gas

 

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%.

Qualora tali somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

L’aliquota ridotta si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.

Articolo 3 Contributo in caso di prezzi del gas elevati

 

Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite dall’articolo 2, D.P.R. 412/1993, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, saranno definiti i criteri per l’assegnazione del contributo.

Articolo 4 Contributo straordinario per l’acquisto di energia e gas naturale alle imprese Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 sono previsti i seguenti crediti.

 

Contributo imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel II trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Contributo energia imprese

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore

  a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Imprese gasivore

 

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Contributo gas imprese

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Adempimenti

Limitatamente ai crediti riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, ai fini della fruizione, ove l’impresa si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel I e nel II trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il II trimestre dell’anno 2023. L’ARERA, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; – all’articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

  I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, TUB, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, TUB, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Articolo 5 Contributo di solidarietà 2023

 

Viene previsto che, in riferimento al contributo di solidarietà temporaneo di cui all’articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022, a carico:

  • dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea

non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lettera q, L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Articolo 6 Agroenergie

 

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del

  reddito relativo alla produzione di energia oltre la franchigia, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell’articolo 19, D.M.

 

6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.

Articolo 7 Agevolazioni per interventi di risparmio energetico

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.

In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti al 31 marzo 2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Articolo 9 Iva payback dispositivi medici

 

In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015, ai fini del ripiano dello sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’Iva determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall’articolo 27, D.P.R. 633/1972, dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i costi relativi ai versamenti sono deducibili nel periodo d’imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le aziende fornitrici emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l’obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, D.L. 78/2015.

Articolo 17 Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, L. 197/2022, entro 30 giorni decorrenti dal 31 marzo 2023.

Sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 206-211, L. 197/2022, le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle CGT di I e II grado aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Viene, infine, previsto che per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 180 e 182, L. 197/2022.

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Articolo 18 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

 

Intervenendo sull’articolo 1, comma 219, L. 197/2022, viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’omesso o carente versamento:

  1. delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
  2. degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali, sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
Articolo 19 Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale

 

Intervenendo sull’articolo 1, comma 167, L. 197/2022, viene posticipato al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento della prima rata per la regolarizzazione delle irregolarità formali. Intervenendo al comma 174, in merito alla possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, viene previsto che il pagamento potrà essere effettuato in 8 rate non più trimestrali decorrenti dal prossimo 30 settembre 2023. Inoltre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Articolo 20 Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

 

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è previsto che si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Viene posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata.

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 197 il processo è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, bensì fino al 10 ottobre 2023.

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 e non più 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

L’eventuale diniego della definizione agevolata adesso deve essere notificato entro il 30 settembre 2024.

  La possibilità di accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata ha quale termine ultimo il 30 settembre 2023 e non più il 30 giugno 2023.
Articolo 21 Interpretazione autentica di norme della c.d. tregua fiscale

 

Viene stabilito che le parole “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”, di cui all’articolo 1, comma 174, L. 197/2022, si interpretano nel senso che:

  1. sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 166-173, L. 197/2022;
  2. sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 176, L. 197/2022, si interpreta nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, D.L. 167/1990;

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’Ivafe e all’Ivie, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, L. 197/2022, con riferimento ai pvc consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Articolo 22 Spese di giustizia

 

Intervenendo sull’articolo 12, comma 5, D.L. 16/2012, viene previsto che le disposizioni di cui all’articolo 158, D.P.R. 115/2002, in materia di spese di giustizia, si applicano anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Articolo 23 Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

 

Viene stabilito che i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi 153-158 e 166-252, L. 197/2022, a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il contribuente deve dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Durante la sospensione del processo di merito possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392, c.p.p..

5 PER MILLE: LE REGOLE PER L’ANNO 2023

Con la pubblicazione del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati. Tale nuovo D.P.C.M., datato 23 luglio 2020, va infatti ad abrogare e sostituire i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

  • il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
  • il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l’anno 2015).

