Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.
FONDO PERDUTO |
Contributo minimo per chi ha aperto la partita Iva nel dicembre 2019 Con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 chiarendo che a tali soggetti, il contributo a fondo perduto spetta:
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 82454, 29/03/2021) |
PROROGA AL 15 APRILE DELL’INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE UTILIZZO SUPERBONUS |
Prorogato ulteriormente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 il termine per invio comunicazione telematica della opzione di utilizzo superbonus nonché per sostitutive e annullamenti Con provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate stabilisce una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020). In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83933, 30/03/2021) |
GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE |
Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2021 La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2021. A tal fine, è già disponibile il software al link https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020) |
CORRISPETTIVI TELEMATICI |
Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico Con provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 7.0 e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate. (Ag.entrate, provvedimento n. 83884, 30/03/2021) |
DEDUCIBILITÀ MAXI CANONE |
Indeducibile la quota riferita al maxi canone Con l’ordinanza n. 7183 del 15 marzo scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di “scorporo” del valore delle aree sottostanti ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di leasing finanziario nella valutazione della quota non deducibile non si debba tenere conto della parte riferibile al maxi canone, con una conseguente riduzione della ripresa fiscale da operare ai fini dell’Ires. (Corte di Cassazione, sentenza n. 7183, 15/03/2021) |
RIFORMA DELLO SPORT |
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi attuativi della riforma dello sport Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi (numeri da 36 a 40) tutti datati 28 febbraio 2021 emanati nell’ambito della riforma dello sport. In particolare i temi disciplinati riguardano: la riforma del lavoro sportivo, la disciplina della professione di agente sportivo, la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportiva e la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi e le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Tra le novità l’istituzione presso il Dipartimento per lo sport, del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. (Gazzette Ufficiali n. 67 e n. 68 del 18 e 19 marzo 2021) |
CEDOLARE SECCA |
Chiarimenti in tema di riduzione del canone di locazione per l’emergenza Covid-19 e cedolare secca Il regime agevolativo della cedolare secca non è impedito dall’eventuale efficacia di una clausola dell’Accordo territoriale sulle locazioni abitative, con cui è stato previsto che, laddove venga sottoscritto un contatto con riduzione obbligatoria del canone massimo, verranno riconosciute al locatore delle agevolazioni Imu per il periodo in cui la riduzione del canone sarà sussistente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 165 del 9 marzo 2021. Tale soluzione prescinde dalla circostanza che la clausola venga inserita direttamente all’interno del contratto ovvero sia prevista in autonoma scrittura privata da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione. (Ag.entrate, risposta a interpello n. 165, 9/03/2021) |
ACCERTAMENTO |
Ampliato il potere di accertamento Per le Sezioni Unite n. 8500/2021 il potere di accertamento va verificato rispetto a ogni annualità. Ad esempio, un bene acquistato nel 2000 e ammortizzato fino al 2033 è verificabile fino al 2039. (Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 8500, 23/03/2021) |
CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021
Ai fini della richiesta di rimborso o compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021 è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020 che ha approvato il modello e le istruzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2020. Sono state invece variate in data 22 marzo 2021 le specifiche tecniche del modello necessarie all’adeguamento della percentuale del 6%, ora 6,4%, relativa alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale. Le modalità di compilazione del modello Iva TR
Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.
Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.
Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L’utilizzo è infatti possibile:
- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a euro 5.000 e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.
Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo. In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:
- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012;
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
- da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Si ricorda inoltre che….
Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall’obbligo di presentazione della garanzia:
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.
Quanto suddetto può riassumersi come segue:
Compensazione |
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fino a 5.000 euro |
presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello |
superiore a 5.000 euro |
presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello |
Rimborso |
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sotto i 30.000 euro |
senza prestazione di garanzia |
sopra i 30.000 euro |
con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull’istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo in assenza di situazioni di rischio) |
Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale
In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all’importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.
In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).
Riassumendo:
Modalità di presentazione |
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica |
Termine di presentazione |
La presentazione del modello TR deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:
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Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR |
Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline |
Visto di conformità |
Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l’importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle |
garanzie previste |
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Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale |
Le condizioni che consentono l’utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:
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LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla “riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private”. Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti, cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp). I passaggi sono i seguenti:
- fatturazione ad opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi ad opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria; comunicazione all’Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.
Soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all’interno di una struttura sanitaria privata (Ssp). Per struttura sanitaria privata si intende:
- l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio l’attività medica o paramedica; ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo medica.
Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.
Soggetti esclusi
Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.
Operazioni oggetto di monitoraggio
Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata “in proprio”. Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “prestate” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.
Obblighi del professionista
Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.
Obblighi della struttura sanitaria
Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:
- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio. Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro. Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.
Obblighi di comunicazione telematica
Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista. Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento alle operazioni riscosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente. Nella comunicazione vanno indicati:
- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp; i dati anagrafici della Ssp.
Sanzioni
L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all’Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.
5 PER MILLE: DAL 2021 SI CAMBIA!
Con la pubblicazione del D.P.C.M datato 23 luglio 2020 (G.U. n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all’istituto del 5 per mille, cambiano dal 2021 le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati. Il nuovo D.P.C.M datato 23 luglio 2020 – i cui contenuti sono stati già oggetto di precedente informativa pubblicata nel mese di ottobre 2020 e alla quale si rimanda – va ad abrogare e sostituire i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:
- il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il
5 per mille;
- il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l’anno 2015).
Va tenuto comunque presente che per l’anno 2021 le nuove disposizioni recate dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 produrranno i loro effetti in relazione alla medesima platea di contribuenti che ha interessato gli anni precedenti. Ciò in quanto il secondo comma dell’articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”. In pratica, attesa l’operatività del Runts nel corso dell’anno 2021, la disciplina dettata dal recente D.P.C.M. in relazione ai nuovi Enti del Terzo settore (gli Ets) troverà verosimilmente applicazione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2022. Vediamo pertanto come con le nuove disposizioni si sono modificati i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo. Quanto alle modalità e ai termini di accreditamento:
- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021 in quanto il 10 aprile cade di sabato.
Vediamo le specifiche disposizioni previste per le diverse tipologie di soggetti beneficiari.
Enti di volontariato |
Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate. A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore (Ets) si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall’anno 2021. |
Ricerca scientifica |
Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria. |
Valorizzazione beni culturali e paesaggistici |
Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’articolo 16, comma 1bis, della L. 394/1991. |
L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie. Con riferimento alla pubblicazione degli elenchi, invece, ciascuna Amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, provvede nei seguenti termini.
Elenchi |
Termini |
elenco provvisorio degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario |
entro il 20 aprile |
elenco definitivo degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario |
entro il 10 maggio |
elenco permanente degli enti iscritti |
entro il 31 marzo |
elenchi degli enti ammessi ed esclusi |
entro il 31 dicembre di ciascun anno |
Per contro l’Agenzia delle entrate:
- per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell’elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
- provvede, entro il 7° mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.
Vediamo ora in dettaglio le specifiche modalità e termini previste per i diversi beneficiari del contributo.
Enti del volontariato
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021. |
Gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate. N.B.
In attesa che la riforma del Terzo settore produca finalmente i suoi effetti, rendendo operativa l’inclusione degli Ets nel novero dei soggetti che possono accedere la beneficio, per l’anno finanziario 2021 riportiamo l’elenco dei soggetti interessati e che risulta sostanzialmente invariato rispetto al passato.
La categoria degli enti del “volontariato”
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le Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997; |
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le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali; |
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le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, L. 266/1991; |
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le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi L. 49/1987, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014); |
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gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10, D.Lgs. 460/1997; |
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le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10, D.Lgs. 460/1997; |
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le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7, L. 383/2000; |
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le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997. |
L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2021 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza:
L’ente richiedente non è tenuto a presentare come nel passato una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo. |
La domanda di iscrizione
Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2021, utilizzando il modello e il software reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nella specifica sezione dedicata al 5 per mille. L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate”. L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Il rimedio per i ritardatari
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (la cosiddetta “Remissione in bonis”).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021). All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
Gli adempimenti 2021 per gli enti del volontariato
Descrizione |
Enti del volontariato |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
8 marzo 2021 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
12 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio |
entro il 20 aprile 2021 (sito Agenzia delle entrate) |
Richiesta correzione domande |
entro il 30 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo |
entro il 10 maggio 2021 (sito Agenzia delle entrate) |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione |
30 settembre 2021 |
Associazioni sportive dilettantistiche
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in virtù di un’apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.
