CIRCOLARE N. 03: NOVITA’ MARZO 2025

Di seguito è elencato il dettaglio delle novità in materia contabile, tributaria-fiscale, amministrativa e societaria, con i relativi riferimenti, ai quali si rinvia per consultazione diretta del singolo Lettore o per approfondimenti specifici con il personale di Studio.

 

TASSATI GLI ACCORDI POST CESSIONE QUOTE TRA SOCI DI SRL

Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l’Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all’atto di cessione delle proprie quote.

Ritiene l’Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell’atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 50/E/2025)

TRATTAMENTO CONTABILE DEI BUONI PASTO

L’Oic il 26 febbraio 2025 pubblica la risposta sul trattamento contabile dei buoni pasto, tornando sulla regola fondamentale del principio contabile dell’Oic 34 chiarendo di fatto se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.

(Fondazione Oic, Oic 34 del 26 febbraio 2025)

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI: NUOVE PRECISAZIONI

DALLA CASSAZIONE

La responsabilità penale del direttore lavori non emerge dall’incarico formale ma dai fatti di causa, questo il dettato della sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, IV sezione penale.

(Cassazione, sentenza n. 5003/2025)

BONUS PER LE NUOVE ASSUNZIONI

La recente circolare di Assonime n. 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, evidenzia alcuni temi rilevanti riguardanti il bonus per le nuove assunzioni introdotto con la Legge di Bilancio 2024, con particolare attenzione agli errori contabili e alle modalità di verifica dell’incremento occupazionale per gli enti non commerciali.

(Assonime, n. 3/2025)

RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIATI

Con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164, Tuir.

(Cassazione, ordinanza n. 4226/2025)

DICHIARAZIONE IVA E CPB

Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione Iva 2025 anno di imposta 2024. Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB, beneficiari di un credito Iva,

per i periodi oggetto di concordato, si ricorda la possibilità di fruire:

  • di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito Iva;
  • nonché per compensarla “orizzontalmente”, senza l’obbligo del visto di conformità.

In merito giova ricordare che l’Agenzia delle entrate sul tema si è espressa con una faq datata 24 febbraio ove, rispetto al seguente quesito:

“un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini Iva dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dall’anno 2024, ossia dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato?” ha risposto in senso affermativo.

(Agenzia delle entrate, faq del 24 febbraio 2025)

CORRETTA INDICAZIONE IN FATTURA

Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

(Cassazione, sentenza n. 3225/2025)

 

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L’ANNO 2025

Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025. Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro

per la generalità delle società

 

per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a

516.456,90 euro

Resta in vigore anche l’obbligo, all’atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per

 

516,46 euro

l’anno in corso. Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

‑ le società di persone;

‑ le società cooperative;

‑ le società di mutua assicurazione;

‑ gli enti non commerciali;

‑ le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’assoggettamento a imposta di bollo nella misura “doppia” (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro

 

degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell’utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all’utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all’apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2025, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino

 

postale.

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa: ‑ con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);

‑ con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

 

IL MODELLO EAS “VARIAZIONI”: RESTA L’OBBLIGO MA NON PER TUTTI

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che:

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire, quindi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2025 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Le recenti abrogazioni per sport e terzo settore

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall’articolo 30, comma 1 del lontano D.L. 185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall’articolo 148, Tuir (e in via correlata dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati. I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali “per relationem” è stato concesso (tanto in ambito reddituale quanto nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione. Tuttavia, di recente, l’avvento delle 2 Riforme, quella del Terzo Settore (L. 106/2016) e quella dello sport (L. 86/2019) ha modificato l’aspetto soggettivo di applicazione della disciplina, pur con diverse considerazioni che devono essere svolte per sport e terzo settore in ragione della non completa attuazione della disciplina per tale ultimo comparto.

Enti del Terzo settore

In attuazione della Riforma del Terzo settore (L. 106/2016) il legislatore ha introdotto l’articolo 94, comma 4, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per i soggetti che assumono la qualifica di ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. In considerazione della intervenuta operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) a far data dal 23 novembre 2021, ma anche del fatto che la disapplicazione del citato articolo 148, Tuir non è ancora intervenuta per mancanza della prevista autorizzazione europea, non è ad oggi certo se gli ETS già iscritti al Runts che ancora oggi applicano la decommercializzazione di cui al citato articolo 148, comma 3, Tuir possano pacificamente ritenersi esonerati dall’obbligo di trasmissione del modello EAS (sia il primo modello che quelli successivi). Si ritiene, pertanto, che fino alla definitiva entrata in vigore della nuova disciplina fiscale recata dal Codice e applicabile agli ETS, anche per i soggetti già iscritti al Runts che applicano la richiamata agevolazione sia comunque opportuno consigliare la presentazione telematica del modello EAS all’Agenzia delle entrate.