Disciplina transitoria

Va tenuto comunque presente che per l’anno finanziario 2021 sono risultate ancora valide le “vecchie” regole. Ciò in quanto il secondo comma dell’articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente ha previsto che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”. In pratica, attesa l’intervenuta l’operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi enti del Terzo settore (gli ETS) ha trovato applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022 (con l’eccezione delle Onlus come si dirà meglio in seguito). Tuttavia, relativamente a Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, con Avviso pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 24 marzo 2023 è stato chiarito che gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Runts e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel Runts. Fermo quando detto in precedenza, il Ministero ulteriormente precisa che i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al Runts all’esito della trasmigrazione, sono invitati ad entrare in piattaforma Runts, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Con il nuovo decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

  • viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2023 il termine di scadenza è l’11 aprile 2023 in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo.

Da ultimo, ma trattasi di aspetto non meno importante dei precedenti, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo settore), per ottenere l’accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del Runts e non più all’Agenzia delle entrate. Corre poi l’obbligo di precisare che allo stato attuale (anno finanziario 2023) i soggetti destinatari delle nuove regole sono certamente le molte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno completato il percorso di trasmigrazione, nonché i soggetti che spontaneamente hanno completato il percorso di iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (come ad esempio gli enti filantropici o le società di mutuo soccorso).

Ancora vecchie regole per le onlus

Quanto alle Onlus, invece, pur se trattasi di soggetti da considerarsi “ETS di diritto” in relazione a taluni aspetti, stante il ritardo nella definizione delle regole per la loro iscrizione nelle diverse sezioni del Runts, è stato previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuino ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2023, come per l’anno 2022, con le modalità previste per gli “enti del volontariato” (D.P.C.M. 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono continuare ad essere presentate all’Agenzia delle entrate. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza, invece, le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Le regole per i nuovi ETS

L’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro. Tenuto conto che il Runts è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2023, come per il 2022, gli enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al Runts compilano in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento. Entro il 20 aprile 2023 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’11 aprile 2023 (in quanto il termine ordinario del 10 aprile cade di giorno festivo).

Enti che si sono già iscritti al Runts

Da lunedì 4 aprile 2023, ore 15:00, gli enti che si sono già iscritti nel Runts potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso. Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al Runts non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000“, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, fino alla data dell’11 aprile (ex articolo 3 del citato D.P.C.M.). Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al Runts e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997.

Le regole per le ONLUS

Le Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate. Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023 non sono tenute a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille. L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2023 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza, la Onlus richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo. Le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2023, utilizzando modello-pdf e software specifici. L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

Il calendario 2023 per le Onlus

Adempimenti Termini
Domanda iscrizione Da 8 marzo a 11 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile*
Correzione domande 2 maggio
Pubblicazione elenco definitivo 10 maggio*
Regolarizzazione domande 2 ottobre
* Sito web Agenzia delle entrate  

Le regole per associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (non ricomprese nel perimetro degli ETS come in precedenza descritto e, quindi, al di fuori almeno per l’anno finanziario 2023 dalla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici del Runts), la possibilità di fare ricorso all’agevolazione del 5 per mille, sconta la verifica di specifici requisiti. Possono infatti presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e articolo 6 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 solo le associazioni sportive dilettantistiche:

  • riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile;
  • che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Competente ad accogliere le istanze di accreditamento è in questo caso il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate. In base a quest’ultima, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del Coni, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5per-mille.html mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate oppure direttamente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Anche le associazioni sportive dilettantistiche che sono già presenti nell’elenco permanente 2023 pubblicato sul sito del Coni (in quanto ammesse al beneficio anche per il precedente anno finanziario 2022) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023. Le associazioni sportive che si intendono accreditare per l’anno finanziario 2023, come accaduto per l’anno 2022, non devono più presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo ma autocertificare per il tramite del legale rappresentante la sussistenza dei requisiti al momento della richiesta di accreditamento. Il calendario 2023 per le Asd

Adempimenti Termini
Domanda iscrizione Da 8 marzo a 11 aprile
Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile*
Correzione domande 2 maggio
Pubblicazione elenco definitivo 10 maggio*
Regolarizzazione domande 2 ottobre
* Sito web Agenzia delle entrate e sito web Coni  

Gli altri destinatari

Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento. In particolare:

  • permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria;
  • restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991.
Gli altri destinatari del 5 per mille 2023
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Sanabile la tardiva iscrizione (“remissione in bonis”)

Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di partecipare al riparto delle quote del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 anche se non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario, purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre cade di giorno festivo) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide – codice tributo 8115 (cosiddetto istituto della “Remissione in bonis”). Anche in caso di adempimento tardivo secondo la descritta procedura occorre tenere presente che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento.