In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societasportive/5-per-mille.html mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia. |
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Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2021 (ammesse al beneficio per il 2020) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registrosocieta-sportive/5-per-mille.html ) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021. |
Sotto il profilo soggettivo è sempre bene ricordare che possono presentare l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) e dell’articolo 6, D.P.C.M. 23 luglio 2020 non qualsiasi associazione sportiva dilettantistica ma solo le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La domanda di iscrizione
La domanda contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo. Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l’istanza di accreditamento a partire dal 8 marzo 2021, utilizzando modello e software specifici. L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate”. L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Il rimedio per i ritardatari
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (la cosiddetta “Remissione in bonis”).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’ufficio del CONI territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sullo stesso sito www.coni.it , entro il 10 maggio.
Gli adempimenti 2021 per le associazioni sportive dilettantistiche
Descrizione |
Associazioni sportive dilettantistiche |
Inizio presentazione domanda d’iscrizione |
8 marzo 2021 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione |
12 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio |
entro il 20 aprile 2021 (sito Coni) |
Richiesta correzione domande |
entro il 30 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo |
entro il 10 maggio 2021 (sito Coni) |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione |
30 settembre 2021 |
Gli altri destinatari
Rimangono infine gli altri soggetti, diversi dagli enti di volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche come sopra descritti, che possono accedere al riparto del 5 per mille secondo regole disciplinate dalle rispettive amministrazioni di riferimento.
Gli altri destinatari del 5 per mille 2021
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:
- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).
CLICK DAY PER IL CREDITO PATRIMONIALIZZAZIONE
L’articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto apposite disposizioni a favore del rafforzamento patrimoniale delle pmi. Si tratta di uno specifico credito di imposta cui potranno accedere sia le società che i soci rispettando tuttavia specifici requisiti. Requisiti
Le società devono rispettare i seguenti requisiti:
- ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
- nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
- nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
- al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014; e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
- non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.
Con il successivo decreto datato 10 agosto 2020 il Ministero ha reso note le disposizioni attuative. Al fine di usufruire della agevolazione è necessario che i beneficiari, società e soci, inviino una apposita domanda all’Agenzia delle entrate, domanda che rappresenterà un dirimente essendo il credito d’imposta riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle stesse e fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Le somme ottenute saranno considerate aiuti di Stato. |
I relativi modelli sono stati approvati dall‘Agenzia delle entrate con il provvedimento dell’11 marzo 2021. Al credito di imposta per patrimonializzazione non si applicano i limiti di:
- 700.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.
Il credito inoltre non rileva ai fini delle imposte dirette né per il calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
Credito di imposta per il socio che procede all’aumento di capitale
In particolare, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro (nella misura massima di due milioni di euro) effettuato per l’aumento di capitale nelle società di capitale e società cooperative aventi sede legale in Italia. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2.000.000 euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La domanda da presentarsi a cura del socio andrà presentata all’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, esclusivamente in via telematica, dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.
Credito di imposta per la società che procede all’aumento di capitale
Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, con sede legale in Italia è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato. La società invece presenterà la sua domanda, utilizzando il modello a lei riservato, sempre e solo in via telematica, dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021. Sono esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.
Il CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”
L’articolo 1 del “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato alla generalità dei contribuenti (quindi non è limitato a specifiche categorie economiche, come avvenuto per i Decreti Ristori di fine 2020), a patto che il contribuente stesso abbia subito nel 2020 una contrazione di fatturato. La misura del contributo è variabile e dipende sia dalla dimensione del soggetto, quanto dalla contrazione di fatturato subita. Da notare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il presente può essere richiesto, alternativamente, in due forme diverse (tramite una opzione che deve essere espressa nella comunicazione con la quale viene invocato il contributo):
- una erogazione che viene accreditata direttamente sul conto corrente del contribuente (deve essere intestato a tale soggetto, ovvero cointestato). In questo caso occorrerà indicare nell’istanza l’IBAN sul quale si richiede l’accredito delle somme (l’Agenzia raccomanda di verificare puntualmente tale dato, perché un errore può anche comportare il diniego del beneficio);
- un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.