Sodalizi sportivi dilettantistici

Con il secondo dei decreti correttivi del D.Lgs. 36/2021 – il D.Lgs. 120/2023 – gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS. È quanto prevede il nuovo comma 6-bis, introdotto nell’articolo 6, D.Lgs. 39/2021 che testualmente recita:

“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 30, comma 1, del

D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’art. 30”.

Pertanto, nessun obbligo di trasmissione del modello EAS, nemmeno per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2024, dovrà quindi essere assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS.

Obbligo di presentazione del modello EAS “variazioni” per gli altri soggetti

Con riferimento all’obbligo di presentazione del c.d. modello EAS “variazioni” è importante sottolineare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello stesso. Vediamo pertanto alcune situazioni nelle quali l’intervenuta modifica dei dati nel 2024 non determina l’obbligo di ripresentazione del modello entro il prossimo 31 marzo 2025.

Variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Come detto, vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione n. 125/E/2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS. Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

‑ punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale; ‑ punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari.

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”. Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso

Ripresentazione

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro.

No

Associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro.

Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che

tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”.

 

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Con la circolare n. 45/E/2009 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso

Ripresentazione

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei 2 eventi siano state incassate somme differenti).

No

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di 3 giorni e nell’esercizio successivo organizza 2 manifestazioni della durata di 2 giorni ciascuna.

No

Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo.

Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS. Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B. a esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un

 

qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l’istituto della remissione in bonis

L’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la circolare n. 38/E/2012 e ribadito con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del modello EAS può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis. Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare l’importo della sanzione con crediti a disposizione del contribuente).

 

SEMPLIFICATI: REGISTRAZIONE DELLA FATTURA E DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Recentemente è salita agli onori della cronaca una vicenda, del tutto operativa e di interesse diffuso, che attiene la registrazione delle fatture di vendita dei contribuenti che hanno adottato il regime semplificato per cassa, nella variante che conferisce rilevanza alla registrazione dei documenti, con riferimento agli effetti sul relativo reddito da dichiarare ai fini Irpef. Una prima interpretazione, che imponeva la registrazione delle fatture non prima della data di emissione, aveva allarmato gli operatori in riferimento alle fatture emesse a fine anno; fortunatamente, l’Agenzia delle entrate è ritornata sul tema ammettendo la registrazione del documento alla data di effettuazione indicata sulla fattura.

Il tema delicato

Nell’ambito del regime di contabilità semplificata previsto dall’articolo 18, D.P.R. 633/1972, il comma 5 introduce una soluzione (largamente adottata dai contribuenti) che permette una sorta di deroga al regime di cassa per il regime di contabilità semplificata; qualora si vada a esercitare tale opzione, ciò che rileva nella determinazione del reddito è la registrazione dei documenti, a nulla rilevando gli aspetti finanziari (quindi, con una significativa semplificazione amministrativa).

In relazione alle fatture di vendita, il documento si considera emesso quando è veicolato attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), il quale ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta trasmissione. In tema di registrazione del documento, la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione finanziaria è quella per cui le fatture emesse “a cavallo d’anno” possono essere annotate solo successivamente alla loro trasmissione al SdI. Pertanto, alla luce del funzionamento della procedura di emissione della fattura elettronica, durante la manifestazione Telefisco 2025 l’Amministrazione finanziaria ha affermato quanto segue: se la fattura datata 31 dicembre viene trasmessa allo SdI l’8 gennaio (si ricorda che il contribuente ha 12 giorni per emettere la fattura rispetto alla data di effettuazione), fino a quella data la fattura non è stata emessa e quindi materialmente non esiste, con l’ovvia conseguenza che prima di tale data non può essere registrato un documento che non esiste. Tale posizione ha destato preoccupazioni per i risvolti operativi che provoca. È, infatti, prassi registrare le fatture con riferimento alla data di emissione, pertanto quelle di fine anno (in particolare quelle datate 31 dicembre) nell’esercizio in chiusura, indipendentemente dal fatto che queste saranno poi trasmesse nel nuovo anno (entro 12 giorni dal momento di effettuazione, secondo le indicazioni del D.Lgs. 127/2015). Sulla base della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate durante Telefisco, la determinazione del reddito di tale annualità risulterebbe errato, con conseguente rischio di vedersi contestati i redditi delle annualità pregresse. Il problema si pone in particolare per il reddito determinato per il periodo d’imposta 2023 che è stato preso a base per le elaborazioni necessarie al fine di determinare i redditi concordati per il biennio 2024-2025; esiste il rischio che il reddito 2023, sulla base dell’interpretazione richiamata, sia errato, con la conseguentemente errata proposta di reddito concordato per il biennio successivo, con possibile innesco della decadenza di cui all’articolo 22, D.Lgs. 13/2024.