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2023

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2023 è fissato ordinariamente al 30 aprile ma slitta, in quanto giorno festivo, al successivo primo giorno lavorativo successivo e cioè al 2 maggio 2023. Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr sono disponibili la versione aggiornata del modello e delle istruzioni. In data 14 marzo 2023 è stata rilasciata la descrizione degli aggiornamenti che hanno interessato il modello che potrà essere utilizzato dal prossimo 1° aprile 2023.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L’utilizzo è infatti possibile:

  • solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
  • solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

  • è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
    1. da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni a esclusione delle imprese start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;
    2. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
    3. da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    4. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall’obbligo di presentazione della garanzia:

  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall’articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
  • se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

  Compensazione
fino a 5.000 euro presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
  Rimborso
sotto i 30.000 euro senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull’istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare:

 

  1. trimestre  entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di giorno festivo)
  2. trimestre  entro il 31 luglio 2023
  3. trimestre  entro il 31 ottobre 2023
Utilizzo in

 

compensazione

del credito Iva da

TR

Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

 

  • per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR;
  • per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire
  dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR.

 

La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline

Visto di conformità Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:

  • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
  • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 2 maggio 2023 (il tradizionale termine del 30 aprile cade, infatti, di giorno festivo) scade il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”. Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp). I passaggi sono i seguenti:

  • fatturazione ad opera del professionista;
  • riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
  • registrazione dei compensi riscossi ad opera della Ssp;
  • versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;  comunicazione all’Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (Ssp). Per struttura sanitaria privata si intende:

  • l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio l’attività medica o paramedica; ovvero
  • le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata “in proprio”. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

  • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
  • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
  • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante

(per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;

  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo (che per quest’anno slitta al 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di giorno festivo), con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente. Nella comunicazione vanno indicati:

  • i dati del professionista;
  • i compensi percepiti tramite la Ssp;  i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all’Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

SCADE IL PROSSIMO 2 MAGGIO 2023 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2022

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all’anno 2022 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2023, prorogato al 2 maggio in quanto primo giorno non festivo successivo. Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2022 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell’attuale termine previsto dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l’esercizio del richiamato diritto.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, il D.L. 50/2017 modificò gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

  • il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
  • la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie – che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione

effettuazione dell’operazione (c.d. presupposto sostanziale)
possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale)

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d’anno”

Con l’articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [chiarimento agenzia: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d’anno, effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Al contrario, le indicazioni contenute nell’ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2022 solo nel 2023, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2023 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2024. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell’avvento dell’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari che non hanno superato nel 2021 la soglia di euro 25.000 di ricavi o compensi incassati) e quindi, per esse, l’individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

Ricorso all’Integrativa per le fatture ricevute nel 2022 ma registrate dopo il 2 maggio 2023 Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2022 e ricevuta con data “certa” nel 2022, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2023 entro il prossimo 2 maggio 2023, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia delle entrate l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Sul punto si è espressa l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione. La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2022 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti dei quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relati va all’anno 2022, vale a dire entro il 2 maggio 2023. Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 (per quest’anno 2 maggio 2023), la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2023 (da presentare entro il 30 aprile 2024). Da notare che, secondo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2023, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2022.

IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO RELATIVE ALL’ANNO 2022

Da oltre un decennio (dal 2012) è prevista una deroga alle limitazioni riguardanti l’utilizzo dei contanti per gli acquisti posti effettuati da turisti con cittadinanza extra UE / UE / SEE non residenti in Italia presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

Per tali operazioni, nello specifico, l’articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la speciale soglia entro la quale è ammesso l’uso del contante a 15.000 euro (soglia in vigore dal 1° gennaio 2019).
Si tenga presente che la soglia per l’utilizzo “ordinario” del contante in Italia era fissata a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 ed è stata innalzata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023.

I commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio e turismo che intendono beneficiare del limite di 15.000 euro per gli incassi in contanti da turisti stranieri devono:

  • inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, in cui comunicare l’adesione alla deroga;
  • acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
  • versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all’operazione;
  • inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore ad euro 1.000 e inferiori alla soglia di 15.000 euro.
Si rileva che nonostante la soglia minima debba fare riferimento al limite per l’utilizzo “ordinario” del contante (quindi, per il 2022, pari a 2.000 euro), le indicazioni presenti sul sito web dell’Agenzia delle entrate continuano a fare riferimento a limiti non aggiornati e in particolare ai precedenti 1.000 euro validi fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2022 deve essere inviata:

  • entro l’11 aprile 2023 per gli operatori che liquidano l’Iva mensilmente;
  • entro il 20 aprile 2023 per gli operatori che liquidano l’Iva trimestralmente.

La sezione dell’Agenzia delle entrate dove trovare le indicazioni specifiche e il software per la compilazione della comunicazione è disponibile al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-usocontante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante

ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: SCADENZA ISTANZE AL 30 APRILE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti (affidati all’agente della riscossione entro lo scorso 30 giugno 2022), attraverso una istanza di adesione da presentare in forma telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate Riscossioni; si rammenta che la scadenza di presentazione dell’istanza è fissata al prossimo 30 aprile 2023.

La rottamazione

Attraverso la definizione dei ruoli (cosiddetta Rottamazione quater) i contribuenti possono ottenere 2 vantaggi:

  • sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove presenti;
  • pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo. Per valutare la possibilità di accedere a tale definizione i contribuenti possono richiedere al concessionario della riscossione la propria situazione debitoria verificando i ruoli definibili e gli importi effettivamente dovuti fruendo della rottamazione. Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza, la cui scadenza di presentazione è, come detto, il prossimo il 30 aprile.

I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattare il professionista di riferimento.

I recenti chiarimenti

Con la circolare n. 6/E/2023 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire i propri chiarimenti in merito alle diverse ipotesi di definizione previste dalla Legge di Bilancio 2023; tra questi chiarimenti alcuni hanno riguardato anche la rottamazione dei ruoli.

Ruoli di sole sanzioni Secondo l’Agenzia delle entrate, possono essere oggetto di definizione agevolata anche i ruoli di sole sanzioni amministrativo-tributarie.

 

A tale fine, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla definizione.

Ruoli non definibili Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione (ad esempio, debiti verso enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire alla presente definizione), gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione.
Rottamazioni precedenti – ruoli non definibili Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata.

 

Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente rottamazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

Rottamazioni precedenti – calcolo importi dovuti Nel caso di adesione alla rottamazione quater in relazione a ruoli definiti con precedenti definizioni non perfezionate a causa di irregolarità di versamento delle rate, si tiene conto di quanto già versato a titolo di capitale, rimborso spese esecutive e di notifica.
Decadenza e nuova rateazione Qualora il debitore dovesse decadere dalla rottamazione quater per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione, non sono presenti divieti alla presentazione di una successiva rateazione delle somme dovute.
Rateazioni irregolari in corso In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, è possibile accedere alla rottamazione quater in relazione al residuo non ancora pagato.

ESENZIONE IMU PER GLI “ALLOGGI SOCIALI

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) è intervenuto per dare indicazioni operative per l’applicazione dell’esenzione Imu a favore degli immobili qualificabili come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008. Si tratta di immobili di proprietà di istituti, normalmente edificati con contributi o altre agevolazioni pubbliche, che vengono locati a canone calmierato. Si tratta di una previsione di assimilazione all’abitazione principale vigente da tempo (è presente nella nuova Imu vigente dal 2020, ma analoga disposizione era prevista con contenuto nella sostanza inalterato anche in precedenza), ma in relazione alla quale non sono mai state date indicazioni precise circa le modalità di applicazione. Il chiarimento centrale contenuto nel documento di prassi in commento riguarda la gestione della fase di pre-assegnazione, quella nella quale l’immobile è temporaneamente inutilizzato a causa degli adempimenti amministrativi necessari all’assegnazione dell’immobile.