Soggetti interessati
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021; pertanto, occorreva avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Requisiti
Per beneficiare del contributo devono essere rispettati alcuni requisiti:
- il primo requisito è di tipo dimensionale: il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- il secondo requisito attiene il peggioramento della situazione 2020: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo indipendentemente dalla riduzione del fatturato).
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.
Se la partita Iva è stata aperta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, il mese di apertura non si considera nel calcolo (né si considerano le operazioni effettuate in tale mese).
Contributo spettante
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di
400.000 euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di
1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di
5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di
10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
Esempio |
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Persona fisica Fatturato 2019 = € 90.000 media mensile 2019 = € 7.500 Fatturato 2020 = € 48.000 media mensile 2020 = € 4.000 (riduzione di 3.500, pari al 47%) Contributo spettante = € 3.500 * 60% = € 2.100 |
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Esempio |
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Persona fisica Fatturato 2019 = € 42.000 media mensile 2019 = € 3.500 Fatturato 2020 = € 24.000 media mensile 2020 = € 2.000 (riduzione di 1.500, pari al 43%) Contributo spettante = € 1.500 * 60% = € 900 contributo minimo di € 1.000 |
- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Al verificarsi dei requisiti richiesti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di
1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
La comunicazione
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (che può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato). Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. L’istanza viene presentata esclusivamente in via telematica. Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un’istanza di rinuncia totale al contributo. A seguito di tale rinuncia deve provvedere a restituire il contributo eventualmente ricevuto, con applicazione delle sanzioni. A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agenzia effettua specifici controlli; qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter, c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.
LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R.
600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate.
Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.
L’individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata
La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l’Agenzia delle entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l’eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione telematica del modello Redditi).
Gli avvisi di liquidazione
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L’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l’Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali |
(compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti. |
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L’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l’Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l’eventuale imposta dovuta. |
Si ritiene che, non essendo in possesso dell’Agenzia delle entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell’anno in corso.
NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI
“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”
In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute. Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.
Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:
- entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e
- entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.
Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:
Rottamazione |
rata |
termine originario |
termine aggiornato |
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla “rottamazione ter” |
3° |
31.07.2020 |
31.07.2021 |
4° |
30.11.2020 |
31.07.2021 |
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5° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
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6° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
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Rottamazione ter dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019. Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019 |
3° |
1.06.2020* |
31.07.2021 |
4° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
|
5° |
31.07.2020 |
31.07.2021 |
|
6° |
30.11.2020 |
31.07.2021 |
|
7° |
1.03.2021 |
30.11.2021 |
|
8° |
31.05.2021 |
30.11.2021 |
|
9° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
|
10° |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
Rottamazione ter dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019. |
2° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
3° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
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Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019. |
4° |
31.07.2020 |
30.11.2021 |
5° |
30.11.2020 |
30.11.2021 |
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6° |
1.03.2021 |
30.11.2021 |
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7° |
31.05.2021 |
30.11.2021 |
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8° |
31.07.2021 |
30.11.2021 |
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9° |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
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Saldo e stralcio |
rata |
termine originario |
termine aggiornato |
Carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019. |
2° |
1.06.2020 |
31.07.2021 |
3° |
31.07.2020 |
30.11.2021 |
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4° |
31.03.2021 |
30.11.2021 |
Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo N.B. successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021 Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.
Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.
Avvisi bonari senza sanzioni
Il Decreto Sostegni introduce con l’articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall’agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972. Potranno usufruire dell’agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d’affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020. Non rientrano nella previsione le comunicazioni ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l’avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.
Per la definitiva chiusura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l’agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti. |
Per l’approfondimento si rinvia alla apposita informativa.
LE INDENNITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI
Con l’articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto. In taluni casi (come per i collaboratori dello sport) con differenze significative che andremo a illustrare.