La soluzione “salomonica”

Tale interpretazione ha sollevato un significativo e ragionevole clamore, tanto che da più parti l’Agenzia delle entrate è stata stimolata per una rivisitazione di questa posizione, ammettendo che anche la registrazione del documento alla data della fattura fosse una soluzione ammissibile. Al riguardo, in maniera decisamente repentina, è comparsa una faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, datata 13 febbraio 2025, con la quale si riporta il contenuto della risposta fornita in occasione di Telefisco, ma aggiungendo un inciso che lascia maggiore elasticità alla gestione dell’annotazione della fattura: “Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2”. Questo passaggio (che a dire il vero era stato proposto per semplificare la liquidazione dell’Iva, posto che l’imposta addebitata va fatta confluire nel periodo cui si riferisce la data di effettuazione) permette di risolvere alla radice un problema operativo che avrebbe creato non pochi problemi (sui precedenti periodi d’imposta) e non poche complicazioni per il presente e per il futuro (imponendo già per il periodo d’imposta 2024 la necessità di traslare in avanti dei ricavi).

Quindi, in definitiva, la fattura datata 31 dicembre 2024 e inviata allo SdI il successivo 8 gennaio 2025 è emessa in tale ultima data, ma è possibile registrarla anche il 31 dicembre 2024, con conseguente possibilità, per i semplificati che utilizzano il metodo della registrazione, di farla concorrere al reddito 2024.

 

DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE INTEGRALMENTE IMPONIBILI AI FINI

IVA: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Con la recente risposta a interpello n. 38/E/2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul tema del trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale, sulla scorta dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, L. 67/1988, avvenuta a opera dell’articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 267/2024. I punti salienti della vicenda sono i seguenti:

‑ con l’articolo 8, comma 35, L. 67/1988 il Legislatore aveva previsto che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”;

‑ con l’ordinanza n. 2385/2019 la Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8, L. 67/1988, al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. “Direttiva Iva”), in particolare degli articoli 2 e 6;

‑ con la sentenza causa C-94/19 dell’11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha affermato l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale.

Al fine di recepire l’orientamento dei giudici comunitari, il Legislatore nazionale con la disposizione indicata in precedenza (articolo 16-ter, D.L. 131/2024) ha quindi disposto l’abrogazione della disciplina introdotta nel lontano 1988, con effetto a partire dai prestiti e dai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 i quali, a partire da tale data, vanno pertanto integralmente assoggettati a Iva anche quando si assiste al riaddebito del puro costo sostenuto dalla impresa distaccante. Di altrettanto rilievo è poi la disposizione introdotta dal legislatore nazionale con la norma del 2024 in forza della quale sono stati fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025:

‑ sia adottati in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19 (quindi con integrale assoggettamento a Iva),

‑ che quelli realizzati in conformità all’articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (totale esclusione da Iva), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 

DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE

FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025

Quella che sembrava una novità assoluta, alla fine, si è “squagliata come neve al sole”. Dopo che il Legislatore, con l’approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), aveva deciso in maniera piuttosto sorprendente di mantenere il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie solo fino al prossimo 31 marzo 2025, è con la conversione in legge del provvedimento (L. 15/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, che si torna nuovamente alla proroga annuale del divieto come accade da diversi anni a questa parte. Resterà quindi in vigore per tutto l’anno 2025 il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, sulla base delle previsioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e nell’articolo 9-bis, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

I soggetti interessati al divieto di fatturazione elettronica

Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-bis, D.L. 119/2018 e successive proroghe).

Soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-bis, D.L. 135/2018, e successive proroghe).

Ricordiamo poi, che anche in vigenza dell’attuale divieto di fatturazione elettronica, vi sono tuttavia operazioni consistenti in prestazioni sanitarie che restano comunque soggette a tale obbligo e per le quali, quindi, l’operatore sanitario dovrà provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico.

