Circolare Approfondimento Luglio 2021

SPECIALE D.L. 99/2021: LA MAPPA DELLE NOVITA’

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il D.L. 99/2021, c.d. Decreto Lavoro, ennesimo intervento a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19. Il Decreto si compone di 8 articoli e prevede l’entrata in vigore il giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 30 giugno 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1, commi 1-9

Sospensione del programma cashback

Viene prevista la sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto Mef 156/2020, per il semestre di 1° luglio-31 dicembre 2021.

Viene inoltre previsto che le regole di cui all’articolo 8, D.M. 156/2020, si rendono applicabili anche per il prossimo semestre 1° gennaio – 30 giugno 2022, ai sensi del quale è previsto che ai primi 100.000 aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro.

I rimborsi speciale sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi dell’articolo 10, comma 5.

Viene modificata anche la gestione dei reclami, prevedendo che per il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale è possibile presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento. L’aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo il 30 giugno 2021 e 2022, ed entro il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.

Articolo 1, commi 10 e 11

Credito di imposta POS

Viene previsto che per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 o strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis.

Viene inoltre, inserito nel D.L. 124/2019, il nuovo articolo 22-bis con cui si prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese

 

di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  1. 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene previsto un ulteriore credito di imposta nel caso in cui, nel corso del 2022, gli esercenti attività di impresa, arte o professioni acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Il credito compete nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  1. 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per gli aiuti de minimis, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 2, commi 1-3

Proroga termini riscossione

Viene prorogata al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Viene, inoltre, confermato che tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sempre al 31 agosto 2021 viene estesa la previsione per cui in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo prevista

 

dall’articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973 e la sospensione degli obblighi di accontamento per pignoramenti effettuati presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Articolo 2,

comma 4

Tari

Limitatamente al solo anno 2021, I Comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti Tari e la tariffa corrispettiva, entro il 31 luglio 2021.

Articolo 4, comma 1

Trattamento straordinario di integrazione salariale

Dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi, ex articolo 44, comma 1-bis, D.L. 109/2018, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis (per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise), previo accordo presso il Ministero del lavoro con la partecipazione del Mise, del Ministero delle infrastrutture e delle Regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria ex articolo 94, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020 (trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo), nel limite di 12,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l’anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 4, commi 2- 6

Settore tessile

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20, D.L. 18/2020 (Cigo, Aso e Cigo da Cigs) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

A tali datori di lavoro resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991 (licenziamenti collettivi), e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data del 31 ottobre 2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima Legge.

 

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento NASpI.

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’articolo 8, commi 3-6, D.L.

41/2021, c.d. Decreto Sostegni.

Articolo 4, comma 8

Ulteriore trattamento Cigs

Mediante l’inserimento dell’articolo 40-bis, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni bis, in attesa di conversione in Legge, è previsto un ulteriore trattamento di Cigs.

Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Mise, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni (destinatari Cigo e Cigo da Cigs Covid) che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 (durata massima complessiva), 5 (contribuzione addizionale), 12 (durata Cigo) e 22 (durata Cigs), D.Lgs. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai datori di lavoro che presentano tale domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima Legge.

Le citate sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo,

 

ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di NASpI.

Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 4, commi 11 e 12

Potenziamento competenze e riqualificazione professionale

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (Fpcrp), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI.

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dal 3 giugno 2021, saranno individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Articolo 4, comma 13

Conteggio assegno ordinario e trattamento ordinario di integrazione

Con effetto dal 1° gennaio 2021, il primo periodo dell’articolo 19, comma 3, D.L. 18/2020, è sostituito dal seguente: “I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.Lgs. 148/2015”. Pertanto, dalla data indicata, tali trattamenti non sono più neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Articolo 5

Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini

Viene rifinanziata la c.d. nuova Sabatini con ulteriori 425 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, con il preciso fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi, il Mise, in riferimento alle domande di agevolazione presentate anteriormente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate , a erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

D.L. 99/2021: RIFINANZIAMENTO DELLA “NUOVA SABATINI”

Con l’articolo 5, comma 5, D.L. 99/2021 vengono stanziate nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, per rilanciare la “Nuova Sabatini”, ossia l’agevolazione a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese, attraverso l’acquisto di beni strumentali. Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha pubblicato il decreto direttoriale 2 luglio 2021 che dispone la riapertura dello sportello attraverso il quale richiedere il beneficio.

La “Nuova Sabatini”

La misura beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione, regolata dal Ministero dello sviluppo economico, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese. Tale misura, in particolare, sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2,

B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, secondo quanto previsto nel principio contabile n.16 redatto dall’Oic (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Come previsto dall’articolo 1, comma 95, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), il contributo è erogato dal Ministero alle pmi beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2021. La domanda viene presentata tramite una banca o intermediario finanziario unitamente alla richiesta di finanziamento. A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale 2 luglio 2021 è altresì disposto l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie. L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche.

Inoltre, le domande trasmesse dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 (data in cui venne chiuso lo sportello di presentazione delle domande a seguito del provvedimento direttoriale del 1° giugno 2021) e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, a partire dal 1° agosto 2021. Secondo quanto previsto dal provvedimento direttoriale dello scorso 2 luglio 2021, le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello, sono considerate irricevibili.