Le indennità riconosciute dall’Inps
Nei commi da 1 a 9 del citato articolo 10, il Decreto Sostegni prevede il riconoscimento da parte dell’Inps di un’indennità pari a 2.400 euro a lavoratori appartenenti alle categorie di seguito descritte ed in possesso di determinati requisiti.
I soggetti interessati
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lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; |
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lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; |
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lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; |
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lavoratori intermittenti; |
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lavoratori autonomi occasionali; |
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incaricati alle vendite a domicilio; |
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lavoratori dello spettacolo. |
Quanto alle modalità e alle caratteristiche previste per l’erogazione occorre evidenziare che:
- per quanti abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-bis, Decreto
Ristori (D.L. 137/2020), l’indennità viene erogata dall’Inps in via automatica;
- per quanto non abbiano in precedenza beneficiato dell’indennità prevista dal Decreto Ristori, l’erogazione della indennità pari a 2.400 euro è subordinata alla verifica da parte dell’Inps del possesso dei requisiti richiamati ai commi 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 10 del recente Decreto Sostegni.
In generale, salvo specifiche eccezioni, le condizioni che i lavoratori appartenenti alle singole categorie devono possedere per beneficiare dell’indennità sono analoghe a quelle già previste da precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie. In particolare, viene ribadito che non ha diritto alla indennità chi, alla data di presentazione della domanda, è titolare di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del lavoro intermittente) e/o risulti titolare di pensione. L’elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio). Ciò al fine di permettere l’accesso al beneficio anche a coloro che hanno maturato i presupposti successivamente alla pubblicazione del precedente Decreto Ristori.
Novità per gli iscritti alla gestione ex-Enpals
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la soglia di reddito relativo al 2019 entro la quale è possibile beneficiare dell’indennità è incrementata – rispetto alla precedente – da 50.000 a 75.000 euro.
Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’Inps entro il 30 aprile 2021. Quanto al divieto di cumulabilità, le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L.
222/1984.
Le indennità riconosciute da Sport e Salute Spa ai collaboratori sportivi dilettantistici Nei commi da 10 a 15 del richiamato articolo 10 del Decreto Sostegni vengono invece rinnovati gli aiuti previsti per i collaboratori che operano in ambito sportivo dilettantistico e che percepiscono somme inquadrate nel regime dei compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir. Le novità immediate che si riscontrano per queste nuove indennità sono che:
- il bonus non è legato come in passato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
- l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in funzione dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 (saranno probabilmente la o le Certificazioni Uniche rilasciate nel corso del 2020 dai soggetti eroganti a comprovare il dato);
- la norma non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne deriva pertanto che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità;
- la norma non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto Sostegni l’indennizzo viene quindi proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta precedente all’emergenza da Covid-19 e ispirato a ragioni di equità al fine di “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”.
La misura dell’indennità
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3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro; |
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2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro; |
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1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro. |
Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni:
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle FAQ di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni.
Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una faq pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre. Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della “cessazione” che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla “sospensione” e alla “riduzione”. Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente bonus 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la “sospensione” e la “riduzione” con riferimento all’intero anno 2020. A tal proposito si ritiene che la “riduzione” possa essere verificata confrontando le Certificazioni Uniche rilasciate per l’anno 2019 e per l’anno 2020.
Faq 12) in quali casi si può ritenere che l’attività sia ridotta/cessata/sospesa nel mese di novembre 2020? |
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020; Per “sospensione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del Covid-19 nel mese di novembre 2020; Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020. |
Le indennità previste dal Decreto Cura Italia incompatibili con il presente bonus
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norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario; |
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trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria; |
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trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso; |
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nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga; |
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indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; |
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indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago; |
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indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; |
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indennità lavoratori del settore agricolo; |
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indennità lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals); |
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Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19; |
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indennità per gli iscritti al fondo gestione Inps; |
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indennità per i lavoratori domestici. |
Anche l’indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l’erogazione del bonus, come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito. Quanto alle modalità di erogazione Sport e Salute Spa provvederà, in linea con quanto fatto in precedenza, come segue:
- i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a. con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
- l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.pa. gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare con dichiarazione in autocertificazione ai sensi dell’articolo 445/2000 il possesso dei requisiti, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell’apposita casella.