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica

 prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva;

 

 prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;

 cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;

 prestazioni effettuate nei confronti della P.A..

 

OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AVVENIMENTI CATASTROFALI

Introduzione

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono:

‑ i sismi;

‑ le alluvioni;

‑ le frane; ‑ le inondazioni; e ‑ le esondazioni.

L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese:

  • agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità); – i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:

  • fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali; – terreni.

Decreto attuativo

Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo sulle polizze catastrofali, Decreto che entrerà in vigore il prossimo 14 marzo. Sinteticamente vediamo i contenuti del decreto che disciplina:

  1. le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
  2. le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
  3. i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici; d) l’aggiornamento dei valori;

e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’Ivass.

Vediamo nel dettaglio il contenuto del Decreto.

Eventi calamitosi

Tra i primi elementi di chiarezza contenuti nel Decreto occorre citare cosa si intenda per eventi calamitosi, di preciso il decreto individua:

Alluvione, inondazione ed esondazione

Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Sisma

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Frana

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofali. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Il danno indennizzabile e i massimali di indennizzo

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a

 

concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Sanzioni

Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede obblighi per le imprese, in particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, si dovrà infatti tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

 

ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI 5.0

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall’articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall’articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel

 

territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti– indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi,

 

strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Le misure del credito d’imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:

  1. al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
  2. al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.

Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, senza voler essere esaustivi si segnalano:

Faq 2.17 – spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a

5 anni

Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell’investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Faq 2.18 – possesso attestato di

conformità/perizia asseverata rilasciata per il

credito d’imposta 4.0

Se l’impresa in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d’imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del bonus Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione.

N. 4 faq dedicate alla

“Procedura semplificata” per la verifica della riduzione dei consumi energetici

Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell’efficienza energetica.

Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici –

rottamazione bene obsoleto

Non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

Faq 4.18 – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0

Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”).

Faq 4.19 – requisiti bene strumentale in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche

Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello

analoghe”

 

nuovo.

Cumulabilità delle

agevolazioni

Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Faq 10.1 – attività che generano un’elevata dose di

sostanze inquinanti

È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un’elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l’interpretazione sull’eccezione riportata dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: “… il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:

  1. il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
  2. i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.

Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4);

  1. il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?

Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;

  1. il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso”.

 

BONUS PUBBLICITÀ 2025, AL VIA LA PRENOTAZIONE

Il credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 richiede quale principale requisito oggettivo l’effettuazione di investimenti agevolabili maggiori rispetto al 2024 (il valore complessivo deve superare di almeno l’1% quello dell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione). Possono beneficiarne:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali.

Nel caso di intera capienza delle risorse disponibili, il credito di imposta spettante

 

sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Nel corso degli ultimi anni, l’ammontare complessivo delle risorse disponibili non è risultato capiente con le istanze presentate, pertanto sono stati attribuiti crediti di imposta di importo proporzionalmente inferiore a quanto richiesto.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile. Per potere accedere alla fruizione del credito di imposta è necessario seguire la procedura di prenotazione e successiva consuntivazione della spese sostenute. In sostanza:

  1. entro il 31 marzo 2025 è obbligatorio presentare sul sito dell’Agenzia delle enrate la prenotazione del credito di imposta, mediante la “comunicazione per l’accesso al credito di imposta”;
  2. entro il 9 febbraio 2026 è obbligatorio attestare che quota parte o tutti gli investimenti indicati nella comunicazione presentata a marzo 2025 siano stati effettivamente realizzati e soddisfino i requisiti previsti dalla norma (“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”).

La sezione dove trovare tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei 2 modelli è disponibile al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-diimposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/come-fruire-del-credito.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dopo avere ricevuto tutte le comunicazioni consuntive e dopo averle rapportate all’importo complessivo delle risorse disponibili, determinerà la percentuale definitiva del credito di imposta spettante per ciascun soggetto richiedente.

Generalmente la pubblicazione dell’importo dell’agevolazione spettante avviene nel

 

corso del mese di aprile dell’anno successivo. A oggi, non risulta ancora pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria

(https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegnoalleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/) quanto spettante relativamente ai beneficiari del credito di imposta per l’esercizio 2024.