L’esenzione per gli alloggi sociali

La norma di riferimento per la “nuova Imu” applicabile dal 2020 è, come noto, la L 160/2019; in particolare, il c. 741 si occupa di definire le fattispecie imponibili dei fabbricati e le ipotesi di esenzione. Al riguardo, l’articolo 1, comma 741, lettera b) fornisce la definizione di abitazione principale, mentre la successiva lettera c) elenca le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale (che, in quanto tali, conferiscono il diritto a fruire dell’esenzione dal pagamento dell’Imu). Sul punto si ricorda che la circolare n. 1/DF ebbe modo di precisare che le assimilazioni di cui alla lett. c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell’ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b). All’interno dell’elencazione delle ipotesi di assimilazione di cui alla lettera c), il punto n. 3 stabilisce che si considerano abitazioni principali: “i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale”. La richiamata circolare n. 1/DF/20 chiarì come la fattispecie degli alloggi sociali si distingue da quella degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), per i quali, a norma dell’articolo 1, comma 749, L. 160/2019, è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria. Eventualmente, per questi ultimi, il Comune potrebbe anche prevedere l’applicazione di una specifica aliquota ridotta. Come detto, invece, è esclusa l’esenzione. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 contiene la definizione di alloggio sociale e individua le caratteristiche e i requisiti che gli immobili devono possedere per essere ricompresi in tale categoria. Nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante, ai fini di qualificare l’assimilazione e innescare la conseguente esenzione:

  • la corrispondenza dell’alloggio alle caratteristiche individuate dal DM 22 aprile 2008; e
  • il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale (nel senso che l’assegnatario deve aver trasferito la residenza nell’immobile e deve averlo adibito ad abitazione principale).

In ragione di quest’ultimo requisito, la risoluzione in commento rileva come detta assimilazione debba circoscriversi ai soli casi in cui l’alloggio sociale sia effettivamente utilizzato dall’assegnatario come abitazione principale, mentre, al contrario, l’agevolazione debba escludersi per gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Il periodo di riassegnazione

La questione posta all’attenzione del Ministero dagli istituti che hanno proposto l’interpello che poi è sfociato nella risoluzione oggetto di commento, attiene alla circostanza che per brevi periodi l’immobile potrebbe essere sfitto, non per volontà del locatore, ma al contrario per vicende legate all’avvicendamento degli utilizzatori. Sul punto la risoluzione n. 2/DF puntualizza che l’agevolazione in questione si deve ritenere applicabile anche agli alloggi temporaneamente non locati, sulla base della circostanza che gli stessi possano risultare, per un determinato periodo di tempo, sfitti “per un evento indipendente dalla volontà del proprietario, al quale la norma in esame richiede esclusivamente di “adibire”, cioè “destinare” l’immobile ad abitazione principale del conduttore”. L’elemento centrale valutato nella risoluzione è appunto il periodo di riassegnazione, che per questioni amministrative potrebbe anche estendersi per alcuni mesi; l’attività di assegnazione dell’alloggio sociale, infatti, è preceduta da operazioni tecnico-amministrative finalizzate all’individuazione dell’assegnatario. Secondo il Mef, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento di tali attività, l’agevolazione non viene meno, “poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal legislatore”. È però necessario che il Comune individui, con proprio regolamento, un lasso temporale, nel corso del quale dovrebbero essere svolte le attività strumentali all’individuazione dell’assegnatario, idoneo a giustificare il persistere dell’assimilazione ad abitazione principale ai fini Imu anche per l’alloggio sociale in corso di riassegnazione. Secondo il Mef, dovrebbe considerarsi congruo, indicativamente, un periodo di quattro/sei mesi. In alternativa, il Comune potrebbe prevedere, sempre in via regolamentare, la diminuzione, fino all’azzeramento, dell’aliquota di base, pari allo 0,86%, prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale, ex articolo 1, comma 754, L. 160/2019. Tale seconda soluzione, al pari della precedente, richiede comunque un intervento dell’ente locale: è necessario che, sempre con proprio regolamento, il Comune determini il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnicoamministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

AL VIA LE DOMANDE PER LE INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA

Aspetti generali

Con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023 l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla indennità una tantum riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita Iva, iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022. Al fine di godere di tale indennità quindi i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva devono presentare i seguenti requisiti:

avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021
essere già iscritti alla gestione autonoma dell’Inps con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022
avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022
avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022
non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Restano esclusi da questa agevolazione (in quanto destinatari di apposita previsione normativa):

  • gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);  i soci di società o componenti degli studi associati.

L’ammontare della indennità è fissato in 2 importi:

  • 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro,
  • 350 euro per i lavoratori che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Reddito 2021 Indennità
Non superiore a 35.000 euro 200 euro
Non superiore a 20.000 euro 350 euro

L’indennità è erogata dall’Inps previa domanda.