LA PROROGA AL 31 AGOSTO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 73/2021, aveva sospeso fino al 30 giugno 2021 i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, atti emessi dagli enti locali. Con l’articolo 2, D.L. 99/2021 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021 il legislatore ha nuovamente prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei versamenti, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

La pubblicazione del D.L. 99/2021

L’articolo 2, D.L. 99/2021 ha allungato il termine della sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate Riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane;  atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali;  atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

Si segnala alla gentile Clientela che frequente è il caso dei contribuenti che, in presenza di rate da dilazione dei ruoli concessi ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973, non hanno provveduto al versamento delle rate mensili già dal mese di marzo 2020, in quanto sospese.

Tali contribuenti si troverebbero, stante l’attuale dettato normativo, a dover versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 un numero considerevole di rate.

Sul punto è auspicabile un nuovo intervento legislativo che dilazioni il debito relativo alle rate “sospese” in un diverso arco temporale.

Rimarranno sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973). Nessuna modifica per le rate derivanti dalla “Rottamazione ter” e dal “Saldo e stralcio”

L’articolo 4, comma 1, lettera b), D.L. 41/2021 ha fissato nuovi termini entro i quali potere effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 relativamente alla Rottamazione-ter e al Saldo e stralcio. A questo proposito il recente D.L. 99/2021 non ha modificato i termini di versamento delle rate scadute nel 2020 derivanti dalla Rottamazione ter e dal Saldo e stralcio. Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate che scadevano nel 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è fissato al 31 luglio 2021. Le rate che devono essere versate entro questo termine sono quelle la cui originaria scadenza era fissata al:

  • 28 febbraio 2020;
  • 31 maggio 2020;
  • 31 luglio 2020;
  • 30 novembre 2020.

Una volta effettuato il pagamento delle rate scadute nel 2020 (consentito fino al termine del 9 agosto 2021, in quanto rilevano i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), le rate in scadenza nel 2021 (alle scadenze originarie del 28 febbraio 2021, 31 maggio 2021, 31 luglio 2021 e 30 novembre 2021) dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021.

2. Per pagare le rate 2020 non ancora versate, le cui scadenze erano fissate il 28 febbraio

2020, il 31 maggio 2020, il 31 luglio 2020 e il 30 settembre 2020, vanno utilizzati i bollettini

1. corrispondendovute” già in possesso. Ancheti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nell per il pagamento delle rate riferite ala “Comunicazione 2021 vanno utilizzati i delle somme

bollettini corrispondenti alle scadenze previste per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, è possibile scaricarli dal portale entrando nella area riservata oppure richiedere, senza necessità di pin e password, una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizioneagevolata/comunicazione-delle-somme-dovute/.

NUOVI CREDITI D’IMPOSTA PER L’UTILIZZO E PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Con la pubblicazione nella G.U. n. 155 dello scorso 30 giugno 2021 del D.L. 99/2021 vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. In particolare all’articolo 1 del recente decreto si introducono disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici con particolare riguardo alla sospensione del programma “cashback” e al potenziamento del credito d’imposta spettante in relazione alle spese di utilizzo del POS. Tralasciando la tematica del “cashback” (alla quale il citato articolo 1 dedica i primi 9 commi) andiamo ad analizzare le successive disposizioni con le quali viene in primo luogo incrementata la misura prevista per il credito d’imposta riconosciuto, ai sensi dell’articolo 22, D.L. 124/2019, agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Le condizioni per fruire del credito d’imposta

L’agevolazione in commento spetta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

Il credito d’imposta “potenziato” sulle commissioni

Per effetto della introduzione di un nuovo comma 1-ter all’articolo 22, D.L. 124/2019, a opera del comma 10, D.L. 99/2021, viene ora previsto che per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ovvero registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.

Il credito d’imposta per l’acquisizione degli strumenti

Al successivo comma 11 del citato articolo 1 viene introdotto al D.L. 124/2019 un nuovo articolo 22-bis al fine di introdurre un nuovo credito d’imposta spettante per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. Nello specifico, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Le misure del credito spettante nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022

Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

  1. 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Credito incrementato per le acquisizioni dell’anno 2022

Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 descritto in precedenza che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all’articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle misure di seguito indicate.

Le misure incrementate per l’anno 2022

  1. 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  2. 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta richiamati dal citato articolo 22-bis, D.L.124/2019, riferiti dunque all’acquisto, al noleggio o all’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nei modelli Redditi relativi ai periodi d’imposta successivi fino a esaurimento;
  • non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime del “de minimis”.

ATTENZIONE: AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

La Circolare di approfondimento per l’impresa è predisposta per essere riprodotta e liberamente distribuita ai soli clienti dello Studio.

La informiamo, inoltre, che nella predisposizione e preliminarmente all’invio della circolare sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione delle e-mail. L’installazione di un’applicazione antivirus aggiornata rientra comunque tra le regole di una corretta utilizzazione di qualsiasi sistema informatico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Deruta (Pg), 19 Luglio 2021