 

IN ARRIVO LE LETTERE PER IL RIACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI CHE

HANNO FRUITO DEL SUPERBONUS

Il provvedimento n. 38133 del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con cui i contribuenti intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, riceveranno apposite comunicazioni (lettere di compliance) finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti di riaccatastamento degli immobili. L’Agenzia delle entrate specifica che, laddove sia verificata la mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali, viene inviata al contribuente l’apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014 volta ad agevolare l’adempimento spontaneo del contribuente. La lettera di compliance viene messa a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente e, alternativamente:

‑ spedita via pec nel caso di presenza di domicilio digitale;

‑ spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento negli altri casi.

In particolare, la comunicazione spedita dall’Agenzia delle entrate contiene le seguenti informazioni per consentire all’intestatario di regolarizzare la sua posizione oppure fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, sulla base dei quali non si rende necessario il riaccatastamento:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121, D.L.

34/2020;

  1. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

Nel caso in cui il contribuente voglia aderire alla regolarizzazione catastale, potrà

 

fruire delle sanzioni ridotte derivanti dal ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo

13, D.Lgs. 472/1997.

 

PROFILI PREVIDENZIALI DELL’ATTIVITÀ DEI CONTENT CREATOR

Con la circolare n. 44/2025 l’Inps illustra gli obblighi previdenziali connessi all’esercizio dell’attività dei content creator, ricordando che dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo appunto alle attività di influencer marketing e content creator. Per meglio comprendere, è bene comprendere che l’attività di creazione di contenuti digitali consiste nell’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. La stessa, quindi, si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” con successiva loro messa a disposizione del pubblico attraverso piattaforme digitali. I content creator, quindi, in linea generale:

‑ sono soggetti riconducibili alla più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali, ma non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, potendo valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali, a titolo esemplificativo, l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online;

‑ possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).

Nell’ambito dell’attività di creazione di contenuti digitali, il termine content creator rappresenta una “macro categoria” che ricomprende una serie complessa di attività quali:

‑ l’influencer, ossia colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento (lo sfruttamento commerciale della propria immagine e del seguito maturato si sostanzia prevalentemente nell’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità);

‑ una moltitudine di professionalità flessibili, mutevoli e contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, etc., le quali, laddove ricorrano altresì le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer;

‑ i pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento, in riferimento ai quali, sul piano dei rapporti di lavoro, può sussistere un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti, rammentando che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal Coni e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nel Registro del Coni.

La remunerazione dell’attività può avvenire con diverse modalità quali, ad esempio:

‑ direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali;

‑ il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma;

‑ sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare sia dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto sia dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.

L’ulteriore elemento caratterizzante l’attività dei content creator è rinvenibile nella compresenza di un rapporto che può vedere, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (di seguito, anche brand) e, dall’altro, la relazione del content creator con la piattaforma; in tale scenario può realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. media agency) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency): pertanto, il rapporto può essere trilaterale o persino quadrilaterale, laddove tutti i soggetti indicati partecipino al singolo affare: brand, media agency, talent agency, content creator. Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione può assumere diverse configurazioni:

‑ agenzie che si occupano unicamente di reperire il nominativo del content creator e che, quindi, svolgono una pura attività di mediazione, mentre è l’azienda committente che stipula autonomamente il contratto con il content creator, determinandone anche il compenso che, quindi, viene erogato direttamente dal brand;

‑ agenzie che si occupano di reperire il content creator e di conferirgli l’incarico allo svolgimento dell’attività promozionale, non limitandosi alla mera attività di “messa in contatto” tra le parti, ma curando l’intero processo di una campagna di “influencer marketing”, gestendo ogni rapporto con il brand, pattuendo il compenso per la campagna e riscuotendo il pagamento dal brand per poi corrispondere al content creator la quota concordata o spettante;

‑ agenzie di comunicazione che assumano direttamente i content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti (la prestazione è, di regola, riconducibile nell’alveo del lavoro autonomo, ma nel caso in cui la prestazione lavorativa fosse svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, troverebbe applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata ex articolo 2, D.Lgs. 81/2015).

Disciplina previdenziale applicabile

In relazione alle figure considerate, in assenza di specifiche disposizioni normative che le definiscano, si pone la questione dell’inquadramento e della qualificazione giuridica da ricondurre all’interno di un sistema che attualmente non le contempla. A normativa vigente, infatti, la gestione previdenziale di riferimento viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione medesima, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Lavoratori autonomi

Nel Tuir non è presente una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator che consenta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività, quindi i compensi percepiti dalla figura in esame, nelle sue molteplici professionalità, devono rientrare, tranne se l’esercizio dell’attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir se attività esercitata abitualmente, comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista. Pertanto, la determinazione del reddito è data dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi nel caso di professionista con reddito ordinario o che usufruisce del regime forfettario nel caso ne ricorrano i requisiti indicati dalla normativa fiscale.