La verifica della mail comunicata a Sport e Salute
Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma e ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina).
Aspetti da chiarire
Con riferimento a questa disciplina riferita alle indennità 2021 riconosciute ai collaboratori sportivi, restano comunque da chiarire taluni aspetti dubbi che si spera vengano risolti al più presto. In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019. Ciò in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo. Segnaliamo, infine, che Sport e Salute ha attivato un canale Telegram https://t.me/s/SporteSalute al fine di fornire aggiornamenti e comunicazioni sull’indennità in commento.
SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2021 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2020
Diversamente dallo scorso anno, nel quale il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 fu prorogato senza sanzioni al 30 giugno 2020 a seguito della previsione contenuta nell’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all’anno 2020 scadrà – salvo proroghe ad oggi non previste – nel termine ordinario del 30 aprile 2021. Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2020 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell’attuale termine previsto dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l’esercizio del richiamato diritto.
La modifica delle regole per la detrazione
Come è noto, già a partire dal periodo d’imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:
- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie – che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.
I due presupposti per la detrazione
- effettuazione dell’operazione (c.d. presupposto sostanziale)
- possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale)
Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d’anno”
Con l’articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il legislatore ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.
Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998
“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [CHIARIMENTO AGENZIA: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d’anno, effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Le indicazioni contenute nell’ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2020 solo nel 2021, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell’anno 2021 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2022) che scade ordinariamente al 30 aprile 2022. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza” ma di ricezione.
Momento di ricezione per le fatture elettroniche
Vale la pena osservare che a seguito dell’avvento dell’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari) e quindi, per esse, l’individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.
Ricorso all’Integrativa per le fatture ricevute nel 2020 ma registrate dopo il 30 aprile 2021
Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2020 e ricevuta con data “certa” nel 2020, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2021 entro il prossimo 30 aprile 2021, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2021, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.
Il diverso trattamento delle note di variazione
Con la risposta n. 55/E/2019 l’Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall’articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione. L’attuale versione del citato articolo 19, comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: la risoluzione n. 89/E/2002, la risoluzione n. 307/E/2008 e risoluzione n. 42/E/2009). Ne deriva pertanto che, per le note di variazione, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.
Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio “momento di ricezione” (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell’iva evidenziata nella nota di variazione. Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2020 (il cosiddetto “presupposto” che legittima l’emissione della nota di credito), volesse recuperare l’iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2021 relativa all’anno 2020 che per quest’anno scade il 30 aprile 2021. Se quel contribuente, quindi, si “accorge” della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 luglio 2021, secondo la richiamata interpretazione dell’Agenzia quell’Iva non potrà essere recuperata facendo ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore andando quindi irrimediabilmente perduta. Nell’affermare questa tesi, l’Agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà. Con la risposta n. 593 del 15 dicembre 2020, tuttavia, per un caso nel quale la curatela non ha mai notificato all’interessato il provvedimento di chiusura del fallimento, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il recupero dell’Iva, in attuazione al principio di neutralità, potrà avvenire mediante presentazione di apposita istanza di rimborso ex articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972. Infine, con la risposta n. 192/E/2020, poi ribadita con la più recente risposta n. 119/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato – esprimendosi in senso contrario rispetto a precedenti pronunce – che la nota di variazione (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è sorto il presupposto) può comunque confluire nelle liquidazioni periodiche e/o nella dichiarazione relativa all’anno in cui la stessa nota è stata emessa, ancorché successivo a quello nel quale è sorto il presupposto.
Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2021, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2020.
LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986 la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:
- se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l’utilizzatore deve ripartire l’importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l’eccedenza in tutti i periodi d’imposta di durata del contratto;
- se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l’utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.
All’atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, sapere valutare correttamente l’impatto fiscale conseguente alla durata del contratto.
La contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria
Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un’operazione intercorrente tra una società di leasing (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.
Le operazioni di leasing possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:
- metodo patrimoniale; metodo finanziario.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario.