Presentazione della domanda

Per usufruire della agevolazione i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva dovranno presentare domanda all’Inps in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.Inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. L’indennità è rilasciata dall’Inps sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente, sarà quindi cura dell’Istituto provvedere, in seguito alla erogazione, all’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione. Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti l’Inps avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Aspetti fiscali

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

ANCORA TEMPO PER IL CONDONO FORMALE IN SCADENZA IL PROSSIMO 31 OTTOBRE, ATTENZIONE QUINDI AI CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E/2023

Aspetti generali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della pace fiscale. Ci riferiamo in particolare al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali. Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

  • si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate.

Si ricorda che sul tema l’Agenzia delle entrate è intervenuta con le circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, successivamente, in concomitanza alla scadenza è stata emanata la circolare n. 6/E del 20 marzo della quale si propone di seguito una sintesi.

Sintesi della circolare n. 6/E/2023

La circolare citata contiene indicazioni:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • sulla definizione delle liti pendenti;
  • sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Tenuto conto dei temi che si considerano di maggior interesse si riporta una sintesi tabellata con indicato in parentesi della prima colonna il riferimento ai commi istitutivi della Legge di Bilancio 2023.
Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) In materia di Iva si considerano sanabili:

 

  • l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta;
  • l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
  • l’errata indicazione del codice “natura”, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da

 

174 a 178)

Non rientra nel ravvedimento speciale l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.

 

Rientrano invece nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall’Anagrafe tributaria), purché non già contestate.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi Si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

 

noltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate

da 179 a 185), le sole sanzioni, ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 472/1997.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da

 

186 a 205),

La circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia.

 

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.

Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia.

La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite mentre l’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da

 

219 a 221),

La circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo.

 

Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252) La circolare ricomprende nell’ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

 

Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

In caso di adesione alla “rottamazione quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della

rottamazione quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

Infine, si richiama l’attenzione sulla interpretazione della circolare n. 2/E/2023, secondo cui sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni Iva, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali. Si tratta di una interpretazione cui è stata fornita dignità di norma di legge.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA: SEMPRE NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL VIES

Con la recente risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, precisando che se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità Iva (articolo 41, comma 1, lettera a) e lettera b), D.L. 331/1993) l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario comporta l’applicazione dell’Iva in Italia da parte del cedente nazionale. Viene altresì precisato che non ricorrono i requisiti per qualificare l’operazione alla stregua di una “vendita a distanza” se i beni non risultano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti:

  1. persone fisiche non soggetti d’imposta;
  2. organismi internazionali e consolari;
  3. cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (ad esempio i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione, i produttori agricoli in regime speciale, i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati e gli enti che non sono soggetti passivi Iva).

Premessa

A norma dell’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, le cessioni intracomunitarie sono non imponibili Iva solo se riguardano “cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta… ”. In particolare, affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, vale a dire:

  • la soggettività passiva ai fini Iva e in diversi paesi dell’Unione europea del cedente e del cessionario,
  • il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
  • l’onerosità dell’operazione,
  • l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia e arrivo in un altro Stato membro. Nota bene

Peraltro, affinché possa trovare applicazione la non imponibilità Iva, è richiesto che:

  • il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso;
  • i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro.

Soggetti obbligati all’iscrizione al Vies

Dal 1° gennaio 2020, l’iscrizione al Vies da parte dell’acquirente costituisce condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie. Brevemente si rammenta che, sono tenuti all’iscrizione al Vies i soggetti passivi:

  • che intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni ai sensi degli articoli 38 e 41, D.L. 331/1993;
  • che intendono fornire prestazioni di servizi intra UE rilevanti ai fini Iva nel Paese di destinazione ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie, tenuto conto dell’articolo 18, Regolamento UE 282/2011 riguardo alla prova dello status di soggetto passivo del committente (circolare n. 39/E/2011);
Sono altresì tenuti all’iscrizione al Vies, in presenza di specifiche condizioni (articolo 38, comma 5, lettera c) e 6, D.L. 331/1993):

 

i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972; gli enti non commerciali non identificati ai fini Iva; i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 (circolare n. 10/E/2016).

  • non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale. N.B.