Se l’attività è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio, vendita di video o gestione di banner pubblicitari), allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Cciaa con attribuzione del corrispondente codice Ateco da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, come determinato ai fini della natura dei compensi percepiti ai sensi dell’articolo 55, Tuir, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali (ad esempio, come nel caso di youtuber, twitcher, etc.), determina l’obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo di seguito illustrati, in base ai medesimi canoni ivi esplicitati. Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.

Il reddito da lavoro autonomo può però essere prodotto a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa. Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi

 

attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata che sussiste quando il professionista esercita la stessa sotto le seguenti forme:

  • lavoro autonomo, ex articolo 53, comma 1, Tuir, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo;
  • lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000 euro.

Per l’attività abituale occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita Iva, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Lavoratori dello spettacolo

Qualora l’attività abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, anche nel caso in cui l’attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. In generale, l’obbligo contributivo presso la gestione ex Enpals è configurabile qualora lo svolgimento della prestazione sia riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare ai sensi del D.Lgs. C.p.S. 708/1947 (come adeguate dal D.M. Lavoro 15 marzo 2005, quali, ad esempio, attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli, etc.), e vi sia l’esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in cui opera il medesimo.

Anche i content creator che svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché svolgano un’attività tabellata (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli) sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fpls, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente. Pertanto, nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.

Per i soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche (articolo 3, comma 1, n. da 1 a 14, D.Lgs. C.p.S. 708/1947) è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nel caso di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine che, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, L. 289/2002, sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa, sempreché ricorrano i presupposti illustrati nella circolare Enpals n. 1/2004 e nell’Allegato A del messaggio n. 19435/2013 (formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso per la cessione dei diritti, connessione con prestazioni riconducibili alle specifiche

 

qualifiche professionali artistiche individuate dal Legislatore, etc.).

Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di certificato di agibilità, di comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, di trasmissione dei flussi Uniemens, etc..

Nell’attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario, la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale, affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario (i content creator, infatti, sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti e il divieto di pubblicità occulta) e a tale fine sono utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, etc.), in modo da comunicare, sin da subito, la natura promozionale del prodotto mostrato. I contenuti prodotti (reel, post, etc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie e coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e, pertanto, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, rammentando che, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, purché la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone. In definitiva, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista etc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate. Diversamente, non tutti i contenuti creati dai content creator sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al Fpls, ad esempio, nell’ipotesi in cui, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, siano creati contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove ci si limiti a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing, senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.

Inoltre, restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al Fpls le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti.

Da ultimo, si rammenta la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), D.Lgs. 182/1997, applicabile nell’ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, che configura l’obbligo di versamento al Fpls nei casi di svolgimento di “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di

 

attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al Fpls, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.

 

L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2024

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell’esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2024. L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile. Peraltro, rispetto a quanto accaduto fino al bilancio dell’esercizio 2021, anche per quest’anno non risulta confermata la possibilità di fruire del maggior termine per l’approvazione a 180 giorni, a prescindere dalla ricorrenza di particolari motivazioni interne alla società, per consentire alle società di meglio fronteggiare gli incomodi derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ne consegue che il bilancio al 31 dicembre 2024 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.

Termine approvazione del bilancio

L’articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:

  1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
  2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria, in quanto l’articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto sociale.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni

Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.

Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all’estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).

Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.

Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex articoli 2447-bis e 2447-septies, cod. civ..

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi Principi contabili, come l’adozione degli Ias.

Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea.

Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.

Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all’estero).

Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.

Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.

Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

Come precisato da Assonime (news 18 marzo 2020), l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea:

  • non deve essere motivato da parte della società;
  • dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea, con l’effetto che l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine; – rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l’assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l’adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l’assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 30 aprile 2025 (120 giorni dal 31 dicembre 2024), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 29 giugno 2025 (180 giorni dal 31 dicembre 2024).