Quest’ultimo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing. Per comprendere il funzionamento del metodo patrimoniale occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in 2 parti:
- la prima rappresenta la quota capitale; la seconda è la quota interessi.
Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di leasing che per l’utilizzatore), per poi proseguire con l’analisi considerando la posizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di leasing secondo il metodo patrimoniale.
METODO PATRIMONIALE
Società di leasing
La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del Codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico.
Impresa utilizzatrice
L’impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo
METODO FINANZIARIO
Società di leasing
La società di leasing non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l’impresa incassa i canoni riduce l’importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.
Impresa utilizzatrice
L’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio.
Il metodo patrimoniale per l’utilizzatore del bene
I canoni di leasing oggetto delle fatture di acquisto ricevute (conseguenti alla stipula del contratto di locazione finanziaria) vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B)8) di Conto economico. Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o rateo per adeguare l’importo del costo rilevato durante l’anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxi canone + canoni) imputabile all’esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo. Terminato il leasing, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.
Prima di procedere con la rilevazione delle scritture contabili va sottolineato che in origine era previsto l’obbligo di iscrizione degli impegni legati al contratto di leasing tra i conti d’ordine, ma la successiva previsione di tale informazione in nota integrativa ha fatto venir meno l’obbligo di indicazione tra i conti d’ordine. Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei canoni di leasing riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di leasing e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l’eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all’atto di esercizio dell’opzione per il riscatto. |
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Esempio |
Ricevuta la fattura per il maxi canone alla sottoscrizione del contratto:
- aprile 2021
Diversi |
a |
Debito vs fornitore società di leasing (sp) |
48.800 |
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Canoni di leasing macchinari (ce) |
40.000 |
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Iva a credito (sp) |
8.800 |
Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di leasing:
- maggio 2021
Diversi |
a |
Debito vs fornitore società di leasing (sp) |
1.159 |
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Canoni di leasing macchinari (ce) |
950 |
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Iva a credito (sp) |
209 |
Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi canone di competenza degli esercizi successivi:
31 dicembre 2021
Risconti attivi per canoni di leasing (sp) a Canoni di leasing macchinari (ce) Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchi 30 aprile 2025 |
33.333,33 nario: |
33.333,33 |
Diversi a Debito vs fornitore società di leasing (sp) 6.100
Macchinari (sp) 5.000
Iva a credito (sp) 1.100
La deduzione fiscale per l’impresa utilizzatrice del costo del contratto di leasing
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l’utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all’attività svolta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell’impresa di stipulare contratti con durata inferiore da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati). A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “doppio binario” tra la durata del contratto di leasing, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di leasing, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di leasing della durata contrattuale). Vediamo in sintesi di riepilogare le modifiche intervenute a decorrere dal 29 aprile 2012, previste dall’articolo 102, comma 7, D.P.R.
917/1986, tutt’oggi in vigore:
Contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012 al 31.12.2013 |
Contratti di leasing stipulati dal 01.01.2014 tutt’oggi in vigore |
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Beni immobili |
durata fiscale pari ad un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni |
durata fiscale pari ad un periodo non inferiore a 12 anni |
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Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) |
durata fiscale pari ad un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* |
durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento* |
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Autoveicoli a deducibilità limitata |
durata fiscale pari ad un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
durata fiscale pari ad un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
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* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 |
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Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico. |
Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.
I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.
Es
empio
Una società di capitali ha stipulato un contratto di leasing per un macchinario in data 2 gennaio 2021, che presenta le seguenti condizioni:
- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro; prezzo di riscatto10.000 euro.
In data 15 gennaio 2024 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2021/2022/2023):
Anni |
Imputazione dei canoni a conto economico |
Deducibilità fiscale dei canoni |
Variazione fiscale |
2021 |
43.000 |
25.800 |
+ 17.200 |
2022 |
43.000 |
25.800 |
+ 17.200 |
2023 |
43.000 |
25.800 |
+ 17.200 |
2024 |
25.800 |
– 25.800 |
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2025 |
25.800 |
– 25.800 |
Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:
- nei periodi di imposta che vanno dal 2021 al 2023 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2024 e 2025 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.
La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.
Dal 15 gennaio 2024 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.
IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
L’attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell’impresa. Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:
- che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
- che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).
Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:
Omaggi (comma 4) |
Spese NON di rappresentanza (comma 5) |
Spese di rappresentanza inerenti (comma 1) |
Spese di rappresentanza NON inerenti (NO requisiti comma 1) |
-
-
ENTRO limiti comma 2 |
OLTRE limiti comma 2 |
-
-
NON deducibili
DEDUCIBILI
Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza ex lege (comma 1)
Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell’erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti. Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l’obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell’impresa al fine di incrementarne la domanda. L’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l’inerenza delle spese di rappresentanza nell’effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Gratuità |
Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati |
Finalità promozionali o di pubbliche relazioni |
Divulgazione sul mercato dell’attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell’immagine dell’impresa volti ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico |
Ragionevolezza |
Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all’obiettivo atteso in termini di ritorno economico |
Coerenza |
Aderenza alle pratiche commerciali del settore |
Secondo la circolare n. 34/E/2009 il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:
- se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza
(deducibile entro il plafond);
- viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.
L’articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese di rappresentanza vanno commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a
50.000.000 di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.
L’eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.
Esempio |
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Se nel 2020 sono conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra:
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L’articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, deducibilità che può essere rinviata al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi. In aggiunta ai requisiti sopra esposti, il Legislatore fiscale ha istituito delle presunzioni legali utili a qualificare una spesa di rappresentanza. L’articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:
- viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell’attività caratteristica;
- feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell’impresa;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.
Eccezione
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).
Le spese interamente deducibili (comma 5)
L’articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:
- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità; al contrario di quella prevista al comma 1. L’elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla circolare n. 34/2009. Con riferimento alle spese per l’ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:
L’Agenzia delle entrate afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all’acquisto verso i beni o servizi dell’impresa, ovvero siano i destinatari dell’attività caratteristica dell’impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell’ambito della filiera produttiva.
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:
- il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l’impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà quindi spesa di rappresentanza);
- il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza). Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.
Visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l’Agenzia delle entrate si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che un’eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l’ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l’albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato).
La circolare n. 34/2009 pare permettere l’integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un’eventuale verifica; onde mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa (integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia).
Contabilizzazione
Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell’azienda e quindi fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l’Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato). Dal 2009 le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del plafond. In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:
- in via preliminare, alla disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);
- successivamente, alla verifica ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l’importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il plafond di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.
Diverso è invece il trattamento tributario delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per “ospitalità clienti”: tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al plafond di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare. Si consiglia pertanto alla gentile Clientela, come suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 34/E/2009, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta e immediata verifica della quota deducibile (sia in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verificatori):
Tipologia spesa |
Limite 75% vitto e alloggio |
Imposte dirette |
Iva detraibile |
Spese di rappresentanza – non vitto e alloggio |
No |
Plafond |
No |
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio |
Sì |
Plafond |
No |
Spese di rappresentanza non inerenti |
— |
Indeducibili |
No |
Omaggi |
No |
Limite unitario 50 euro |
Limite unitario 50 euro |
Ospitalità clienti – non vitto e alloggio |
No |
Interamente deducibili |
Sì |
Ospitalità clienti – vitto e alloggio |
Sì |
Interamente deducibili |
Sì |
Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 rinvia la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l’Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del plafond, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2021
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 aprile al 15 maggio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
Si segnala che l’articolo 98, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o dell’unica) rata di versamento dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’articolo 6, D.L. 149/2020 convertito nella L. 176/2020 ha, inoltre, previsto che la proroga operi automaticamente (senza la verifica del calo di fatturato/corrispettivi) per specifiche categorie di contribuenti, che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività.
SCADENZE FISSE
Versamenti Iva mensili
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in 16 partecipazione.
aprile
Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
– sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. |
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20 aprile |
Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. |
26 aprile |
Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all’obbligo con cadenza trimestrale. |
30 aprile |
Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2021. Esterometro Scade oggi il termine per l’invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2021 da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell’anno precedente (escluse le fatture elettroniche). Dichiarazione Iva annuale Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2020. |
15 maggio |
Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. |
Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |
ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO
La Circolare mensile per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.
La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.