Riassumendo, quindi, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini Iva di cui al citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata a Iva in Italia, con applicazione dell’aliquota Iva interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023

La questione affrontata dall’Agenzia delle entrate in sede di interpello riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell’UE, alcuni di questi non presenti nella banca dati Vies. Per tali soggetti, la società italiana ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza di cui alla successiva lettera b) a mente della quale sono considerate cessioni non imponibili anche “le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea…”.

Con la risposta a interpello n. 230/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, ribadendo che l’assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario determina l’applicazione dell’Iva in Italia da parte del cedente nazionale. N.B.

La disciplina delle vendite a distanza in sintesi

Brevemente si rammenta che, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:

  • di persone fisiche non soggetti d’imposta;
  • organismi internazionali e consolari individuati in conformità all’articolo 151, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.

Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa rientrano:

  • i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
  • i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
  • i soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d’occasione;
  • gli enti non soggetti passivi.

Le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese UE in cui è stabilito il cliente “consumer” e possono essere gestite con 2 modalità differenti da parte del fornitore nazionale, ossia:

  • identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato, ovvero;
  • identificandosi tramite lo sportello Oss con il quale è possibile liquidare l’imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia.
Viene affermato, infine, che la comunicazione di un numero di identificazione Iva valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma, mentre la valenza sostanziale dell’iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d’imposta, e non anche per quelle “assimilate” di cui all’articolo 41, lettera b), D.L.

 

331/1993 che disciplina le c.d. “vendite a distanza

Tornando al caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle entrate ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi UE non iscritti al Vies, mancando il requisito soggettivo del cessionario: la mancata iscrizione al Vies non può far assumere al cessionario (soggetto Iva in altro Stato UE) lo status di “consumer”, con conseguente necessità di applicare l’imposta in Italia. N.B.

MAGGIORAZIONE DALL’ESERCIZIO 2023 DELL’AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

L’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Il coefficiente applicabile alla quota di ammortamento dei 5 periodi di imposta dal 2023 al 2027 può essere incrementato fino al 6%. Il provvedimento n. 89458 dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2023 ha definito l’ambito soggettivo e oggettivo della norma (non c’è pertanto alcun impatto sui bilanci dell’esercizio 2022 in corso di approvazione in queste settimane, in quanto la disposizione si applica dal 2023).

L’individuazione delle attività e dei fabbricati che possono fruire della maggiorazione La disposizione si applica ai fabbricati strumentali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2023 e utilizzati dalle imprese che svolgono una delle attività contraddistinte dai seguenti codici Ateco: – 47.11.10 (Ipermercati);

  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Il criterio per determinare se la maggiorazione spetta ad imprese che svolgono attività solo in parte riconducibili ai codici menzionati è quello della prevalenza: rapportando l’ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività menzionate al totale dei ricavi del Conto economico.

Le imprese che svolgono una delle attività “agevolabili” il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime della tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori “agevolabili” aderenti al regime di tassazione di gruppo.

La maggiorazione derivante dalle quote di ammortamento incrementate imputate a conto economico negli esercizi dal 2023 al 2027 non deve essere rideterminata nell’ipotesi di vendita dei fabbricati strumentali (in ogni caso, però, il cessionario non acquisisce il diritto a fruire per il periodo residuo della maggiorazione delle quote di ammortamento). Nel caso, invece, di operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, il soggetto avente causa dell’operazione straordinaria che opera nei settori “agevolabili” può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo fino al 2027, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023. Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi 4 periodi di imposta, sempre nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Si segnala alla gentile Clientela che la norma prevista dall’articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022, le cui disposizioni attuative sono inserite nel provvedimento n. 89458/2023, non introduce una deroga al criterio di cui all’articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986: gli ammortamenti, pertanto, potranno essere dedotti fiscalmente solo se conseguenti all’iscrizione a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 APRILE 2023 AL 15 MAGGIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 17 aprile al 15 maggio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il

17 mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità aprile (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

  Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

 

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
  • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
  • sui redditi di lavoro autonomo;
  • sulle provvigioni;
  • sui redditi di capitale;
  • sui redditi diversi;
  • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

26

 

aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

 

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale.

2

 

maggio

Modello Iva TR

 

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

  Dichiarazione Iva annuale

 

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2022.

15

 

maggio

Registrazioni contabili

 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.