È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell’assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell’assemblea entro il 30 aprile 2025 (ovvero, 29 giugno 2025 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l’effetto che il bilancio dell’esercizio 2024 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

 

Termine approvazione bilancio

Adempimento

Scadenza

Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2024

Ordinario

Prorogato

Redazione del progetto di bilancio da parte degli

amministratori

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo

31 marzo 2025

30 maggio

2025

Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli

amministratori

Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al

Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve

31 marzo 2025

30 maggio

2025

collegio sindacale

discuterlo

   

Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)

Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e fino

all’approvazione

15 aprile 2025

14 giugno

2025

Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi

“Ricevimento” della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza, così Cassazione

SS.UU. n. 23218/2013)

22 aprile 2025

21 giugno

2025

Assemblea per l’approvazione

del bilancio

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale

30 aprile 2025

29 giugno

2025

Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (ex articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall’articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni)

30 maggio 2025

29 luglio

2025

Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro

Imprese

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio

30 maggio 2025

29 luglio

2025

Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari

Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

31 gennaio 2026

L’approvazione della bozza di bilancio

L’organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo 2025; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico. È, infatti, necessario:

  • concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
  • disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio

L’organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione. Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione. A tale riguardo, potremmo ricordare che:

  • in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
  • nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
  • ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa

Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto

Articolo 2369, cod. civ.

Srl

La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto

Articolo 2479-bis, cod. civ.

È opportuno infine ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.L. 202/2024), è stata prorogata al prossimo 31 dicembre 2025 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità on line a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

 

BOLLETTE DOGANALI: COME SCARICARE IL PROSPETTO DI RIEPILOGO PER DETRARRE L’IVA

A seguito dell’introduzione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, si ricorda che a decorrere dal 9 giugno 2022 l’Agenzia delle dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” che gli operatori economici devono scaricare dall’area riservata del Portale unico dogane e monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Nella presente circolare riportiamo la procedura da seguire per poter scaricare il prospetto di riepilogo. Occorre dapprima ricordare che le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto: devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione e quindi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione. Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata la duplice condizione:

‑ possesso della bolletta doganale;

‑ annotazione nel registro Iva acquisti.

Non è tuttavia più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo.

Scaricare prospetto riepilogativo

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha messo a disposizione del contribuente un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale.

Il modello è condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la determinazione direttoriale prot.

n. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote. Il prospetto di riepilogo ai fini contabili, in considerazione della circolare n. 22/D/2022, viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

Operativamente, è possibile accedere e scaricare il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” attraverso l’applicazione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”.

Per effettuare l’accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito

 

all’utilizzo dei servizi telematici doganali. L’istanza di adesione, da inviare tramite pec all’Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente link:

http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1 Nel dettaglio, si dovrà procedere come segue:

  1. effettuare l’accesso alla sezione “Mio profilo” nel portale dell’Agenzia delle dogane.

  1. chiedere l’autorizzazione ad accedere in qualità di “Importatore” tramite l’apposita procedura. Accedere al menù “Autorizzazioni”/“Richiedi autorizzazioni” e selezionare il servizio “Consultazione dei prospetti – Documenti delle dichiarazioni doganali” della lista “Autorizzazioni nazionali”.

  1. Accedere alla pagina “Le mie autorizzazioni” e scegliere il servizio per cui l’importatore è stato autorizzato.

  1. procedere con il tasto “+” per indicare il soggetto incaricato/delegato alla consultazione del documento, inserendo il relativo codice fiscale e la tipologia di delega che è stata conferita. Si noti che l’operatore deve confermare l’inserimento con il tasto “Aggiungi” e, infine, “Delega”.

Terminata la procedura di autorizzazione e indicazione del soggetto delegato, quest’ultimo potrà visionare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili accedendo all’area riservata del Portale Agenzia delle dogane e monopoli (con SPID/CNS/CIE), scegliendo la sezione

“Interattivi”/“Dogane”/“Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.

Scritture contabili

Dal punto di vista contabile la bolla doganale va registrata nel registro Iva acquisti e nel libro giornale, aprendo un conto acceso a un fornitore fittizio che chiameremo “Fornitore dogana”, mentre l’imponibile viene imputato a uno specifico conto da aprire nel piano dei conti che potrebbe essere Acquisti extra UE.

Diversi

Acquisti extra UE

Iva c/acquisti

A

 

 

Fornitore dogana

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 MARZO 2025 AL 15 APRILE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 20 marzo 2025 al 15 aprile 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

martedì 25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. lunedì 31 marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l’invio telematico della prenotazione dell’agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2025.

FIRR

Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2024. martedì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.